Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 22 - SETTEMBRE/DICEMBRE 1997


Non sono queste le "ombre" della legge sulle aree protette
Fabio Cassola *
 



A quasi un quinquennio dall'approvazione della legge-quadro sulle aree naturali protette (legge 394/91), si poteva sperare che l'attenzione e l'accento di quanti hanno davvero a cuore la tutela del nostro patrimonio naturale fossero principalmente rivolti ad assicurare piena e corretta attuazione alla legge medesima: a denunciare carenze e ritardi, a sollecitare i necessari adeguamenti normativi delle legislazioni regionali, a far sì che i parchi nazionali previsti dalla legge venissero effettivamente fatti nascere e messi in condizione di funzionare. Dopotutto, la legge-quadro rappresenta il risultato di un dibattito politico-culturale durato a lungo (anche troppo a lungo), che ha consentito ogni confronto tra "filosofie" e concezioni spesso assai diverse.
Sorprende ed allarma, quindi, che anche la rivista Parchi sembri sollecitare e favorire un "dibattito" che, in realtà, finisce per rimettere in discussione i fondamenti stessi della legge. Non vorremmo infatti che per questa via, con l'aria di semplicemente ricercare le supposte "luci" od "ombre" della legge, si finisse per riaprire, "de iure condendo", questioni ormai superate (e quanto faticosamente!); e che le posizioni che da quel dibattito uscirono perdenti riprendano ora forza e pretendano di imporre una stagione di revisione anziché di attuazione delle previsioni normative. Tutto ciò tra l'altro, avrebbe come prima conseguenza nient'altro che quella di rinviare ovviamente alle calende greche la concreta azione di recupero e difesa delle aree naturali da proteggere: ed è facile immaginare a vantaggio di chi.
In base all'art. 28 della 394/91 le Regioni avrebbero dovuto adeguare le loro normative entro un anno dall'approvazione della legge. Il termine è da tempo trascorso ma solo dieci Regioni, se non sbaglio, hanno provveduto in proposito. Il caso della Regione Lombardia, come dimostra l'intervento di Mario Di Fidio, funzionario del Servizio Parchi di quella Regione, appare particolarmente preoccupante ("Parchi" n. 18, giugno 1996), perché sembra tornare a mettere avanti obiezioni "ideologiche", che, oltretutto, non hanno affatto valenza generale. Comprendo che si possa restare affezionati ad impostazioni e schemi teorici in cui si è evidentemente creduto, o che si pensa di dover zelantemente difendere per dovere del proprio ufficio, Ma non è nemmeno possibile continuare a discutere all'infinito quando una legge "storica" è stata ormai conseguita e approvata e si tratta ora semplicemente di porle in attuazione.
La Lombardia, come è noto, mentre il dibattito sulla legge-quadro era ancora in alto mare, si era per conto suo incamminata per altra strada, privilegiando una concezione di area protetta che definirei "pan-urbanistica": facendo coincidere il parco con l'intero territorio dei comuni che lo compongono (inclusi, tanto per dire, nel caso più rilevante, quello del Parco del Ticino, I'aeroporto della Malpensa e intere città come Pavia), affidandone la gestione al Consorzio degli Enti locali e consentendo nelle aree meno "naturali" I'esercizio della caccia. Una scelta, per carità, rispettabilissima (pur se legittimamente criticabile e criticata), cui la Lombardia può anche restare in qualche modo affezionata: e tuttavia, con buona pace di Di Fidio, non è il modello lombardo quello che la legge-quadro, al termine del lungo dibattito sopra richiamato, ha fatto proprio per le aree protette. Lungi dal rappresentare una scelta urbanistica, un parco costituisce oggi in pratica un piano naturalistico, che privilegia e tutela le aree ad alta "naturalità" (attuale o potenziale), ne esclude attività o utilizzazioni incongrue (tra le quali in particolare la caccia) e ne affida la gestione ad appositi enti autonomi dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Ma non è tanto il modello di parco la vera questione di fondo quanto, detto in soldoni, un banale problema di caccia. Per mantenersi fedele alle proprie scelte iniziali e adeguarsi al tempo stesso alle leggi statali, la Lombardia dovrebbe infatti escludere ora ogni attività venatoria all'interno dei suoi parchi, anche in quelle parti del loro territorio di minor importanza naturalistica. Ebbene, che lo faccia; non saranno certo gli ambientalisti protestare. Tutto sommato - fatti salvi eventuali interventi di contenimento faunistico a diretta conduzione del parco - anche le aree a minore "naturalità" finirebbero alla lunga per avvantaggiarsene. Altrimenti, se teme la rivolta degli ambienti venatori o se non ha la forza politica per imporre una scelta del genere, ebbene, che la Regione provveda pure alla riperimetrazione suggerita dall'art. 21 della legge n. 157/92, adeguando i confini di quei parchi alle sole parti naturali e costituendo nel resto opportune "aree contigue" (oltretutto più vantaggiose per i cacciatori locali).
Per il mantenimento sul territorio di normative urbanistiche appropriate e per il controllo quindi di altri fenomeni negativi quali l'edilizia, le cave, e via dicendo, la Regione e i Comuni possiedono già infatti tutti i poteri normativi e amministrativi necessari per farlo efficacemente, se così vogliono, al di fuori di un parco.
Ma quello che non dovrebbe essere più consentito è che per mantenere il suo modello di parco la Lombardia pretenda ancor oggi di rimettere in discussione la stessa legge-quadro e in particolare il divieto da essa sancito (e ribadito anche dalla sopra richiamata legge n. 152/97 sulla caccia) di esercizio della attività venatoria all'interno delle aree protette: minacciando in caso contrario addirittura la propria "fuoriuscita" dalla legge 394/91. Non è di questi stimoli che la politica dei parchi ha oggi bisogno. E non è certo dal coordinamento nazionale dei parchi che dovremmo attenderci incoraggiamenti in tal senso. Piuttosto, dovremmo tutti incalzare Regioni e governo centrale perché facciano, ciascuno la sua parte, con efficacia e convinzione, quel che occorre per dare al più presto alla legge-quadro piena, completa e positiva attuazione.
Postscriptum. A lungo si è dovuto temere e contrastare, all'epoca del D.P.R. 616/77 sul decentramento regionale e anche successivamente, le impostazioni di quanti, in nome di un regionalismo esasperato e malinteso, volevano sacrificare addirittura quei pochi parchi nazionali "storici" che avevamo ereditato dall'anteguerra, abolendo con un tratto di penna gli enti autonomi e devolvendo il tutto a Regioni e Comuni. Poiché ora tesi analoghe sembrano tornare ad affacciarsi, questa volta condite in salsa "federalista", non sarà inutile ricordare che nei paesi davvero federali, basti pensare agli Stati Uniti d'America, il sistema dei parchi nazionali è ed è sempre stato pacificamente affidato alla diretta competenza e responsabilità del governo centrale. "National" (Parks, Forests, Monuments) sta per "federale".

* Consulta tecnica per le aree naturali protette