lEmblema del Parco
uno strumento di marketing e premialitàproblemi, esempi e proposte.
Tutti gli enti gestori delle aree protette sono ben consapevoli dellimportanza che luso dellemblema del Parco (o marchio del Parco) può avere, se apposto su prodotti locali o utilizzato da imprenditori, come strumento di marketing.
Nel tentativo di far cambiare latteggiamento che, troppo spesso, coloro che vivono ed operano nel Parco hanno nei confronti dellarea protetta, molti enti gestori hanno utilizzato la concessione del proprio emblema nelle maniere più svariate, dando al marchio stesso significati e modalità di gestione del tutto diversi.
Pur comprendendo che, nella fatica di coinvolgere i soggetti locali ed ottenere risultati concreti, qualunque mezzo sia utile e tenendo conto delle differenze tra le situazioni locali e il livello di maturità degli interlocutori con cui il parco ha a che fare, non si può sottacere che vi è una grande confusione nel settore e che forse, bisogna interrogarsi se è la concessione dellemblema del Parco lunico modo, o il più efficace, per ottenere strategie e attività partecipate e condivise.
Proprio perché lemblema di un parco richiama alla mente di un utente dei concetti legati alla qualità dellambiente naturale e alla presenza di un ente che ha la responsabilità di garantire la corretta gestione del territorio, diventa molto importante che la sua concessione sia ben regolamentata e sia effettiva garanzia di qualità, serietà e trasparenza.
Non solo, poiché le aree protette dovrebbero lavorare secondo una logica di sistema, anche lutilizzo di strumenti, quali la concessione dellemblema del Parco per promuovere concetti di qualità (ambientale, dei prodotti e dei servizi), dovrebbe rifarsi a regole comuni, chiare e tali da garantire al fruitore/cliente che le suggestioni richiamate dallemblema corrispondono alla realtà.
Nel momento in cui un utente scoprisse che dietro allemblema non cè alcuna garanzia e alcun controllo, egli perderebbe fiducia nel concetto stesso del marchio e i risultati attesi, sia ai fini commerciali che di promozione della qualità, verrebbero meno.
Se allinizio della storia dei nostri Parchi, cinquantanni fa, lutilizzo dellemblema del Parco come mezzo per premiare coloro che erano disposti a collaborare con lEnte, anziché fargli la guerra, è stata una trovata geniale, ora non è più ammissibile che persista la grande confusione e variabilità che si è creata.
Non solo, sicuramente gli emblemi delle aree protette avrebbero una forza decisamente maggiore se facessero riferimento a principi e a regole comuni e potessero essere fatti conoscere, a livello nazionale e internazionale, quali strumenti che garantiscano coerenza ed omogeneità di impostazione.
Nellaffrontare il tema delluso dellemblema delle aree protette a fini di marketing bisogna porsi una serie di domande:
Cosa è un marchio/emblema? A che serve?
Quali sono i riferimenti legislativi che regolano luso dei marchi/emblemi?
Come si pone lemblema del parco allinterno del vasto mondo dei marchi territoriali, di qualità e della qualità ambientale dei prodotti agroalimentari e artigianali, o dei servizi?
Perché un parco dovrebbe concedere a qualche soggetto terzo luso del proprio emblema? Per quali fini? A chi?
Come si differenzia lemblema del Parco, laddove utilizzato per fini turistici, dagli altri marchi finalizzati alla promozione del turismo?
Come si comportano le altre aree protette a livello europeo?
E a tutti noto, infatti, come luso di marchi sia esploso negli ultimi anni. Ci sono marchi per tutto, ma, alla fine, cosa significano? Cosa dicono o garantiscono al consumatore?
Il maggior problema si riscontra quando il marchio viene assegnato a prodotti, soprattutto a quelli agroalimentari. Il fatto che un prodotto sia coltivato in un posto o nellaltro cosa garantisce? Assolutamente nulla! Un prodotto, infatti, può crescere nellaria pura di un Parco ed essere coltivato malissimo, magari su un suolo inquinato, oppure innaffiato con acqua non idonea o, ancora, essere trasformato secondo processi non salubri o che non rispettano lambiente circostante.
Può anche essere confezionato da una impresa che risiede allinterno del Parco, ma con materie prime che state acquistate altrove: come può, allora, fregiarsi di un emblema che recita prodotto del Parco xxxx? E un falso, un inganno per il consumatore.
Tra i vari casi cè anche chi ha deciso di utilizzare il proprio emblema semplicemente per far cassa concedendolo a chi ne facesse richiesta sulla base di una tariffa, senza alcun elemento distintivo o lapplicazione di un qualche disciplinare.
Vista lesigenza di superare la confusione, già la legge quadro sui parchi, nel 1991, aveva provato a dare indicazioni sulluso dellemblema delle aree protette a fini di marketing territoriale, ma in maniera, purtroppo, troppo generica e, quindi, suscettibile di interpretazioni molto variabili.
Il Ministero dellAmbiente e del Territorio, nel 2004, ha prodotto anche una linea guida che, però, per ragioni inspiegabili, non è mai stata sostenuta e né è stata diffusa tra i Parchi Nazionali né proposta alle Regioni.
Fatto sta che gli utenti non sono affatto tutelati rispetto al significato e allaffidabilità che possono avere gli emblemi dei parchi concessi a prodotti e servizi.
Il tema è complesso e proveremo ad analizzarlo in dettaglio.
Marchi, emblemi e normative
Innanzi tutto: marchio del parco o emblema del Parco?
Per emblema si intende (Zingarelli) una figura simbolica ordinariamente accompagnata da un motto o da una sentenza ovvero un simbolo rappresentativo.
Un marchio, come definito dal Codice Civile, è uno strumento di identità ed appartenenza e un veicolo di informazione e di marketing.
Tecnicamente, quindi, quando lemblema del Parco (il logo con il disegno e la scritta con il nome del Parco) viene utilizzato, non sulla carta intestata o negli atti ufficiali e amministrativi propri dellistituzione, bensì a fini promozionali e di marketing, diventa un marchio del Parco.
In realtà, dal punto di vista terminologico, la cosa è abbastanza indifferente. Va bene sia se i Parchi utilizzano il termine Marchio, sia se usano Emblema o Logo del Parco. Forse, per non far confusione tra il marchio del Parco e la moltitudine di marchi esistenti sul mercato, e visto che il Ministero dellAmbiente parla di emblema del Parco tanto nella legge quadro quanto nel disciplinare elaborato nel 2004, potrebbe essere più opportuno assestarsi sul termine Emblema del Parco.
Ciò che è realmente importante, invece, è che è poco opportuno che il logo concesso per fini di marketing/premialità sia perfettamente uguale a quello utilizzato per fini istituzionali.
Una scelta adottata da molte aree protette, infatti, è stata quella di riprendere il logo ufficiale, che richiama nellutente limmagine del Parco, ma modificarlo con scritte, definizioni o altri simboli. Si portano, a titolo di esempio, le soluzioni adottate per il Marchio che il Parco Fluviale del Po e dellOrba (Piemonte) concede ai suoi fornitori di qualità ambientale, quello utilizzato dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi nellambito del progetto Carta Qualità , quello del progetto Nebrodi Outdoor promosso dal parco siciliano dei Nebrodi e il marchio di qualità ambientale Eco Quality del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Essi sono messi a confronto con i rispettivi loghi ufficiali.
Un approfondimento su alcuni riferimenti normativi può essere molto utile per comprendere il ruolo e le opportunità delluso dellEmblema del Parco.
La 394/91
Come già accennato, la Legge Quadro sulle aree protette, la 394/91, allarticolo 14, comma 4, dice che lEnte Parco può concedere al mezzo di specifiche convenzioni luso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco. Bisogna riconoscere che laffermazione per cui i requisiti di qualità devono soddisfare le finalità del Parco, da sola dovrebbe far individuare come obiettivo il perseguimento comune della qualità ambientale.
