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L'impostazione della politica regionale sui parchi
Prima fase: la legge-quadro regionale 12.9.1977 n. 40
Nell'ambito dei propri compiti di conoscenza, analisi e pianificazione del territorio, la Regione Liguria ha avviato sin dal 1977, con la legge n. 40, una politica di tutela e valorizzazione delle aree di maggior valore naturalistico-ambientale ancora presenti in Liguria, individuando "sistemi di aree" o "aree isolate" destinate alla formazione di parchi e riserve naturali.
Tra gli obiettivi di tale iniziativa, oltre a quello generale di conservazione per le generazioni future del patrimonio ambientale della regione, vi sono anche quello sociale e culturale di diffusione della conoscenza delle risorse ambientali e della consapevolezza della loro unicità e quello dello sviluppo socio-economico.
La politica avviata dalla legge regionale n. 40/1977 ha inteso essere, oltreché una politica promozionale di conoscenza e di iniziative per la valorizzazione ed il corretto impiego delle risorse, una politica capace anche di rilanciare attività economiche presenti sul territorio, connesse all'agricoltura, al turismo, all'artigianato, al commercio, ai servizi, condotte sulla base di un programma e - a differenza di quanto avvenuto in passato, specie per il turismo - in modo tale da non distruggere le risorse stesse, l'ambiente naturale e storico, da cui derivano le stesse potenzialità di sviluppo di tali attività; tale proposta assume un particolare significato specie per le aree interne, tradizionalmente deboli ed emarginate rispetto ai più vasti processi di trasformazione che interessano le aree costiere "forti".
Per arrivare all'istituzione delle aree protette, con la legge regionale n. 40/1977 si scelse la strada complessa della partecipazione, del coinvolgimento in ogni fase del programma dei vari soggetti interessati alla sua attuazione, prevedendo per ciascun sistema la costituzione di Comitati di proposta di Enti locali con il compito di elaborare un progetto sull'assetto territoriale e gestionale del parco.
Seconda fase: le leggi istitutive
In attuazione della legge regionale quadro, assumendo come riferimento le elaborazioni dei comitati di proposta ed a conclusione di un ampio e acceso dibattito sul tema dei parchi e delle aree protette, sono state approvate sul finire della terza legislatura regionale le leggi istitutive delle riserve naturali di Bergeggi e Rio Torsero, delle aree protette di Bric Tana e Valle dei Tre Re, delle Langhe di Piana Crixia, del sistema di aree costiere del levante ligure, suddiviso in 4 aree protette (Punta Manara - Punta Moneglia; Punta Mesco - Monteserro; Cinque Terre; Montemarcello), del sistema di aree del Monte Beigua, tra i comprensori urbani di Genova e Savona, del Parco fluviale della Magra, del Parco del Monte di Portofino. Successivamente sono state approvate le leggi istitutive del Parco dell'Isola Gallinara, del sistema dell'Aveto e dell'Antola suddiviso in 2 aree protette (Alta Valle Scrivia; Alta Val Trebbia).
Per la gestione di queste aree sono state individuate dalle singole leggi 4 diverse forme:
- a) per i sistemi di aree del Beigua, dell'Antola, dell'Aveto e delle Cinque Terre, la gestione è stata affidata a comitati di coordinamento formati dai Comuni, dalle Province e dalle Comunità montane interessati. Ciascun comitato individua al proprio interno un ente sede che mette a disposizione uffici e personale e svolge le attività amministrative per il funzionamento del parco;
- b) per il Parco fluviale del Magra è stato costituito un Consorzio tra Comuni e Provincia di La Spezia, avente sede presso la Provincia stessa e che si avvale di personale provinciale a tempo parziale;
- c) per il Parco di Portofino è stato istituito un apposito ente regionale dotato di proprio personale e sede;
d) la gestione delle riserve naturali o delle aree protette di Bric Tana, Piana Crixia, Gallinara, Bergeggi e Rio Torsero, è affidata al Comune
nel cui territorio sono ricomprese. Le diverse aree sono dotate di strumenti di pianificazione, (piano del sistema, nel caso del Beigua e delle Cinque Terre, piano territoriale del parco fluviale del Magra, piano dell'area Parco di Portofino, piano paesistico per Antola e Aveto) che individuano zone e normative per quanto attiene le trasformazioni del territorio, le attività connesse alla fruizione turistico-escursionistica, il mantenimento dell'attività agricola.
