PARCHI | ||
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali NUMERO 20 - FEBBRAIO 1997 |
||
Rubrica parlamentare Piero Antonelli |
||
Il disegno di legge c.d. "Bassanini" sulla Delega al Governo, per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, seppur dapprima collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997 ma finora ancora non approvato definitivamente, rappresenta, per i contenuti in esso esplicitati e per gli obiettivi che si ripromette di raggiungere, un provvedimento di grande rilievo che implica una trasformazione dell'ordinamento attuale in senso sostanzialmente federale. Il disegno di legge - già A.S. n. 1124 ed ora dopo l'approvazione del Senato, che ne ha sostanzialmente migliorato il testo, avvenuta il 14 novembre scorso, A.C. n. 2699 - è articolato in tre parti tra loro distinte ma tutte finalizzate ad un processo di decentramento e semplificazione verso il basso dei compiti amministrativi statali. Così sia il conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali, che la riforma delle pubbliche amministrazioni centrali, che, infine, la delegificazione dei procedimenti amministrativi sono tutte operazioni che mirano, oltre che a razionalizzare l'attività amministrativa, a modernizzare e rendere più funzionale la pubblica amministrazione. Il Capo I del disegno di legge, che attiene al conferimento Costituzione invariata, di funzioni amministrative alle Regioni e agli Enti locali, innova profondamente rispetto alle prassi precedenti, adottando come metodo per il trasferimento delle funzioni quello della individuazione delle attribuzioni che restano allo Stato, invece che di quelle da trasferire agli altri livelli di Governo. Così sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori. Il Capo II del disegno di legge disciplina la riforma della pubblica amministrazione in una prospettiva di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, attribuendo al Governo una serie di deleghe per la razionalizzazione delI'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, per il riordino degli Enti pubblici nazionali, per il potenziamento dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa per la razionalizzazione del sistema della ricerca scientifica e tecnologica. Pur se disciplinata in un Capo, a parte (Capo IV) il potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce a pieno titolo come strumento finalizzato ad un adeguamento della Pubblica Amministrazione. Il Capo III attiene, infine, la semplificazione amministrativa e contiene disposizioni che si muovono nella direzione di una razionalizzazione dei processi decisionali. In questo senso si dispone che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri di esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina. Con lo stesso disegno di legge il Governo individua, inoltre, i procedimenti relativi a funzioni e servizi che per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle Regioni e degli Enti locali. Da quanto, seppur brevemente, si è cercato di evidenziare emerge con chiarezza la forte portata innovativa e di trasformazione del disegno di legge che può rappresentare un passaggio di fondamentale importanza, anche se a costituzione invariata, in vista di un effettivo decentramento e di una riqualificazione dell'amministrazione pubblica.Sono esclusi invece dal conferimento e pertanto restano nella competenza statale le funzioni e compiti riconducibili alle seguenti materie: affari esteri, commercio estero, salva l'attività promozionale; difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; cittadinanza, immigrazione rifugiati e asilo politico, estradizione; consultazioni elettorali elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie, escluse quelle regionali; moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie; dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; ordine pubblico e sicurezza pubblica; amministrazione della giustizia; poste e telecomunicazioni; produzione e distribuzione dell'energia di rilievo nazionale; previdenza sociale; ricerca scientifica; istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale. Il Governo è delegato ad emanare i decreti legislativi di conferimento delle funzioni (intendendo per conferimento, il trasferimento, la delega e l'attribuzione di funzioni), entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Con tali decreti legislativi sono individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni centrali; indicati nell'ambito di ciascuna materia le funzioni e i compiti da conferire alle regioni e agli enti locali, nonché i criteri di conseguente contestuale attribuzione e ripartizione tra le Regioni e tra queste e gli Enti locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative (il conl`erimento avviene gradualmente con cadenza di massima annuale ed entro il periodo complessivo di 3 anni); individuati le procedure e gli strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo e di amministrazione; soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti; individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale e regionale; previste, infine, le modalità e le condizioni per le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di ulfici regionali e locali. |