Il personale del Parco, infatti, ha competenze per fare rilievi sul territorio, ma non dispone certo di laboratori o competenze per poter giudicare la qualità di prodotti, ad esempio agroalimentari, né si può sostituire ad agenzie regionali per lambiente, alle organizzazioni deputate ai controlli da parte del Ministero delle Politiche agricole per alcuni tipi di prodotti alimentari, ai nuclei ispettivi dei carabinieri ecc.. Certo, può fare accordi con soggetti terzi che effettuino i controlli, ma la gestione del marchio avrebbe costi maggiori, soprattutto per lutente finale.
Il Codice Civile
L'art. 2569 del codice civile recita che: "Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto a valersene in modo esclusivo per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato" e l'art.16 della legge 929 del 1942 (modificato dalla l. 480/1992) riporta: "Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche
". Da questi due articoli si desume che, per poter utilmente funzionare, un marchio deve essere un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, deve essere nuovo, nel senso che non deve essere già registrato da altri e deve essere atto a distinguere prodotti e servizi di un'impresa da quelli simili prodotti da altri.
I diritti del titolare del marchio consistono nella facoltà di fare uso esclusivo dello stesso. Per approfondimenti si rimanda ai documenti reperibili nel sito web http://qualitypark.casaccia.enea.it e, in particolare, al documento Aree protette e marchio del Parco (Pellicciari F. e Naviglio L., 2003).
Ciò che interessa, in questa sede, è specificare che un Emblema del Parco o Marchio del Parco, si classifica come marchio collettivo, cioè come un marchio che è gestito da un soggetto che non è produttore, ma è incaricato di controllare i produttori e/o i fornitori. In base al Codice Civile, esso comporta l'esistenza di un regolamento d'uso che ne disciplini il funzionamento.
La funzione del titolare del marchio collettivo non è, pertanto, quella di produrre beni o di prestare servizi contraddistinti dal marchio collettivo, bensì quella di controllare che i soggetti ai quali viene concesso l'uso del marchio collettivo si attengano alle regole da esso stabilite e garantire, nonché tutelare sul mercato, quei prodotti/servizi cui il marchio è stato attribuito.
Il controllo è essenziale ai fini del riconoscimento della tutela da parte dellordinamento: se esso dovesse cessare il marchio decadrebbe (art. 43 della legge sui marchi).
Il successo del marchio collettivo dipende, quindi, dalla capacità del titolare del marchio stesso di far sì che il consumatore arrivi a nutrire fiducia nel marchio come tale, indipendentemente dallattività di chi ne è titolare.
Da quanto detto, appare ancora più evidente come la validità, lefficacia e i risultati di marketing territoriale, nonché il miglioramento della qualità ambientale del territorio protetto e dello sviluppo economico di chi fa uso dellEmblema del Parco, sia indissolubilmente legato alla capacità dellEnte di controllare i processi di gestione di questo strumento e di garantirne trasparenza e, soprattutto, coerenza con i propri fini istituzionali. LEnte Parco ha una sua competenza unica e specifica nei confronti del mantenimento e del miglioramento della qualità ambientale del territorio. Ha senso, quindi, che il Parco limiti la concessione del proprio emblema a chi lo aiuta a rispettare i propri fini istitutivi o che persegue obiettivi di tutela e qualità ambientale in comune con lEnte gestore. Ciò vuol dire che lemblema dovrebbe essere concesso solo a coloro che fanno qualcosa che va nella stessa direzione della politica del Parco, sulla base di criteri chiari e condivisi.
Una simile posizione permette di avere come discriminante della possibilità o meno di concedere lEmblema del Parco, non certo la localizzazione dellazienda o la sua capacità competitiva sul mercato, bensì la sua posizione nei confronti del miglioramento della qualità dellambiente del territorio protetto.
E più facile, così, valorizzare i piccoli produttori, operatori turistici o, comunque, le piccole aziende che fanno degli sforzi per aiutare il Parco nella sua missione.
Lemblema del parco e il mondo dei marchi
Abbiamo già detto che un obiettivo del Parco è quello di garantire e promuovere la qualità ambientale e il suo miglioramento, cosa più semplice se coloro che vivono ed operano nel territorio collaborano con il Parco nel perseguimento di questo risultato. LEmblema del Parco, quindi, si relaziona e contrappone con una serie di altri marchi, più o meno ufficiali e codificati e a valenza più e meno internazionale, che promuovono la qualità. Può trattarsi della qualità del prodotto o del servizio in quanto tali, cioè finalizzata alla soddisfazione del cliente, oppure della qualità ambientale dei processi coinvolti nellerogazione dei servizi o nella fabbricazione di prodotti. Tali marchi possono fare riferimento a standard di performance/prestazioni o di sistema. I primi definiscono delle soglie da raggiungere per ottenere la concessione del marchio, dopo di che si deve aver cura di mantenere il livello di prestazione richiesto. Gli standard di sistema mirano al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, cioè viene richiesto un livello qualitativo di ingresso (che comunque comprende sempre la conformità normativa), dopo di che il soggetto interessato deve fare sforzi sempre maggiori per diminuire le proprie pressioni sullambiente.
I marchi si possono dividere anche in marchi di prodotto e di processo. I primi sono, tipicamente, quelli che definiscono le caratteristiche oggettive del prodotto finale (ad esempio, per un prodotto agroalimentare quelle organolettiche, sanitarie ecc.): tra gli standard internazionali fanno riferimento alla ISO 9001. Gli standard di processo esaminano cosa succede durante il processo produttivo o di erogazione del servizio e se le varie fasi dellattività esercitano pressioni negative nei confronti della qualità ambientale. I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari fanno riferimento a normative comunitarie, che hanno procedure ben precise e dei soggetti ben identificati preposti alla concessione e controllo del rispetto dei requisiti. Sarebbe logico, quindi, che per i prodotti agroalimentari il Parco si limitasse a promuovere lutilizzo della gran quantità di marchi ufficiali esistenti, limitandosi a concedere il proprio, in aggiunta agli altri, solo qualora i produttori, oltre a rispettare i disciplinari di categoria, seguissero anche disciplinari definiti con lEnte Parco utili ad aiutare lEnte Parco a raggiungere i propri fini istitutivi.
Un qualcosa in più può essere detto a proposito del marchio di agricoltura biologica. I controlli sono stabiliti a livello comunitario (Reg. CEE 2091/1991) e nazionali (D.M. 220/1995), si tratta, quindi, di un marchio che garantisce una serie di azioni tese a ridurre la pressione sullambiente delle pratiche agricole ed è, quindi, più vicino di per sé agli interessi del Parco. Ciò non toglie che il Parco potrebbe chiedere agli agricoltori biologici, per ottenere la concessione dellemblema del Parco, in aggiunta, di rispettare altri requisiti, ad esempio concernenti la comunicazione delle problematiche ambientali, iniziative didattiche e formative etc... Un marchio di prodotto non alimentare, che comprende anche i servizi è lEcolabel - Etichetta ecologica europea, che attesta che i prodotti/servizi che lo espongono siano stati ottenuti con ridotto impatto ambientale.
E uno strumento di politica ambientale dellUnione Europea volto allaumento di prodotti puliti (cioè la cui lavorazione ha un ridotto impatto ambientale) sul mercato. Fa riferimento al Regolamento CE n. 1980/2000 (che ha modificato il Regolamento CEE n.880/1992) e si basa sulla valutazione del ciclo di vita dei prodotti (Life Cycle Assessment). E interessante notare che, nato per diffondere i prodotti verdi e crearne un mercato, lEcolabel ha avuto un certo successo solo quando, nel 2000, si è aperto ai servizi. Ai fini di unarea protetta hanno particolare rilevanza la decisione 287/2003/CEE, che ha stabilito i requisiti specifici per la concessione dellEcolabel ai servizi di Ricettività turistica, e quella del 2005 riferita ai campeggi.
