PARCHI | |
Rivista della Federazione Italiana Parchi e delle Riserve Naturali NUMERO 27 - GIUGNO 1999 |
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Osservatorio comunitario a cura di Michele Migliori |
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"Attuazione Agenda 2000 ed azione dei Fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006" A seguito delle conclusioni del vertice dei Capi di Stato e di Governo di Berlino del marzo scorso, è stato raggiunto l'accordo sulla riforma dei Fondi strutturali europei a cui ha fatto seguito l'adozione formale, da parte del Consiglio, della normativa specifica attuativa della riforma. I nuovi regolamenti sono pubblicati sulla Gazzetta Uficiale della Comunità n. L 161 del 26 giugno 1999 per la parte relativa ai Fondi strutturali e sulla Gazzetta L 160 per la parte relativa al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo. Si tratta quindi di un pacchetto di regolamenti (regg. n. 1260, 1261, 1262, 1263 (fondi strutturali) e reg. n. 1257 (sviluppo rurale)) che dettano le condizioni per la programmazione degli interventi nei singoli Stati membri per un periodo di sette anni a partire dall'anno 2000 e concentrati principalmente su tre obiettivi: - ob. 1: regioni in ritardo di sviluppo; - ob. 2: zone con particolari difficoltà strutturali (ex ob. 2 e 5b); - ob. 3: adeguamento ed ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione ed occupazione. A seguito dell' adozione dei regolamenti, la Commissione ha stabilito inoltre le regioni che potranno usufruire dell'ob. 1 (per l'Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) ed ha stabilito i massimali di popolazione coperti dall'ob. 2 (per l'Italia 7.402.000 abitanti). Per le regioni e le zone che non rientreranno negli obiettivi è previsto un sistema di sostegno degressivo e transitorio della durata di 6 anni. Rispetto all'ob. 2 e nell'ambito del massimale stabilito, i singoli Stati membri dovranno presentare entro i prossimi mesi l'elenco delle aree da candidare all'eligibilità dell'obiettivo secondo i criteri dettati dalla normativa comunitaria. Le aree delle regioni italiane del Centro-Nord rientranti attualmente negli obiettivi 2 (aree a declino industriale) e 5b (aree a declino rurale) corrispondono a circa 11.147.000 abitanti. I fondi comunitari assegnati assommano complessivamente a livello europeo a 183,564 milioni di euro suddivisi come segue: 127,543 per l'ob. 1, 8,4 11 milioni per il regime di transizione dell' ob. 1; 19,733 milioni per l'ob. 2 e 2,721 per il relativo regime transitorio; 24,050 milioni per l'ob. 3 e 1,106 per la pesca. All'Italia sono stati assegnati complessivamente 29,5 milioni di euro di cui 22,122 per l'ob. 1, 2,522 per l'ob. 2 e 3,744 milioni per l'ob. 3. Trattato di Amsterdam: nuova tappa della costruzione europea Il 1° maggio 1999 è entrato in vigore il Trattato di Amsterdam concludendo un percorso istituzionale iniziato nell' ottobre 1997 con 1' accordo e la firma dei rappresentanti dei 15 Paesi membri e proseguito nei mesi successivi con 1' iter di ratifica nei singoli Stati membri. Il nuovo Trattato costituisce un passo in avanti nel processo di integrazione europea: dopo il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità economica europea, l'Atto Unico europeo del 1986 che ha dato impulso alla realizzazione del mercato unico ed il Trattato di Maastricht del 1992 istitutivo dell'Unione europea in uno strumento più democratico, maggiormente proiettato verso l'esterno e più vicino ai bisogni dei cittadini europel. Con il Trattato di Amsterdam si sono poste le basi per una politica comune in materia di giustizia ed affari interni e per una politica estera e di sicurezza che, attraverso nuovi strumenti, consentiranno di prendere decisioni più rapide e di agire più efficacemente. I diritti di partecipazione del Parlamento europeo al processo legislativo sono stati ampliati e si sono create le condizioni per l'allarga- mento dell'Unione europea ad altri Stati. A conferma della priorità assegnata alla lotta contro la disoccupazione, il Trattato dedica un capitolo specifico a tale tematica che diventa obiettivo centrale dell'Unione attraverso una strategia mirata e coordinata a livello europeo. Il Trattato comunque non modifica la struttura istituzionale che caratterizza l'Unione europea che a partire dalla riforma di Maastricht si fonda sui tre distinti "pilastri": le Comunità originarie (Comunità, CECA, Euratom), la politica estera e di sicurezza comune (Pesc) e la cooperazione negli affari interni e giudiziari. I tre pilastri continueranno ad utilizzare metodi di funzionamento distinti, il primo attraverso il metodo comunitario tradizionale (con ruolo quindi della Commissione e del Parlamento europeo) e gli altri con metodo intergovernativo e fondato quindi sulla semplice cooperazione fra Stati. |