PARCHI | ||
Rivista della Federazione Italiana Parchi e delle Riserve Naturali NUMERO 24 - GIUGNO 1998 |
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Osservatorio regionale a cura di Roberto Saini |
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I recenti decreti di attuazione della cosiddetta legge Bassanini paiono non avere introdotto rilevanti novità per quanto concerne le aree naturali protette, siano esse nazionali che regionali o locali. E noto che il dibattito che si è sviluppato intomo a questo tema ha portato lo stesso Ministro Ronchi ad affermare, in più sedi e con esplicito riferimento ai parchi nazionali, che su una questione quale quella dei parchi è necessario mantenere la centralità dello Stato con un atteggiamento che lo stesso Ministro ha definito "conservatore". La questione che vogliamo proporre in questa rubrica, che prescinde da ogni valutazione personale, ma che abbiamo rilevato raccogliendo opinioni e pensieri di alcuni Amministratori regionali e provinciali, è strettamente collegata alla situazione complessiva che si è venuta a determinare con l'attuazione della Bassanini. Si parte infatti dalla considerazione, generalmente condivisa, che i parchi e le aree protette in genere non costituiscono isole a sé stanti, ma parti di territorio strettamente integrate con le diverse politiche territoriali: in altri termini le aree protette, indipendentemente dalla loro classificazione nazionale, regionale o locale, non costituiscono una "materia", ma sono la sommatoria di più temi (territorio, urbanistica, ambiente, agricoltura, turismo, tutela della flora e della fauna, viabilità, trasporti ed altri ancora). Ricordiamo che, proprio partendo da questa considerazione, costituzionalisti eccellenti quali Umberto Pototschnig e Vittorio Italia consentirono nell'ormai lontano 1973, di sbloccare una situazione di stallo interpretativo dell'articolo 117 della Costituzione che, da una lettura letterale, avrebbe di fatto impedito alle Regioni di legiferare, in materia di parchi e riserve naturali in quanto non inclusa tra quelle di competenza regionale dalla norma costituzionale. Proprio l'aver dimostrato che le aree naturali protette non costituiscono una materia, ma l'insieme di più materie, consentì alla Regione Lombardia, prima fra le Regioni italiane, di approvare una propria legge-quadro sui parchi e permise anche di compiere quel salto culturale che ha trasformato completamente la politica delle aree protette nel nostro Paese, fino ad essere recepito dalla stessa legge-quadro nazionale 394/91, da politica di sola tutela dell'ambiente a politica territoriale comprendente anche il livello sociale ed economico e pertanto di sviluppo oltre che di salvaguardia. Il tema si ripropone oggi per le Regioni che dovranno applicare i decreti conseguenti alla Bassanini in quanto la delega o il trasferimento alle Province o ad altri livelli istituzionali di funzioni in materie che concernono il territorio non potranno lasciare fuori dalla porta né considerare indifferenti le aree protette, anche quelle nazionali. Non credo si possa mettere in discussione il ruolo di coordinamento e di programmazione dello Stato o delle Regioni, che è anzi auspicabile e dovuto, ma è senza dubbio necessario che si attivi il meccanismo della leale collaborazione tra tutti i livelli istituzionali. Non si può infatti pensare che le Province esercitino, a titolo esemplificativo, una funzione primaria di pianificazione territoriale totalmente scollata dagli strumenti di pianificazione delle aree protette, quali il Piano per il Parco, il Regolamento o il Piano di sviluppo economico e sociale la cui competenza, relativamente a quest'ultimo strumento, è peraltro affidata dalla stessa legge 394/91 alle Comunità del Parco, soggetti istituzionalmente trasversali. Analogo ragionamento può valere per materie quali l'agricoltura ovvero il turismo ovvero ancora la tutela della flora e della fauna. La soluzione del problema non può peraltro essere demandata semplicisticamente alle leggi regionali di trasferimento di funzioni, ma deve necessariamente trovarsi in un rapporto anche di fiducia tra le diverse Istituzioni, in un contesto gerarchico, ma contestualmente paritario. Soltanto l'attuazione pratica nel tempo delle diverse funzioni consentirà di dare risposta alla questione generale: vi è soltanto da sperare che nessuno giochi ad arroccarsi sulle proprie posizioni di privilegio (o di debolezza a seconda dell'ottica e dell'angolazione dalle quali viene letto il problema). |