In Italia questo marchio è gestito dal Comitato Ecoaudit ed Ecolabel, con il supporto dellAPAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici). Lunico Marchio di sistema è quello concesso nellambito della registrazione EMAS. EMAS è lEnvironmental Management and Audit Scheme, uno schema europeo per lo sviluppo di un sistema di gestione ambientale, definito con il regolamento 761/2001/CEE .
EMAS ha incorporato la ISO 14001 per la parte di sistema, ma ha fornito alcuni elementi aggiuntivi e, discendendo da un regolamento comunitario, ha forti connotazioni pubbliche e prevede linterazione dellorganizzazione con organismi di controllo pubblici. E anchesso gestito dal Comitato Ecoaudit ed Ecolabel, con la collaborazione dellAPAT.
Anche il marchio EMAS può essere considerato uno schema di riferimento di interesse nel definire le procedure di gestione dellEmblema del Parco.
In alcuni casi, soprattutto allestero, i Parchi si sono dotati del sistema di gestione ambientale (registrandosi EMAS o certificandosi secondo la ISO 14001) ed hanno promosso lo strumento sul territorio stimolando le imprese a fare altrettanto. In Italia cè stata una esperienza diversa, molto più avanzata, che ha dato un grande valore aggiunto a questo strumento. Se ne parlerà un po più avanti, anche perché levoluzione avutasi nel nostro Paese ha portato il Ministero dellAmbiente ad emettere un Disciplinare per la gestione dellemblema del Parco per le attività turistiche che si rifà, appunto, alla logica di sistema.
Nel mondo della qualità ambientale hanno uno spazio considerevole le Certificazioni o Attestazioni di conformità, che sono utili anche per la gestione del Marchio.
Esse sono, di fatto, semplicemente delle dichiarazioni che certificano che un determinato sistema di gestione, ad adesione volontaria, è conforme ai requisiti stabiliti dallo standard di riferimento. Si possono distinguere la norma:
ISO 9001:2000, che porta alla Certificazione del sistema di gestione della qualità del prodotto o del servizio (per la soddisfazione del cliente); e la
ISO 14001:2004, che porta alla Certificazione del sistema di gestione ambientale.
Lorganismo accreditato verifica che lorganizzazione oggetto di certificazione svolga le sue attività in maniera tale da controllare in maniera affidabile, tramite un sistema di gestione ambientale, il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. La certificazione ISO 14001 non contempla la concessione di un logo con lo stesso significato di quello dei due strumenti europei, ma rilascia un attestato di conformità garantito da Sincert.
Ciò che ci interessa mettere in evidenza è che un Ente Parco, qualora abbia sviluppato un sistema di gestione ambientale (sia esso ISO 14001 o EMAS), sarà ben attrezzato con gli strumenti utili a gestire il meccanismo di concessione del proprio emblema in maniera lineare e trasparente e anche i soggetti locali ne potranno essere particolarmente avvantaggiati.
Unaltra cosa da sottolineare è che le esigenze in materia di qualità ambientale di un Parco e di una azienda certificata ISO 14001 possono essere diverse. Ciò vuol dire che se in un Parco vi è unazienda certificata ISO 14001, o anche registrata EMAS, non è detto che automaticamente essa possa meritare lEmblema del Parco. Tutto dipenderà dal tipo di miglioramenti che tale azienda avrà inserito nel proprio Programma ambientale.
Come già accennato per lagricoltura biologica, infatti, il Parco potrebbe richiedere allazienda, oltre che miglioramenti che incidono sulle problematiche globali (emissioni di CO2, consumi energetici, etc...) una maggiore attenzione ai problemi e alle criticità locali e a collaborare in iniziative concrete con lEnte gestore.
Esperienze italiane di gestione del Marchio/Emblema di Parco
Allinterno del sistema delle aree protette italiane vi sono numerose esperienze di gestione dellemblema del parco quale mezzo di coinvolgimento dei soggetti locali, marketing e premialità di buone pratiche che possono essere indicate come esperienze di successo.
Si tratta di Parchi che, facendo o no riferimento ad un sistema di gestione della qualità/qualità ambientale, si sono dotati di procedure chiare e trasparenti per la gestione del processo di concessione, controllo e ritiro dellEmblema e, generalmente, hanno definito i requisiti che i soggetti terzi devono rispettare con gli stessi interessati. Alcuni parchi hanno adottato direttamente il disciplinare del 2004 del Ministero dellAmbiente, benché diffuso in forma ufficiosa.
Riportiamo, a titolo di esempio il caso di parchi che hanno fatto riferimento ai sistemi di gestione. Il Parco Fluviale del Po e dellOrba (Parco Fluviale del Po vercellese-alessandrino) ha inserito il processo e le procedure allinterno del sistema di gestione ambientale ISO 14001, sviluppato in forma innovativa (proprio per la sua valenza di mezzo di coinvolgimento e premialità delle best practices) nellambito del progetto Parchi in qualità: http://qualitypark.casaccia.enea.it, svolto dallEnea per conto del Ministero dellAmbiente e che ha coinvolto anche il Parco Nazionale del Circeo. Il meccanismo adottato è il seguente: il Parco ha attivato un Forum per la definizione delle priorità delle problematiche ambientali per le quali è utile individuare azioni risolutive. Al Forum partecipano, oltre al Parco, tutte le parti interessate del territorio. Lo stesso Forum analizza e approva un Regolamento per luso del marchio. Dopo di ciò i componenti approfondiscono, in tavoli di lavoro specifici, cosa una determinata categoria di attività (es. il settore turistico, o agricolo) può effettivamente fare per contribuire a risolvere le criticità esistenti e aiutare il Parco a migliorare la qualità ambientale. I tavoli di lavoro producono dei disciplinari che vengono poi approvati definitivamente in assemblea generale e adottati formalmente dallEnte Parco. I disciplinari contengono, quindi, le indicazioni per poter essere dichiarati fornitori di qualità ambientale del Parco e, essere riconosciuti tali, con la concessione dellemblema. Il regolamento contiene i requisiti per la qualifica, le regole per la concessione, i controlli e il mantenimento nonché i contenuti della convenzione che dovrà essere siglata tra Ente Parco e il beneficiario.
Alla firma della convenzione, il titolare dellemblema dovrà sottoscrivere limpegno al progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, alla collaborazione con l'Ente Parco per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella Politica Ambientale, operando in accordo a quanto operativamente individuato nel Progetto d'Azione. Dovrà sottoscrivere anche una dichiarazione formale di adesione ai Disciplinari.
I requisiti cambiano nel tempo divenendo sempre più impegnativi, ma sempre accessibili allinteressato, e si articolano in requisiti obbligatori e facoltativi che concorrono a determinare un punteggio minimo di accesso alluso dellemblema. Ad oggi il Parco possiede disciplinari per le attività turistiche, per quelle agricole e per le pubbliche amministrazioni.
Conoscere il numero e la tipologia di soggetti che usano il Marchio di fornitore di qualità ambientale è possibile attraverso il sito web del Parco: http://www.Parcodelpo-vcal.it/ , http://www.Parcodelpo-vcal.it/marchio_fornitore.htm e http://www.Parcodelpo-vcal.it/Word/regolamento%20marchioPO_rev0.doc
Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi possiede un meccanismo molto simile. I disciplinari del settore turistico si applicano agli agriturismi, ricettività alberghiera, rifugi, bed&breakfast, affittacamere e fanno riferimento alla ISO 9001, anche se poi il Parco ha sviluppato anche la ISO 14001 e il regolamento EMAS. I protocolli stabiliscono i requisiti in termini di qualità del servizio e di tutela dellambiente che le attività produttive devono soddisfare. Anche in questo caso vi sono requisiti obbligatori e requisiti facoltativi che suddividono gli operatori in cinque classi di merito. Essi si articolano in 9 aree tematiche e danno prescrizioni in merito a: gestione ecologica dellenergia, dellacqua e dei rifiuti, servizi minimi garantiti al turista, uso di prodotti locali e tipici nelle attività di ristorazione, obbligo di esporre nel proprio esercizio il materiale promozionale del Parco.
