Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 17 - FEBBRAIO 1996


OSSERVATORIO REGIONI
a cura di Roberto Saini
Anche la Regione dell'Umbria ha approvato una propria legge che adegua le normative in materia di aree protette alla legge-quadro 394/91: si tratta della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142".
Già dal titolo ci si può rendere conto del fatto che la Regione dell'Umbria ha teso ad obiettivi diversificati, ma tra loro interconnessi, rivolgendo la propria attenzione alla problematica generale della tutela ambientale collegandola a quella più puntuale e particolare delle aree protette: inoltre si è prestata attenzione ad adeguare la normativa vigente anche alla legge sull'ordinamento degli Enti locali (legge 142/90) con ciò allargando gli orizzonti anche sulle competenze provinciali e locali.
Dall'esame del testo di legge emerge chiaramente questo quadro complesso e questa volontà del legislatore di non considerare la politica ambientale - e più specificamente quella dei parchi e delle riserve naturali - come politica settoriale, bensì di collocarla, correttamente, nell'ambito programmatorio e di pianificazione territoriale.
Si coglie infatti già dal primo articolo (principi generali) come tutto il territorio regionale, urbano ed extraurbano, sia considerato unitariamente e come le politiche particolari debbano collocarsi all'interno di questa unitarietà.
Il soggetto nel quale si concretizza questa politica è il "Programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale" alla stesura del quale collaborano le Province, i Comuni, le Comunità montane e gli enti ed istituti interessati: il tema relativo alle aree protette è ricompreso all'interno di tale programma, tant'è vero che si stabilisce che nell'ambito del "Programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale" è inserito un apposito titolo, riferito al "Piano regionale delle aree naturali protette", che costituisce il documento di indirizzo per l'istituzione degli ambiti del territorio dell'Umbria da destinare a protezione (articolo 4, comma 4). Deve essere anche sottolineato che il piano regionale delle aree naturali protette deve essere strettamente relazionato con il piano urbanistico territoriale (articolo S) con ciò ribadendo la connessione tra politica generale di tutela del territorio e politica dei parchi e delle riserve naturali.
Le aree individuate nel piano costituiscono i territori sui quali possono essere istituite e realizzate le aree naturali protette che possono, a loro volta, essere regionali o locali: su quest'ultimo termine la legge è molto precisa in quanto stabilisce che 'il piano regionale individua e classifica altresì le aree naturali di interesse locale, per le quali le amministrazioni provinciali, sentiti i Comuni e le Comunità montane competenti, hanno deliberato di istituire aree naturali protette di interesse provinciale ed i Comuni aree naturali protette di loro interesse con richiesta di inserimento nel piano regionale".
L'istituzione delle aree protette avviene mediante lo strumento della legge regionale e la loro gestione è affidata ad un Ente territoriale già istituito, ad un Consorzio obbligatorio tra Enti locali o organismi associativi, ad un Ente strumentale ovvero a Comunioni familiari montane, singole o associate. E' inoltre prevista la Comunità dell'area naturale protetta quale organo consultivo e propositivo nei confronti del soggetto gestore.
In conformità a quanto previsto dalla legge 394/91 per i parchi nazionali le aree naturali protette dalla Regione dell'Umbria debbono essere dotate di un piano dell'area, di un piano pluriennale economico e sociale e di un regolamento. Il compito di attuare le previsioni pianificatorie e programmatorie è affidato al soggetto gestore dell'area naturale protetta.
Altra previsione contenuta nella legge umbra, in attuazione dei disposti della legge 394/91, a quella relativa alle aree contigue (articolo 17), la previsione e la disciplina delle quali sono affidate alla Regione, previa intesa con il soggetto gestore e gli Enti locali interessati.
Deve infine essere rilevato e sottolineato che, con la legge generale della Regione dell'Umbria, si provvede anche all'istituzione di sei aree naturali protette (Monte Subasio, Monte Cucco, Lago Trasimeno, Colfiorito, Parco fluviale del Nera e Parco fluviale del Tevere) affidandone la gestione a Consorzi obbligatori tra Enti locali od organismi associativi. Per due di queste aree (Monte Cucco e Tevere) sono istituite contestualmente anche le relative aree contigue.
In conclusione si può ribadire come questa ulteriore legge regionale di adeguamento alla legge 394/91 sia fortemente connotata come normativa territoriale e che vi sia stata una particolare attenzione a collegarla con il processo di rapporto tra soggetti territoriali che la legge 142/90 disegna a livello generale.