PARCHI | ||
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali NUMERO 20 - FEBBRAIO 1997 |
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Osservatorio Regionale a cura di Roberto Saini |
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Dopo l'approvazione della legge 394/91 la Regione Lombardia ha iniziato un lungo braccio di ferro con il Ministero dell'Ambiente per poter adeguare la propria normativa in materia di aree protette ai principi della legge-quadro, salvaguardando peraltro la propria identità e la struttura del sistema regionale lombardo dei parchi e delle riserve naturali. Anche sulle pagine di questa rivista abbiamo potuto seguire il dibattito, spesso acceso, tra Regione e Ministero, entrambi arroccati su posizioni che parevano non trovare soluzione alcuna. Per comprendere l'oggetto del contendere è necessario ricordare che la Regione Lombardia è stata la prima Regione a Statuto ordinario a dar vita ad una politica dei parchi fin dal 1973 e cioè nel corso della prima legislatura regionale: la grande novità contenuta nella legislazione lombarda fu quella di considerare le aree protette non più, come in passato, elementi di esclusivo valore naturalistico, ma come parti integranti di una più generale politica di tutela e di gestione del territorio. Si trattò allora di una vera e propria rivoluzione rispetto a quelli che erano considerati i canoni di riferimento per l'istituzione di un parco o di una riserva naturale in quanto si trasformò la politica dei parchi da politica a stampo naturalistico, che considerava le aree protette soltanto come parti del territorio da sottrarre a gestioni di sfruttamento delle risorse e da sottoporre a tutela ambientale e naturale, a politica territoriale, che ritiene che si debba aftrontare il problema della protezione integrandolo con l'intera problematica della gestione urbanistica e territoriale. Fu dunque un'azione, quella della Regione Lombardia, che aprì la strada ad un nuovo modo di vedere i parchi, tant'è vero che questa impostazione fu poi seguita da iniziative legislative di altre Regioni che impostarono le loro politiche su un tale approccio culturale, pur seguendo, nel tempo, strade diverse da quelle che la Lombardia ritenne di dover seguire. A rafforzamento di questa impostazione, I'istituzione del Parco naturale del Ticino lombardo, che risale all'inizio del 1974 e che fu il primo parco regionale in assoluto ad essere istituito, diede il segnale di una volontà di affrontare il tema dei parchi in modo estremamente innovativo: a dimostrazione di ciò fu infatti inclusa all'interno del territorio protetto l'intera superficie di ben 46 Comuni, con ciò volendo lanciare un messaggio ben preciso e cioè che il Parco non era limitato agli ambiti naturali, ma era anche il centro di Pavia, le aree industriali del Gallaratese, I'aeroporto della Malpensa; si trattava infatti di gestire, in questa ottica, il complesso dei problemi territoriali e non soltanto gli aspetti e gli ambiti caratterizzati da emergenze naturalistiche. Come detto questa strada e questo modo di affrontare il tema delle aree protette è stato soltanto parzialmente seguito da altre Regioni in quanto si è trattato, nel caso specifico del Parco regionale del Ticino, di una estremizzazione che ha però fortemente influenzato, in seguito, tutta la politica dei parchi della Regione Lombardia. L'oggetto del contendere però non risiede tanto in questo quadro complessivo e neppure nelle forme gestionali scelte dalla Regione (Consorzi, Comuni, Comunità Montane anziché Enti di diritto pubblico), bensì nel fatto che nei parchi lombardi non esiste un vero e proprio divieto di esercitare l'attività venatoria, divieto che la legge 394/91 pone come tassativo. Infatti la regolamentazione venatoria è rimandata, seguendo la logica della pianificazione del territorio e della programmazione delle attività, a strumenti successivi quali i Piani Territoriali di Coordinamento delle aree a parco ovvero i Piani di settore. Principalmente attorno a questo nodo si è giocata la partita tra Regione e Ministero, partita che pare abbia trovato una sua soluzione nellalegge regionale 8 novembre 1996, n. 32, con la quale la Regione Lombardia ha adeguato la propria legislazione generale alla disciplina della legge 394/91. Nel merito, i contenuti e lo spirito della legge sono già stati ampiamente descritti da Alberto Tenconi in un articolo pubblicato sul n. 19 di questa rivista: è t`orse opportuno però richiamare due elementi che hanno caratterizzato 1' intera vicenda. Il primo, di carattere più politico che altro, è determinato dal fatto che la Regione Lombardia ha deciso di riproporre al Governo un testo sostanzialmente uguale a quello già rinviato a nuovo esame dal Governo stesso; è stata quindi assunta la decisione di valutare comunque conforme alle norme generali della legge 394/91 la normativa proposta, ottenendo, sotto questo profilo, un successo. Il secondo elemento è invece puramente di merito e di carattere tecnico e consiste nel prendere atto che, attraverso questa legge regionale, si è confermata l'impostazione generale sulla quale si l`onda il sistema dei parchi e delle riserve naturali della Lombardia aprendo una spazio nell'ambito della classifi- cazione delle aree protette: int`atti, attraverso la distinzione tra parchi naturali e parchi regionali, si è creato un discrimine tra aree tale da giustificare, nel primo caso, I'applicazione tout-court della legge 394/91 e pertanto anche il divieto di esercizio dell'attività venatoria e, nel secondo caso, il mantenimento della "filosofia" lombarda di gestione delle aree protette nel contesto più generale di una politica territoriale. Sia consentito, in conclusione, alla luce di questa travagliata esperienza, fare un appello al Ministero dell'Ambiente ed al Comitato Stato-Regioni per le aree naturali protette, istituito dall'articolo 3 della legge 394/91, affinché, nell'applicazione della norma che prevede tra i compiti del Comitato quello di procedere all'integrazione della classificazione delle aree protette, non si limitino ad un lavoro teorico, ma tengano conto delle diverse realtà che si sono consolidate nel tempo anche a livello regionale, riconoscendo pertanto anche quelle tipologie di protezione che hanno certamente svolto un ruolo positivo nella tutela dell'ambiente e nella salvaguardia della natura. |