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre per permettere laccesso alluso del Marchio di qualità ambientale per le strutture ricettive presenti nel proprio territorio ha stabilito, allinterno di processi partecipativi gestiti secondo la logica dellAgenda 21 locale, dei percorsi diversi per alberghi, ristoranti e linsieme di affittacamere, affitta-appartamenti, case vacanza e locande. Le strutture ricettive nel primo anno di avvio del processo stabiliscono con il Parco il rispetto di requisiti da rispettare e che negli anni successivi verranno modificati per garantire un miglioramento delle prestazioni nel tempo. La definizione dei criteri di gestione del marchio si è basata sui principi di condivisione (tra Parco e i diversi attori), di integrazione (tra le problematiche di miglioramento economico e sociale individuale e le problematiche ambientali) e di omogeneità (gli obiettivi di tutela ambientale sono paralleli a quelli di sviluppo economico).
Merita segnalare una opportunità per una corretta gestione dellEmblema del Parco offerta dalla Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Ancora l uso dellEmblema come elemento premiante per coloro che attuano buone pratiche nellambito dei Piani di azione per il turismo sostenibile non sono complete, ma questa opportunità è stata evidenziata nelle modalità applicative della Carta proposte nellambito del progetto Interreg IIIB ARCHIMED, denominato Archicharter (http://infosig3.Frascati.enea.it/archicharter ) e progettato dallEnea.
Il disciplinare del Ministero dellAmbiente e del Territorio
Approfondiamo, ora cosa è il già citato disciplinare per luso dellemblema dei parchi nazionali per le attività turistiche prodotto a fine 2004 da un gruppo di lavoro per conto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Al gruppo di lavoro hanno partecipato, oltre a membri dello stesso Ministero dellAmbiente, anche rappresentanti dei parchi nazionali, della Federparchi, dellAPAT, dellENEA, del CTS e del TCI.
Il prodotto finale è stato un disciplinare nazionale per la concessione dellemblema dellarea naturale protetta nel settore turistico (vedi appendice).
Esso è composto da 26 principi e una premessa e da 21 allegati, uno per ogni tipologia di servizio turistico, in cui sono individuati i settori tematici che in un disciplinare devono essere obbligatoriamente presi in considerazione, nonché quelli facoltativi. Gli allegati forniscono una serie di esempi a cui ispirarsi per la contrattazione, allinterno di ogni Parco, tra ente e parti interessate.
Il Disciplinare ha recepito le problematiche esposte più sopra ed ha apprezzato le esperienze di gestione del marchio secondo procedure e processi tipici dei sistemi di gestione. Ne è uscito un prodotto che, pur andando nella logica di EMAS ed Ecolabel ne costituisce un passo intermedio, è molto più elastico e gestibile e può utilmente contribuire ad aiutare gli enti gestori delle aree protette a sfruttare al meglio il potere simbolico e di marketing territoriale delluso del proprio emblema.
In conclusione
Per essere efficace un Emblema del Parco, come ogni marchio, deve possedere alcune caratteristiche:
essere chiaro e trasparente, cioè comunicare adeguatamente i propri fini;
avere regole certe di concessione, rinnovo o ritiro;
basarsi su requisiti facilmente controllabili dal Parco;
essere pertinente con i fini istitutivi del Parco stesso e
non sovrapporsi ad altri marchi gestisti da diversi soggetti che si basano su disciplinari ben definiti.
LEmblema del Parco dovrebbe essere qualcosa di speciale e riconoscere che chi ne gode è un soggetto consapevole che collabora attivamente con lEnte gestore per il raggiungimento dei propri fini istitutivi.
Da ciò deriva che:
lEmblema del Parco deve essere concesso a fronte di requisiti relativi alle buone pratiche che il soggetto che lo detiene svolge a favore della qualità ambientale del territorio protetto;
i fruitori dellEmblema, ovvero le parti interessate, devono essere sensibili e consapevoli ed essere in grado di migliorare le proprie prestazioni nel tempo.
Ciò, a sua volta, comporta che si possono ottenere risultati concreti solo se il Parco è in grado di concordare con gli stessi interessati cosa, un po per volta, essi sono in grado di fare per contribuire sempre di più e sempre meglio al miglioramento della qualità del territorio protetto.
E quindi chiaro che lEmblema del Parco può acquistare forza contrattuale e contribuire realmente al marketing territoriale se si fa in modo di evitare la confusione tra lEmblema del Parco e gli altri marchi esistenti e si stabilisce che lemblema distingue soggetti che svolgono attività e servizi in linea con i fini del Parco piuttosto che prodotti, a cui mal si adatta.
Cosa succede altrove
Limpostazione a cui si è pervenuti in Italia per la concessione dellemblema del parco, sebbene abbia avuto un suo percorso autonomo ed originale, non è unica in Europa. Stesse esigenze hanno portato anche altrove a soluzioni simili.
La Spagna ad esempio, ha prodotto una norma nazionale per la concessione del marchio Q di qualità turistica, basato sulla costruzione di un sistema di gestione ambientale per le imprese turistiche.
Nellambito del programma comunitario Equal è stato formulato anche il marchio Parques Com Vida, un marchio di qualità associata alle aree naturali protette.
La Junta de Andalucìa (Regione Andalusia), responsabile di una solida rete di aree protette, ha promosso il Marca del Parque Natural del Andalucìa che viene concesso, sulla base di precisi disciplinari che tengono conto delle prestazioni ambientali, ai processi di produzione di prodotti artigianali, agroalimentari e ai servizi turistici. Una esigenza simile è stata sentita dalla regione di Castilla e Léon con il suo Marca Natural e dal Parco di Coto Dognana con la Etiqueta Donana 21, gestita dalla Fundaciòn Donana. Analogo percorso è stato fatto in Francia. Il problema è talmente generale che si sta creando una rete per stabilire delle regole comuni, non solo a livello di sistema delle aree protette italiane, bensì addirittura a livello europeo.
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http://www.Parconazionale5terre.it/64.asp
Allegato 1
Procedura per la concessione dellEmblema del Parco: una proposta
E importante che il Regolamento sia UNO solo per tutte le attività che si svolgono nel territorio protetto, e non riguardi solo le attività turistiche. Ciò permette una maggiore coerenza e facilità di gestione. Ciò che caratterizzerà i vari settori economici saranno i requisiti che Parco concorderà con i soggetti interessati.
Il Regolamento, quindi è composto da criteri GENERALI e REQUISITI SPECIFICI per tipologia di attività. Una procedura utile alla gestione dellEmblema/marchio del Parco è la seguente, che trova già esempi nella realtà dei parchi italiani:
1 Il Consiglio del Parco delibera una bozza di Regolamento per la concessione dellEmblema del Parco e una bozza di logo per distinguere il disegno dellEmblema dal logo istituzionale;
2 Il Parco convoca il Forum e propone tali bozze allAssemblea Generale, analizza le obiezioni e arriva ad una versione di regolamento condivisa con le Parti Interessate;
3 Il Consiglio delibera ladozione finale del regolamento condiviso nellambito del Forum e il relativo logo, che verrà depositato per renderlo ufficiale;
4 Il Parco sollecita il Forum a costituire dei Tavoli Tematici per la definizione dei Requisiti che le varie categorie di operatori turistici possono rispettare e giungere alla definizione di Disciplinari di settore;
5 Il Forum discute ed approva i Disciplinari e i Requisiti;
6 Il Parco adotta in via definitiva Disciplinari e Requisiti e attiva le azioni di comunicazione per sollecitare ladesione dei soggetti a questo strumento, ad utilizzare lEmblema del Parco e a stipulare con il Parco le necessarie convenzioni;
7 Il Parco individua la composizione di una Commissione Tecnica per la gestione dellEmblema;
8 Il Parco pubblicizza i soggetti che hanno aderito allEmblema;
9 Il Parco, direttamente, o attraverso organismi appositamente individuati, controlla luso dellEmblema e ne gestisce i rinnovi.
