PARCHI | ||
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali NUMERO 23 - FEBBRAIO 1998 |
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Osservatorio Regionale a cura di Roberto Saini Prosegue il processo di adeguamento da parte delle Regioni alla legge 394/91: I'ultimo provvedimento legislativo regionale è quello della Regione Lazio che ha approvato un testo articolato e completo che consente anche di riordinare una politica che ha visto, nella realtà laziale, una serie di realizzazioni che sono presenti sul territorio fin dalla fine degli anni '70. Tra le caratteristiche più rilevanti, e talvolta innovative, della legge laziale possiamo rilevarne alcune fin dagli obiettivi generali: vogliamo ricordare il richiamo espresso al progetto Ape Appennino Parco d'Europa, che coinvolge anche il territorio del Lazio, e lo sviluppo delle attività compatibili finalizzate all'incremento occupazionale attraverso la definizione di occasioni di lavoro compatibili con l'ambiente naturale e con la sua salvaguardia. E poi positivo che il legislatore laziale abbia voluto richiamare espressamente nella legge il Sistema regionale delle aree naturali protette che viene definito "insieme integrato gestito in forma coordinata secondo i principi della presente legge": ci auguriamo che questo principio sia anche applicato a livello nazionale, livello che spesso dimentica il concetto di Sistema, inteso come insieme delle aree protette nazionali, regionali, provinciali e locali e non soltanto come insieme, anche se coordinato, delle aree protette nazionali. La classificazione prevista dalla legge è anche sufficientemente articolata, fatto sicuramente positivo e da estendere a tutte le realtà di qualsivoglia livello, prevedendo, oltre ai parchi naturali, le riserve naturali, i monumenti naturali e i siti di importanza comunitaria. La Regione può inoltre proporre allo Stato l'istituzione di riserve marine, individuandone confini e contenuti. L'individuazione delle aree protette, elemento prodromico rispetto alla formazione del Sistema regionale, avviene mediante il Piano regionale che diventa complementare ad analoghi Piani provinciali, pur mantenendo una sua prevalenza gerarchica. Le aree protette laziali, di qualsiasi tipologia siano, debbono essere istituite con apposito provvedimento legislativo e sono dotate di appositi strumenti di pianificazione territoriale che, come previsto dalla legge 394/91, si costituiscono a tutti gli altri strumenti di qualsiasi livello. La gestione delle aree protette è affidata ad appositi Enti di diritto pubblico che vanno anche a sostituire i vecchi Consorzi di gestione, per quanto riguarda le aree di interesse regionale, mentre per quelle di interesse provinciale la gestione è direttamente affidata alle Province. Gli Enti regionali si avvalgono di personale proprio e ciò costituisce indubbiamente una buona occasione per la creazione di posti di lavoro seppure questi connessi a posizioni pubbliche che vanno ad aggiungersi a quelli che una buona gestione del Sistema può creare nel settore privatistico. La costituzione degli Enti di diritto pubblico, come detto, costituisce anche un elemento di riordino dell'attuale situazione delle aree protette laziali. Per quanto concerne la formazione professionale ci preme sottolineare che quattro aree protette della Regione Lazio (Simbruini, Castelli Romani, Monti Lucretili, Appia antica) hanno già avviato corsi di formazione sul campo per 250 giovani affidando tale compito al Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve naturali. La situazione complessiva della protezione della Regione Lazio, in applicazione della legge, porterebbe a circa 157.000 ettari di superficie tutelata tra parchi e riserve naturali che sale a circa 900.000 ettari (pari all' 11,60%, con i parchi nazionali). In conclusione vogliamo ricordare, con riferimento alla situazione complessiva della legislazione regionale, che l'attuazione della legge Bassanini mediante i relativi decreti legislativi, che riguardano anche la realtà delle aree protette, potrebbe introdurre importanti. modificazioni con un maggiore coinvolgimento regionale che imporrà un ulteriore intervento legislativo di adeguamento. | ||