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L'entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", rappresenta un primo passo nella direzione di una forte innovazione del modello istituzionale, in una prospettiva di decentramento amministrativo nei riguardi di Regioni, Province e Comuni e di una riorganizzazione degli apparati centrali e periferici.
In estrema sintesi e per schematizzazione nella legge n. 59 si possono evidenziare quattro questioni centrali:
- il problema del conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, secondo il quale sono attribuite ai Comuni, alle Province, alle Regioni e agli altri Enti locali, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. Il principio fondamentale che è stato individuato dalla legge n. 59, per il conferimento delle funzioni amministrative è quello della, "sussidiarietà", secondo il quale l'attribuzione di compiti amministrativi deve avvenire allocando le funzioni al livello di governo più vicino ai cittadini interessati, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con la dimensione territoriale;
- il problema della riorganizzazione degli apparati centrali, rispetto al quale rileva sia la razionalizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
- il problema della delegificazione delle norme concernenti i procedimenti amministrativi e quello strettamente collegato del c.d. "decentramento normativo", cioè dell'attribuzione della potestà normativa alle Regioni e agli Enti locali rispetto a procedimenti relativi a funzioni e servizi che per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza sono di riferimento alle comunità territoriali;
- il problema del tutto specifico, ma sicuramente di alto profilo innovativo, dell'autonomia scolastica in un processo di riorganizzazione dell'intero sistema formativo.
Entrando nel merito della questione, sicuramente più qualificante e di maggior impatto istituzionale, che attiene al conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali, è necessario preliminarmente chiarire che con la parola conferimento si intende il trasferimento, la delega, e l'attribuzione di funzioni a tutti i livelli di governo.
Il processo per il conferimento alle Regioni e agli Enti locali, così come previsto nella legge n. 59\97, è piuttosto articolato e non privo di qualche complessità. E infatti stabilito che entro un anno dall'entrata in vigore della legge l'allungamento del termine da nove mesi ad un anno è fissato nella legge n. 127\97 - il Governo deve emanare uno o più decreti legislativi per il conferimento delle funzioni e tale conferimento deve avvenire gradualmente con cadenza di massima annuale e, comunque, nell'arco temporale di tre anni.
Inoltre, entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere adottate disposizioni correttive e integrative degli stessi. Occorre rilevare inoltre che a seguito dell'approvazione di un ordine del giorno del Senato, il Governo si è obbligato a non procedere all'emanazione di decreti legislativi prima del 10 luglio p.v., data questa che presuppone la fine dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.
Da quanto brevemente rilevato emerge con chiarezza che il difficile processo di attuazione rende necessario da parte di tutti i soggetti coinvolti e, in particolare, del sistema delle autonomie territoriali e locali il pieno coinvolgimento nella redazione dei decreti legislativi conseguenti.
Con ciò si evidenzia la necessità che il processo attuativo delle deleghe, oltre a trovare una coerente applicazione, sia condiviso unitariamente da Regioni, Province e Comuni.
Sullo specifico la proposta che il mondo delle autonomie ha rappresentato al Governo è quella della costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una "cabina di regia" nella quale sia governato il processo di delega e siano rappresentate, con un peso significativo, a livello politico e tecnico le Regioni, le Province e i Comuni accanto al Governo.
L'istituzione di tale organismo (o di altro organismo analogo) determinerebbe una gestione unitaria e coordinata di tutte le deleghe contenute nella legge 59, sia attraverso l'interpretazione dei principi e dei criteri dell'art. 4 della legge, che mediante l'individuazione della metodologia da seguire per l'attuazione da parte delle amministrazioni statali.
Una prima eccezione al processo di attuazione sopra evidenziato, che è stato sostanzialmente accolto dal Ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini, è la predisposizione della proposta di decreto legislativo recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale". La predisposizione anticipata di tale decreto legislativo è stata determinata dalla necessità di cogliere la proposta referendaria concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale (DPR 15 aprile 1997).
Il Governo ha così tenuto conto nella predisposizione del decreto legislativo delle proposte e del dibattito che si è svolto il 7 maggio scorso presso la Commissione agricoltura della Camera dei Deputati, che possono essere sintetizzate nel senso di attribuire alle Regioni l'esercizio (da svolgere direttamente o mediante delega od attribuzione alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o funzionali) di tutti i compiti in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione ancora svolte attualmente dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.
Il decreto legislativo individua però una struttura ministeriale con funzioni limitate e con un ruolo di tutela e rappresentanza del settore agricolo in sede comunitaria ed internazionale.
Nella relazione al decreto legislativo si evince, infine, che le linee guida della riforma sono:
- la soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in quanto ministero di gestione e trasferimento di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi alle regioni, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- l'attribuzione delle residue funzioni centrali, puntualmente individuate, di elaborazione della politica agraria, di indirizzo e coordinamento e di disciplina generale di determinate materie ad un nuovo Ministero di composizione snella ed agile e senza competenze gestionali;
- la soppressione, riordino o trasformazione degli enti, aziende ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero e trasferimento a questi delle residue funzioni operative di competenza statale.
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