Un elemento rilevante nella concessione dellEmblema lindividuazione di una gradualità di applicazione degli stessi.
Sia il Disciplinare del Ministero dellAmbiente, sia quelli adottati dalle aree protette che hanno utilizzato il proprio emblema con successo hanno deciso di utilizzarlo con una logica di miglioramento continuo, cioè stabilire con le parti interessate dei requisiti minimali, appena al di sopra del normale rispetto delle leggi, per facilitare la loro adesione e consapevolezza, per poi passare a requisiti più stringenti man mano che i soggetti hanno capito il problema e diventano in grado di collaborare sempre meglio con il Parco.
Anche il Disciplinare del Ministero dellAmbiente è costituito da Regole generali per tutti e una serie di esempi di requisiti i cui tematismi devono essere presi in considerazione, in parte obbligatoriamente e in parte in maniera facoltativa. Anche lintensità dei requisiti, cioè come calibrarli è lasciata libera per ogni Parco, che deciderà in funzione della maturità del contesto locale e della possibilità reale di avviare un tale percorso.
Allegato 2
Il Disciplinare del Ministero dellAmbiente per luso dellemblema dei parchi per le attività turistiche
Per una maggiore diffusione del Disciplinare prodotto su iniziativa del Ministero dellAmbiente, si coglie loccasione per diffondere il testo delle regole duso dellemblema delle aree protette e un esempio di requisiti per una delle 21 attività turistiche considerate. Considerando limportanza rivestita dalla ricettività turistica, si riporta, a titolo di esempio quanto viene proposto per la categoria alberghi, pensioni, ostelli.
DISCIPLINARE NAZIONALE PER LA CONCESSIONE DELLEMBLEMA DELLAREA NATURALE PROTETTA NEL SETTORE TURISTICO
Premessa
A La legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge Quadro sulle aree naturali protette) allarticolo 14, Iniziative per la promozione economica e sociale, comma 4, prevede che LEnte parco - per le finalità di promozione e sviluppo delle attività socio-economiche locali che rispettino le esigenze di conservazione - può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
B La legge quadro sulle aree naturali protette non ha definito le modalità con cui le aree protette gestiscono la concessione del proprio emblema. La conseguenza è che nelle numerose esperienze attivate nei parchi nazionali e in altre aree protette, tale concessione è operata secondo criteri non omogenei tra le diverse aree. Si ritiene, dunque, opportuno attivare un processo di armonizzazione dei criteri di rilascio dellemblema, secondo requisiti di qualità riconducibili ad uno standard comune minimo che dia garanzie di sostenibilità ambientale al territorio protetto nel quale lattività economica concessionaria dellemblema manifesta i suoi effetti.
C Tra le attività svolte nelle aree protette, il turismo riveste sempre più un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile di questi territori, a fronte, tuttavia, di possibili impatti:
ambientali, connessi al moltiplicarsi delle pressioni su aree sensibili e di grande pregio naturalistico;
sociali, connessi al rischio di un indebolimento delle identità locali a favore di una standardizzazione tout-court dellofferta;
culturali, connessi al possibile abbandono di attività tradizionali a favore del turismo.
D In tale delicato equilibrio, le politiche di marchio possono svolgere un ruolo decisivo per garantire la sostenibilità del turismo e quindi mantenere la qualità ambientale (in senso lato) del territorio. Inoltre, incrociando la sempre crescente domanda di un turismo responsabile e di qualità, le politiche di marchio possono diventare strumento di marketing territoriale e di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni locali.
E Il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio riconosce lopportunità rappresentata dallutilizzo di strumenti volontari per il conseguimento dellefficienza ambientale quali le Certificazioni di sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e le Certificazioni di qualità applicati alle aree naturali protette e ne promuove lutilizzo.
F Il Ministero riconosce altresì che la qualità del territorio delle aree protette italiane, caratterizzate da una capillare presenza antropica, stratificata in secoli di storia, non può essere definita e perseguita esclusivamente attraverso parametri ecologici, ma deve fare riferimento alla più ampia accezione di sostenibilità, integrando elementi ambientali, economici, sociali e culturali in modo da tutelare, insieme allintegrità dellambiente naturale, anche lidentità locale. Allo stesso modo, occorre considerare che il turismo è unattività economica che attinge tanto a risorse naturali, quanto a risorse antropiche e culturali, i cui impatti, come esplicitato al precedente punto c), si esplicano sia sullambiente, sia sulla struttura socio-economica dei luoghi di destinazione.
G A partire da tali considerazioni, lemblema del parco, già di per sé espressione di un territorio sottoposto a tutela in ragione del suo alto pregio ambientale, se inserito allinterno di un adeguato processo di concessione, può costituire lelemento in grado di rappresentare e valorizzare il sistema locale, costituendo al tempo stesso uno strumento utile ai fini della conservazione e tutela dellambiente.
H Pertanto, il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio, nel suo ruolo di coordinamento delle politiche nazionali sulla tutela ambientale, in accordo con il sistema delle aree protette nazionali, intende regolamentare la concessione dellemblema delle Aree protette a favore delle attività svolte in ambito turistico e settori complementari attraverso il presente Disciplinare nazionale, auspicando che in una visione integrata del sistema delle aree protette larmonizzazione delle procedure di concessione dellemblema possa riguardare lintero sistema nazionale delle aree statali, regionali e locali e le varie attività economiche in esse presenti.
1. Finalità e obiettivi del Disciplinare nazionale
1.1. Il presente Disciplinare nazionale stabilisce principi e standard comuni per la concessione duso dellemblema delle aree protette nazionali, finalizzati ad assicurare primariamente che la concessione dellemblema avvenga a favore di attività connesse al turismo che siano coerenti con le finalità istitutive dellArea protetta e che siano in possesso di requisiti di qualità che soddisfino:
esigenze di sostenibilità ambientale in relazione sia allecosistema globale sia alle specificità del territorio dellArea protetta
esigenze di sostenibilità sociale sia dellutente-fruitore sia della comunità locale
esigenze di sostenibilità economica sia dellutente fruitore, sia delloperatore turistico sia della comunità locale
2. Adozione del Disciplinare nazionale
2.1. Il presente Disciplinare nazionale regolamenta la concessione dellemblema dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle aree marine protette a favore delle attività comprese nellAllegato 1 e nellAllegato 2
2.2. Per le attività dellAllegato 1 la concessione dellemblema potrà essere rilasciata esclusivamente in conformità al presente Disciplinare nazionale.
2.3. Per tali attività, ladozione di modalità di concessione conformi al Disciplinare nazionale o ladeguamento a questo dei regolamenti esistenti dovrà avvenire entro un anno dallemanazione del presente Disciplinare nazionale. Le concessioni dellemblema già in essere, allo scadere del loro periodo di validità, potranno venire rinnovate solo per un altro anno con le modalità previgenti. Successivamente, la richiesta di concessione andrà riformulata secondo procedure conformi al presente Disciplinare nazionale.
