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Rubrica Parlamentare
a cura di Piero Antonelli
Il processo di decentramento amministrativo disciplinato nella legge
15 marzo 1997, n. 59, è entrato nella fase cruciale, stante l'ormai
imminente scadenza del termine del 31 marzo 1998 entro cui il Governo dovrà
emanare i decreti legislativi volti a conferire a Regioni ed Enti locali
tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi
e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché
tutti e le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi
territori in atto e esercitati da qualunque organo o amministrazione dello
Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri settori pubblici.
Occorre peraltro rammentare come il Governo in attuazione del capo I della
legge S9/97 ha già emanato finora tre decreti legislativi riguardanti
il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale (D.
Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 - G.U. n. 129, del 5.6.97), il conferimento alle
Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale (D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 - G.U. n. 287, del 10.12.97)
e, infine, il conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro (D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469
- G.U. n. 5 del 8.1.98).
L'emanazione dei tre decreti legislativi, al di fuori di uno schema unitario
di riferimento, ha trovato fondamento sulla base di necessità particolari,
come per il decreto sull'agricoltura l'approvazione del referendum abrogativo
del ministero stesso e come per il decreto legislativo sul mercato del lavoro
l'obbligo dell'Italia di adeguarsi alle norme comunitarie e sotto la spinta
di una sentenza della Corte di Giustizia o, per altro verso, sulla base
di una delega specifica (art. 4, comma 4) per quanto riguarda la materia
del trasporto pubblico locale.
Al di fuori di queste tre eccezioni l'impegno del Governo, più volte
riaffermato, è quello di arrivare ad un decentramento amministrativo
attraverso l'emanazione non di singoli decreti legislativi, bensì
mediante tre macro-decreti legislativi che raggruppano settori organici
di materie.
In attuazione di questo impegno politico la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sotto la spinta del Ministro della Funzione pubblica, Sen. Franco
Bassanini, ha incaricato alcuni gruppi di esperti di predisporre gli schemi
di decreti legislativi attuativi del capo I della legge raggruppandoli in
tre macro aree: quella relativa ai servizi individuali e collettivi alla
persona e alla comunità, quella riguardante dello sviluppo economico
e quella denominata territorio, ambiente e infrastrutture. Il lavoro degli
esperti, terminato alla fine di dicembre, è stato nei giorni scorsi
reso pubblico dal Ministro Bassanini con l'impegno di attivare nelle prossime
settimane le più ampie forme di consultazione di tutti i livelli
istituzionali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nonché
della società civile, così da aggiungere entro il 10 febbraio
alla prima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.
Deve rammentarsi, infatti, che ai sensi dell'art. 6 della legge in 59/97
sugli scherni di decreto legislativo il Governo deve acquisire obbligatoriamente
il parere della Commissione costituita per l'espressione dei pareri previsti
dalla legge 59 (c.d. "Bicameralina") e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali. Entrambi questi pareri devono essere espressi
nel termine di 40 giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Così
come il Governo deve acquisire nel termine di 20 giorni dalla trasmissione
i pareri della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città-Autonomie
locali. Entrando nel merito dei documenti elaborati dai gruppi gli esperti
si cercherà ora brevemente di illustrare i punti salienti dello schema
di decreto legislativo relativo al settore territorio, ambiente e infrastrutture
che più interessa i lettori di questa rubrica.
Lo schema di decreto legislativo si compone di otto Titoli di cui due relativi
alle disposizioni generali e finali e gli altri sei che attengono il conferimento
delle funzioni nelle materie protezione della natura e dell' ambiente, urbanistica
e pianificazione territoriale, opere pubbliche, viabilità, tra salotti
e protezione civile. Il titolo secondo, capo primo relativo alla protezione
della natura e dell'ambiente si distingue a sua volta in due sezioni: una
che disciplina le funzioni di carattere generale e, l'altra, che concerne
le competenze sui parchi e le riserve naturali.
