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In data 5 ottobre scorso il Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, la nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale, dopo un iter lungo e faticoso che ha visto impegnata la XIII Commissione prima e l'Aula poi per molte sedute. Il testo approvato, trasmesso ora per la seconda lettura alla Camera dei deputati e già assegnato alla Commissione ambiente, recepisce (dopo oltre dieci anni di inadempienze), la direttiva comunitaria n. 337 del 27 giugno 1985, la quale fissava agli Stati membri un termine di tre anni per l'istituzione, nell'ambito della legislazione nazionale, di uno specifico provvedimento legislativo inteso a valutare le conseguenze dei danni ambientali di progetti pubblici e privati.
Occorre ricordare, peraltro, che già nella precedente legislatura il Senato aveva approvato un disegno di legge in materia di Via che però non conseguì, per la fine anticipata della legislatura, l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.
Entrando, seppur brevemente, nel merito del testo licenziato, che è diviso in 6 capi (principi generali, impatto ambientale dei piani e programmi, Via per i progetti di rilevanza nazionale, Via per i progetti di competenza regionale, progetti con impatti ambientali transfrontalieri, progetti per la cooperazione allo sviluppo, norme transitorie e finali), l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento e ribadisce la natura di legge-quadro della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale.
In particolare, la legge definisce i principi generali, le procedure e le norme quadro per la preventiva e sistematica tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle relative procedure di autorizzazione, approvazione o concessione. E' però l'articolo 2 che fissa gli obiettivi della valutazione di impatto ambientale - proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità della specie, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale architettonico ed archeologico - e individua i progetti assoggettati a tale valutazione che sono quelli di cui all'allegato A) del disegno di legge in esame e quelli di cui all'allegato II della direttiva comunitaria.
Sono, peraltro, esclusi dalla Via sia i progetti destinati alla difesa nazionale che quelli di manutenzione ordinaria.
Il provvedimento di Via è, quindi, obbligatorio e vincolante e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti e, comunque, prima dell'inizio dei lavori.
Per quanto attiene al contenuto della Via, la legge stabilisce che essa descrive e giudica gli effetti diretti e indiretti di un progetto sul luogo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale.
In particolare, i progetti di massima di rilevanza nazionale, comprendenti lo studio di impatto ambientale, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente (nonché alle Regioni interessate per l'espressione dei pareri), il quale nel termine di 120 giorni provvede alla valutazione dell'incidenza del progetto sull'ambiente. Il testo individua, inoltre, alcune misure minime di pubblicità prevedendo che il committente o l'autorità proponente provveda a sua cura e spese alla pubblicazione di annunci su quotidiani e di manifesti nei Comuni interessati.
Un cenno, infine, merita l'articolo 11 del testo unificato il quale riguarda i progetti di particolare interesse ambientale non compresi tra quelli per i quali è prevista obbligatoriamente la Via. In proposito, sulla base delle dimensioni, della localizzazione, della vulnerabilità dell'ambiente interessato e delle relative interrelazioni con Dpcm, su motivata proposta del Ministero dell'ambiente o su richiesta della Regione o delle Regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente o dalla Regione interessata,
secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente
Particolare rilevanza assume il rapporto tra legge-quadro e legislazione regionale: così, se entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge le Regioni non provvedono a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di loro competenza, si applica, anche per i progetti individuati di rilevanza regionale, la procedura prevista per i progetti a rilevanza nazionale.
In merito al contenuto della legge regionale essa, oltre ad uniformarsi ai principi sanciti dalla legge-quadro, dovrà:
- a) stabilire eventuali ampliamenti delle tipologie progettuali soggette all'applicazione della legge
- b) identificare l'autorità competente per il provvedimento di Via, nonché l'organo interno dotato di specifica autonomia tecnica preposto all'espressione del parere
- c) definire le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie e degli strumenti informativi territoriali di supporto
- d) identificare una procedura di valutazione di impatto ambientale
- e) definire gli interventi di riordino delle procedure autorizzative regionali per piani e progetti tesi all'unificazione di tutti gli iter autorizzativi
- f) definire le modalità di promozione e avvio dell'informazione e consultazione dei soggetti interessati alla Via. Le Regioni inoltre informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, nonché sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi. Analogamente, il ministro dell'ambiente informa ogni 24 mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della legge e degli adempimenti normativi regionali. In conclusione, seppur migliorabile in alcune parti, il testo uscito dal Senato risulta ampiamente soddisfacente e può certamente costituire un caposaldo della legislazione in materia di tutela dell'ambiente del nostro Paese.
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