2.4. Per le tipologie di cui allAllegato 2 è facoltà dellente gestore dellArea protetta adottare il presente Disciplinare nazionale ovvero, fermo restando i principi di concessione di cui al comma 4 dellart. 14 della legge 394/91, concedere luso dellemblema secondo le metodologie che riterrà opportune.
3. Modalità di attuazione del Disciplinare nazionale
3.1. Lente gestore di ogni Area protetta adotterà il presente Disciplinare nazionale con apposito regolamento nel quale, conformemente alle prescrizioni del Disciplinare medesimo e per quanto non già da esso stabilito, saranno individuate le procedure per il rilascio della concessione, le sue modalità di funzionamento, i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica, le soglie minime degli stessi e quantaltro la cui definizione è dal presente Disciplinare nazionale espressamente delegata allente gestore dellArea protetta.
3.2. In tutte le fasi di attuazione del Disciplinare nazionale lente gestore dellArea protetta dovrà prevedere e attivare forme di coinvolgimento e di partecipazione dei soggetti locali interessati (operatori economici dei settori coinvolti, comunità locali, organizzazioni sociali, ecc.), e in particolare:
nellindividuazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica da richiedere alle attività concessionarie;
nellindividuazione delle soglie minime;
nella definizione delle procedure per il rilascio della concessione e delle strutture ad esso preposte;
nella definizione dei meccanismi di controllo e nella individuazione delle strutture ad essi preposte;
nella composizione delle eventuali controversie.
3.3. Tali forme di partecipazione potranno trovare attuazione oltre che nellambito di sedi istituzionali già previste, quali la Comunità del Parco, anche in organismi di partecipazione volontaria sul modello dei Forum di Agenda 21 locale e potranno prevedere anche la presenza di rappresentanti dei soggetti locali interessati nellambito di comitati misti e nelle strutture tecniche preposte al funzionamento del sistema di concessione dellemblema.
4. Utilizzo di un logo/dicitura nazionale
4.1. La concessione dellemblema secondo le prescrizioni del Disciplinare nazionale viene identificata ed evidenziata dallutilizzo, accanto allemblema dellArea protetta, del logo/dicitura nazionale di cui allAllegato 4.
4.2. Tale logo/dicitura potrà essere utilizzato solo congiuntamente allemblema dellArea protetta e secondo le prescrizioni relative allutilizzo di questultimo contenute nel presente Disciplinare nazionale.
4.3. Il logo/dicitura nazionale assume valore di marchio nazionale di conformità al presente Disciplinare e, allo stesso tempo, rappresenta un veicolo di promozione della qualità delle aree protette nazionali.
5. Azioni di coordinamento, promozione e monitoraggio
5.1. Il Ministero dellambiente e della tutela del territorio, in collaborazione con le Regioni e con la Federazione nazionale dei parchi e delle riserve naturali, promuove una serie di azioni volte a:
far conoscere finalità, obiettivi e modalità di attuazione del Disciplinare nazionale;
supportare una corretta attuazione del Disciplinare nazionale da parte degli enti gestori delle Aree protette anche mediante la realizzazione di un supporto informativo relativo alle normative vigenti nei settori di attività interessati dal presente Disciplinare nazionale;
promuovere il logo/dicitura nazionale quale strumento di valorizzazione della qualità ambientale, sociale ed economica delle attività connesse al turismo nelle aree naturali protette nazionali.
5.2. Ai fini del monitoraggio dellapplicazione del Disciplinare nazionale, è istituito presso il Ministero dellambiente e della tutela del territorio, con la collaborazione della Federazione nazionale dei parchi e delle riserve naturali, un Osservatorio permanente sullattuazione del Disciplinare nazionale. Compiti dellOsservatorio sono:
monitorare lo stato di attuazione del Disciplinare nazionale nelle aree protette;
verificare il rispetto delle prescrizioni del Disciplinare, valutando, in particolare, la coerenza con il presente Disciplinare nazionale dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica utilizzati dalle aree protette.
5.3. Il Ministero dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con la Federazione nazionale dei parchi e delle riserve naturali, procederà con cadenza biennale allaggiornamento del presente Disciplinare nazionale, adottando quelle modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie ai fini delladeguamento alle mutate condizioni e del recepimento delle istanze locali e valutando, in particolare, lopportunità di un progressivo passaggio di attività dallAllegato 2 allAllegato 1.
6. Ambito territoriale di riferimento per la concessione dellemblema
6.1. LArea protetta stabilirà lambito territoriale di riferimento nel quale deve aver sede il soggetto richiedente ovvero deve essere svolta lattività in questione.
6.2. Per i parchi nazionali, lambito territoriale non può essere inferiore al perimetro dellarea protetta e, in linea di massima, non può essere più ampio dellarea di riferimento del Piano Pluriennale Economico Sociale. Per le riserve naturali statali e le aree marine protette lambito territoriale deve tenere conto di dove vengono esercitate le pressioni ambientali che influenzano la qualità ambientale, sociale ed economica dellarea protetta e, comunque, non può essere più ampio del territorio dei comuni territorialmente interessati.
6.3. Laddove lambito territoriale prescelto sia più ampio del perimetro dellarea protetta, esso va determinato sulla base di unadeguata analisi dei rapporti funzionali del territorio in questione con lArea protetta, che tenga conto delle relazioni esistenti tra le pressioni esercitate sullambiente dalle attività turistiche in questione e la qualità dellambiente. In tal caso il richiedente la concessione dovrà possedere caratteristiche che riscontrino lesistenza di tali rapporti.
7. Generalità della concessione
7.1. La concessione dellemblema avviene a favore del soggetto che gestisce una determinata attività in relazione allattività svolta per la quale si chiede la concessione e non si estende né alla proprietà, né al soggetto titolare dellattività medesima, né alla struttura o impianto nella quale essa si esercita.
7.2. Qualora lattività sia relativa alla gestione di una struttura o impianto, la concessione avviene in relazione a quella specifica struttura o impianto per la quale viene richiesta ma non identificherà comunque il manufatto. La concessione, inoltre, non potrà intendersi estesa alle attività condotte da soggetti terzi allinterno della stessa struttura o impianto.
8. Attività beneficiarie
8.1. Per le attività di cui al punto 1 dellAllegato 1 Alberghi, pensioni, ostelli la concessione dellemblema è riferita alla gestione di esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dellEcolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui agli art. 12 e 13 e allAllegato 3 del presente Disciplinare nazionale.
8.2. Per le attività di cui al punto 2 dellAllegato 1 Campeggi la concessione dellemblema è riferita alla gestione di aree per campeggio e sosta caravan, con eventuale fornitura servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.3. Per le attività di cui al punto 3 dellAllegato 1 Affittacamere, bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze la concessione dellemblema è riferita alla gestione di abitazioni e camere in affitto ad uso turistico, con eventuale servizio in camera e di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dellEcolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui agli art. 12 e 13 e allAllegato 3 del presente Disciplinare nazionale.
8.4. Per le attività di cui al punto 4 dellAllegato 1 Rifugi la concessione dellemblema è riferita alla gestione di rifugi, con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.5. Per le attività di cui al punto 5 dellAllegato 1 Agriturismo la concessione dellemblema è riferita alla gestione di attività agrituristiche che prevedano la fornitura di servizio di ricettività in camera, con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dellEcolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui agli art. 12 e 13 e allAllegato 3 del presente Disciplinare nazionale.
8.6. Per le attività di cui al punto 6 dellAllegato 1 Ristoranti la concessione dellemblema è riferita alla gestione di servizi di ristorazione ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.7. Per le attività di cui al punto 7 dellAllegato 1 Residence, villaggi turistici la concessione dellemblema è riferita alla gestione di residences e villaggi turistici con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori. Per tali attività, la concessione dellemblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dellente gestore dellArea protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dellente gestore dellArea protetta uno studio di impatto ambientale anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione. Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dellEcolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui agli art. 12 e 13 e allAllegato 3 del presente Disciplinare nazionale.