La scelta operata nel decreto legislativo è quella di individuare,
da un lato, tassativamente i compiti di rilievo nazionale e, dall'altro
di conferire tutte le funzioni alle Regioni e agli Enti locali.
In particolare, le uniche funzioni che rimangono di rilievo nazionale e
che sono pertanto e esercitate allo Stato attengono:
- alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
- alla dichiarazione di aree ad elevato rischio di crisi ambientale ed
interventi relativi compresi quelli sostitutivi;
- alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
- all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi speciali per
interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
- alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili;
- all'indicazione delle specie minacciate dalle estinzione;
- alla definizione dell'indice di densità venatoria minima per
ogni ambito territoriale di caccia;
- all'autorizzazione in ordine all'introduzione dall'estero di fauna
selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
- all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
- all'adozione della carta della natura;
- all'identificazione e deliberazione, sulla base della carta della natura,
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali;
Io svolgimento delle procedure di valutazione della compatibilità
ambientale relativamente alla realizzazione delle opere di competenza statale.
Per contro, tutti e le altre funzioni amministrative sono conferite alle
Regioni e agli Enti locali, tali compiti riguardano in particolare:
- tutte le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello
Stato;
- i compiti di protezione e osservazione della qualità dell'ambiente
marino;
- il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli
animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di
importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione
a detenzione temporanee;
- lo svolgimento delle procedure di valutazione della compatibilità
ambientale, relativamente alla realizzazione delle opere di competenza
regionale e degli Enti locali.
Connesso con il trasferimento delle funzioni il decreto legislativo procede
al riordino delle strutture attraverso la soppressione di una serie di
organismi centrali e il conseguente trasferimento delle funzioni da essi
esercitate alle Regioni e agli Enti locali. Si procede così alla
soppressione del Comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 347/86,
del Consiglio nazionale dell'ambiente, dell'Ispettorato centrale per la
difesa del mare, del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e
della Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'art. 3
della legge 394/91. Con un articolo specifico si procede poi alla soppressione
del Corpo forestale dello Stato e all'istituzione di corpi forestali regionali.
Le Regioni, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato ad esse trasferito
costituiscono corpi forestali regionali con compiti nelle materie della
protezione della natura, della tutela delle foreste e delle aree protette.
Inoltre, è previsto che le Regioni nel cui territorio sono presenti
aree protette nazionali provvedono a mettere a disposizione degli enti
parco le strutture e il personale del corpo forestale regionale. ai sensi
dell'art. 21 della legge 394/91.
Per quanto riguarda poi gli articoli del decreto legislativo che si riferiscono
specificamente ai parchi e alle riserve naturali, oltre alla soppressione
delle funzioni amministrative relative al programma per le aree naturali
protette ed alla tenuta dell'albo nazionale dei direttori di parco, le
norme procedono analogamente a quanto illustrato in precedenza al conferimento
di tutte le funzioni amministrative alle Regioni e agli Enti locali, tranne
delle funzioni riguardanti:
- l'individuazione, istituzione e disciplina generale dei parchi e delle
riserve nazionali, comprese quelle marine e all'adozione delle relative
misure di salvaguardia;
- la nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio direttivo e
del Collegio dei revisori dei conti degli enti parco nazionali sulla base
delle designazioni e nel rispetto delle imprese previste dalla legge;
- la relazione al Parlamento sulle aree naturali protette nazionali di
cui all'art. 33 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Solo, invece, delegate alle Regioni le funzioni relative al piano di gestione
e al regolamento delle riserve nazionali, ai programmi di intervento per
il ripopolamento e la salvaguardia ecologica delle riserve marine nazionali
e alla vigilanza e gestione delle riserve marine nazionali.
Le norme sui parchi e le riserve naturali si chiudono, infine, con una
serie di disposizioni che attengono gli enti parco nazionali e che modificano
le norme della legge 6 dicembre 1991, n.394.
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