Per ciascuna area è prevista l'elaborazione di programmi di attività ed interventi attraverso i quali è possibile accedere ai finanziamenti regionali nei diversi settori.
In relazione alla capacità propositiva e progettuale degli enti di gestione, espressa attraverso i programmi, sono state attivate le risorse finanziarie disposte in base alle leggi istitutive per i singoli interventi con appositi fondi di bilancio o indirizzando verso tali aree con carattere di priorità i finanziamenti dei vari settori.
L'evoluzione della politica regionale sui parchi: la legge di riordino
Le riflessioni sull'esperienza condotta, in particolare sulle attività gestionali svolte dagli Enti locali e dai Comitati di coordinamento, hanno evidenziato l'esigenza di aprire una nuova fase per l'organizzazione e la gestione dei parchi regionali. Tale diffusa convinzione emerge in coincidenza con la promulgazione della leggequadro nazionale sulle aree protette e degli indirizzi ai quali adeguare la legislazione regionale. Dal punto di vista delle procedure partecipative per l'istituzione e la gestione delle aree protette sia la legge regionale quadro n. 40/1977 sia le varie leggi istitutive prevedevano già quanto disposto dalla legge n. 394/1992. Le novità di maggiore rilievo introdotte nelle leggi regionali riguardano i modelli gestionali, con la specifica previsione di appositi enti parco, e gli strumenti di attuazione delle finalità istitutive delle aree naturali protette.
Con la legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 "Riordino delle aree protette" si apre una nuova fase per i parchi liguri, che nasce raccordando i risultati originali del percorso culturale, politico e sociale seguito dalla Regione Liguria in questo campo con i principi della legge-quadro nazionale e con le più generali politiche di governo del territorio e di programmazione regionale in materia di ambiente. L'attività gestionale degli enti locali, se ha avuto l'indubbio merito di diffondere sul territorio ligure i principi della politica regionale dei parchi, ha, per contro, dimostrato che l'iniziativa affidata a Comuni e Province, oberati da ben altri compiti istituzionali rispetto a quelli derivanti dalla gestione delle aree protette, senza apposite strutture e adeguate risorse di personale, non ha prodotto un' azione organica e continuativa. Per la gestione delle aree protette esistenti sono istituiti sei enti parco: Montemarcello-Magra; Cinque Terre, Aveto, Antola, Portofino, Beigua. Con la creazione dei Parchi del Finale e delle Alpi Liguri è prevista l'istituzione dei rispettivi enti. Gli interessi locali e generali sono comprovanti negli organi degli enti attraverso i rappresentanti degli enti e degli operatori locali, dell'Università, della scuola, delle associazioni ambientali.
Infine viene prevista l'attribuzione di funzioni alla Comunità del parco, per garantire a Province, Comuni e Comunità montane un ruolo non solo consultivo ma un impegno attivo di proposta e di stimolo, raccogliendo via via le esigenze delle realtà sociali e delle politiche locali e raccordandole con i programmi dell'ente di gestione.
Strumenti di attuazione delle finalità istitutive di parchi e riserve sono il piano per il parco (quadro di riferimento sovracomunale per la tutela ambientale e per ogni iniziativa di sviluppo e qualificazione) e il piano pluriennale socio-economico (strumento pluriennale di definizione di modalità, tempi e risorse per l'attuazione degli obiettivi del piano), elaborati dall'Ente parco e approvati dalla Regione.
Tali piani rappresentano il raccordo, il coordinamento e 1'incentivazione per le iniziative di tutti i soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito dell'area protetta e possono costituire il volano per iniziative culturali, sociali ed economiche capaci di diffondersi ed autoalimentarsi.
In termini di risorse finanziarie proprie la legge prevede un accorpamento ed un incremento delle dotazioni finanziarie delle aree protette (portandole complessivamente a circa 7 miliardi) che, integrate dai fondi statali e comunitari del settore, consentono l'avvio dell'attività degli enti di gestione e la realizzazione di significativi interventi per l'organizzazione e la fruizione del parco.
* Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Liguria |