8.8. Per le attività di cui al punto 8 dellAllegato 1 Gestione di impianti sportivi di risalita, impianti sciistici e strutture connesse, la concessione dellemblema è riferita alla gestione di sciovie, seggiovie, cabinovie ecc., piste da sci, di discesa e di fondo e strutture connesse.
Per tali attività, la concessione dellemblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dellente gestore dellArea protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dellente gestore dellArea protetta uno studio di impatto ambientale anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.
8.9. Per le attività di cui al punto 9 dellAllegato 1 Gestione di campi da golf, la concessione dellemblema è riferita alla gestione di campi da golf e strutture connesse.
Per tali attività, la concessione dellemblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dellente gestore dellArea protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dellente gestore dellArea protetta uno studio di impatto ambientale anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.
8.10. Per le attività di cui al punto 10 dellAllegato 1 Gestione di strutture destinate alla navigazione da diporto e delle attività connesse la concessione dellemblema è riferita alla gestione delle strutture definite, i sensi del DPR del 1997 n.509, come segue:
porto turistico, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante lapprestamento di servizi complementari;
approdo turistico, ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui allarticolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante lapprestamento di servizi complementari;
punti dormeggio, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati allormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
Per tali attività, la concessione dellemblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dellente gestore dellArea protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dellente gestore dellArea protetta uno studio di impatto ambientale anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.
8.11. Per le attività di cui al punto 11 dellAllegato 1 Gestione di stabilimenti balneari, la concessione dellemblema è riferita alla gestione di stabilimenti balneari marittimi lacuali e fluviali e strutture connesse ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.12. Per le attività di cui al punto 12 Agenzie di viaggio e turismo la concessione dellemblema è relativa alla gestione di Agenzie di viaggio ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta. Per tali attività la concessione è condizionata allimpegno da parte dellesercente a non promuovere o vendere attività, prodotti e servizi turistici che siano in evidente contrasto con le finalità dellArea protetta.
8.13. Per le attività di cui al punto 13 dellAllegato 1 Tour operator la concessione dellemblema è riferita allesercizio di servizi di intermediazione turistica consistenti nellorganizzazione e promozione di pacchetti di offerta turistica, indipendentemente dalla struttura in cui essa viene svolta e dallambito territoriale di riferimento in cui viene esercitata.
Per tali attività, la concessione dellemblema è riferita allo specifico pacchetto di offerta per il quale viene richiesta a condizione che il pacchetto medesimo sia specificamente indirizzato alla promozione dellArea protetta per la quale si richiede la concessione dellemblema e non includa attività, prodotti o servizi turistici che siano in evidente contrasto con le finalità dellArea protetta.
8.14. Per le attività di cui al punto 14 dellAllegato 1 Servizi di guida turistica e naturalistica la concessione dellemblema è riferita allo svolgimento di servizi di guida turistica e naturalistica, indipendentemente dalla eventuale struttura utilizzata per lattività purché rientrante nellambito territoriale di riferimento.
In tale categoria sono comprese tutte le attività di accompagnamento a persone singole o gruppi allinterno di unarea protetta allo scopo di fruire della stessa, realizzate secondo diverse modalità: visite guidate, trekking, bird-watching, sea-watching, immersione subacquea, sci-alpinismo, escursioni a cavallo, in bici, in canoa, con racchette da neve, arrampicata, speleologia, ecc. In tale categoria sono altresì comprese le attività di pratica sportiva e di educazione ambientale finalizzate o comunque connesse alle suddette attività di fruizione.
Per tali attività è facoltà dellente gestore dellArea protetta prevedere specifiche forme di agevolazione o preferenza oltre quanto già previsto in fase di valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui allart. 12 e allAllegato 3 a favore del soggetto richiedente che sia in possesso, se opera individualmente, del titolo di Guida del parco ai sensi dellart. 14 comma 5 della legge 394/91 ovvero, nel caso di associazioni o imprese, utilizzi personale operativo in possesso del medesimo titolo.
8.15. Per le attività di cui al punto 15 dellAllegato 1 Pescaturismo la concessione dellemblema è riferita allesercizio dellattività di pescaturismo ed è in relazione allo specifico mezzo con il quale viene esercitata.
Per tale attività si intende lattività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999 n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dallequipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.
8.16. Per le attività del punto 16 dellAllegato 2 Noleggio di attrezzature sportive la concessione dellemblema è riferita allattività di noleggio di attrezzature legate ad attività sportive quali biciclette, sci, racchette da neve, slittini, snowboard, attrezzature per le immersioni subacquee, canoe, pedalò, windsurf, ecc. ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.17. Per le attività di cui al punto 17 dellAllegato 2 Servizi di trasporto passeggeri pubblici o privati la concessione dellemblema avviene esclusivamente in relazione alle parti del servizio svolto che rientrano nellambito territoriale previsto.
Per tali attività la concessione dellemblema è riferita a servizi di trasporto passeggeri che utilizzano mezzi stradali e nautici ad orari fissi, su prenotazione o a chiamata, ad esclusione di quelli:
a servizio esclusivo di strutture turistico-ricettive-ricreative (alberghi, residence, stabilimenti balneari ecc.);
connessi in modo specifico ad attività di guida di cui al punto 14 dellAllegato 1.
8.18. Per le attività di cui al punto 18 dellAllegato 2 Noleggio di autovetture e motocicli la concessione dellemblema è riferita ad attività di noleggio di autovetture e motocicli a condizione che dispongano di un parco mezzi nel quale almeno il 20% degli stessi sia ad alimentazione elettrica, ibrida o a metano ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.19. Per le attività di cui al punto 19 dellAllegato 2 Noleggio di imbarcazioni sportive e da diporto la concessione dellemblema è riferita ad attività di noleggio di natanti e imbarcazioni a condizione che le imbarcazioni a motore siano conformi alla Direttiva 2003/44/CE ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.20. Per le attività di cui al punto 20 dellAllegato 2 Commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali locali, la concessione dellemblema è riferita allattività di vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di artigianato locale effettuata in piccoli esercizi ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
In tale settore la concessione dellemblema è riservata a:
esercizi di commercio al dettaglio non ambulante specializzati in prodotti agroalimentari e bevande, nei quali una quota significativa dei prodotti agroalimentari in vendita sia di provenienza locale o regionale e preferibilmente in possesso di una denominazione registrata DOP, IGP, IGT (Reg. CEE 2081/92; 2082/92);
esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa specializzati in oggetti dartigianato, nei quali una quota significativa dei prodotti artigianali in vendita sia di provenienza dellartigianato tipico locale.
Per tali attività sarà cura dellente gestore dellArea protetta stabilire soglia quantitativa atta a definire una quota minima di prodotti agroalimentari o artigianali in vendita di provenienza locale o regionale o tipica.
8.21. Per le attività di cui al punto 21 dellAllegato 2 Organizzazione di manifestazioni ed eventi temporanei la concessione dellemblema è relativa allorganizzazione di un singolo evento o manifestazione o programma di eventi e perde efficacia al termine dello stesso.
In tale settore lutilizzo dellemblema è riservato a manifestazioni, festival, mostre, rassegne, spettacoli, sagre, ecc. che siano rivolte a promuovere almeno uno dei seguenti aspetti:
la cultura, le tradizioni, le produzioni locali;
lo sviluppo sostenibile;
i valori e i luoghi dellarea protetta.
9. Condizioni per la concessione dellemblema
9.1. Al fine del rilascio della concessione, i soggetti richiedenti dovranno dimostrare, ovvero autocertificare, per lattività per la quale si richiede luso dellemblema il possesso al momento della richiesta:
dei requisiti di base di cui allart. 11;
dei requisiti di qualità ambientale, sociale, economica, secondo prescrizioni e modalità di cui allart. 12.
9.2. I soggetti richiedenti dovranno altresì presentare il Piano di miglioramento di cui all art. 14, ad eccezione delle attività di cui al punto 21 dellAllegato 2.
10. Gestione integrata di attività diverse
10.1. Laddove lattività principale per la quale si richiede la concessione sia integrata con lesercizio di altre attività non separabili dalla prima e ricadenti tra quelle regolamentate dal presente Disciplinare nazionale (es. attività di ristorazione o di commercio o di noleggio svolte allinterno di strutture ricettive o di impianti e infrastrutture per il tempo libero o nellambito di manifestazioni ed eventi temporanei), per ciascuna delle attività andrà verificato il possesso dei requisiti di cui allart. 11 e allart. 12 e per ciascuna di esse dovrà essere presentato il Piano di cui allart. 14.
11. Requisiti di base
11.1. I requisiti di base sono relativi allosservanza delle prescrizioni normative e amministrative vigenti e agli obblighi di informazione e comunicazione verso lutente e il pubblico.
11.2. Il soggetto richiedente dovrà possedere le concessioni, le autorizzazioni amministrative o i requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio dell'attività dallo stesso svolta e dellutilizzo della struttura in cui lattività medesima è esercitata.
11.3. L'attività commerciale, agricola, artigianale, socioculturale, professionale o di altra natura dovrà essere esercitata nei limiti e nelle forme prescritti per la stessa dalla legislazione di settore vigente a qualsiasi livello e nel rispetto di ogni altra disposizione normativa vigente relativa ad aspetti che possano risultare direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dellattività stessa.
11.4. Dovrà essere verificata liscrizione nel registro delle imprese lì dove la legge la richieda, nonché liscrizione in albi professionali, registri o elenchi dove essa sia per legge condizione necessaria per l'esercizio della relativa professione o attività.
11.5. L'attività dovrà essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nel decreto istitutivo e negli strumenti di programmazione, pianificazione e regolamentazione dellArea protetta e alle finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale dell'area protetta perseguite dall'ente gestore.
11.6. Il soggetto richiedente dovrà individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento/ miglioramento dei requisiti per i quali lemblema è stato concesso e che curi i rapporti con lente gestore dellArea protetta per quanto riguarda la concessione dellemblema.
11.7. Per la pubblicità e la promozione dellattività (insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario, messaggi promozionali) dovranno essere utilizzati contenuti, materiali e modalità coerenti con le finalità dellArea protetta e del presente Disciplinare nazionale.
11.8. Nellesercizio dellattività dovrà essere assicurata la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo allArea protetta nonché la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo alle attività turistiche o legate al turismo che si svolgono nellambito territoriale di riferimento dellemblema (ad esempio, informazioni su musei, eventi, ecc.) e che siano concessionarie dellemblema dellArea protetta.
12. Requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica
12.1. I requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica sono relativi alladozione, da parte dellattività che richiede la concessione dellemblema, di misure volte a migliorare la propria sostenibilità ambientale, economica e sociale in relazione allambiente globale e locale, alla specificità del territorio dellarea protetta e alla comunità locale.
12.2. Tali misure dovranno essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle già rientranti tra i requisiti di base, dovranno risultare già adottate e non potranno far riferimento a interventi progettati ma non ancora realizzati o a dichiarazioni di impegno.
12.3. In fase di adozione del Disciplinare nazionale e nellambito dello specifico regolamento di attuazione dello stesso, lente gestore dellArea protetta, per ciascuna tipologia di attività stabilisce:
un elenco di requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica il cui possesso dà luogo allattribuzione di un punteggio, i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica andranno individuati nelle aree tematiche dellAllegato 3 secondo le prescrizioni ivi contenute;
il punteggio da attribuire al possesso di ogni singolo requisito.
12.4. LAllegato 3, per ciascuna tipologia di attività, definisce:
le aree tematiche nel cui ambito andranno individuati gli specifici requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica da richiedere;
il peso relativo che ciascuna area tematica dovrà avere sul totale, ossia il valore del punteggio totale di ciascuna area tematica rispetto al massimo ottenibile dalla somma dei punteggi di ciascuna area tematica;
le aree tematiche per le quali deve essere obbligatorio il possesso di almeno un requisito.
12.5. LAllegato 3 riporta anche degli esempi di requisiti specifici suddivisi per area tematica che potranno essere utilizzati dallente gestore dellArea protetta nella definizione del proprio elenco di requisiti di richiedere
13. Valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica
13.1. La valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica avviene mediante la verifica del possesso dei medesimi e lattribuzione ad essi di punteggi che concorrono al raggiungimento di una soglia minima utile ai fini della concessione dellemblema.
13.2. In fase di adozione del Disciplinare nazionale e nellambito del proprio regolamento di attuazione dello stesso, lente gestore dellArea protetta, per ciascuna tipologia di attività stabilisce la soglia minima di punteggio complessivo da raggiungere.
13.3. E facoltà dellente gestore dellArea protetta differenziare le soglie minime di punteggio, sulla base delle condizioni soggettive del richiedente, agevolando i soggetti più deboli dal punto di vista economico e organizzativo.
14. Piano di miglioramento
14.1. Il soggetto richiedente la concessione dovrà redigere un Piano di miglioramento nel quale sia previsto, con scadenze temporali determinate, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, sociale ed economica ulteriori rispetto a quelli attestati allatto della richiesta di concessione dellemblema.
14.2. Gli obiettivi del Piano di miglioramento dovranno prevedere il possesso di almeno un ulteriore requisito di qualità ambientale, sociale ed economica compreso nelle aree tematiche relative a quella specifica attività, in modo tale che comunque allo scadere del Piano risulti un punteggio totale attribuibile ai requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica maggiore di quello di partenza.
14.3. Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di miglioramento è condizione necessaria per il rinnovo della concessione.
15. Classificazioni di merito
15.1. Al fine di incentivare il progressivo miglioramento delle prestazioni, lArea protetta può prevedere lassegnazione, accanto allemblema, di una classificazione di merito progressiva, da 1 a 4, che sia commisurata allattribuzione dei punteggi relativi al possesso dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui allAllegato 3.
16. Rilascio della concessione
16.1. I soggetti richiedenti la concessione dell'emblema acquistano il diritto all'uso dello stesso solo al termine della procedura di concessione così come regolamentata dall'ente gestore dellArea protetta e conseguentemente alla stipula di una apposita convenzione con lo stesso ente.
16.2. Detta convenzione regolamenterà, in accordo con il presente Disciplinare nazionale e con lo specifico regolamento di attuazione dello stesso, le caratteristiche della concessione e i diritti e gli obblighi conseguenti.
17. Durata della concessione
17.1. La concessione dellemblema ha durata annuale ed è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento.
17.2. La concessione non è cedibile a terzi se non previa autorizzazione dellente gestore dellArea protetta.
18. Onerosità della concessione
18.1. Lente gestore dellArea protetta stabilirà leventuale carattere oneroso della concessione.
18.2. Lentità del corrispettivo dovuto per la concessione verrà stabilita dallente gestore dellArea protetta secondo criteri di proporzionalità in relazione alle dimensioni finanziarie e organizzative del soggetto richiedente e preferenza verso i soggetti organizzati in forma associativa e cooperativistica.
19. Modalità di utilizzo dellemblema
19.1. Lemblema dellArea protetta unito al logo/dicitura nazionale deve essere utilizzato nel rispetto delle condizioni contrattuali e conformemente alle prescrizioni del Disciplinare nazionale e dello specifico regolamento di attuazione dello stesso.
19.2. Esso deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche che verranno indicate dall'ente gestore dellArea protetta.
19.3. Nel caso in cui la riproduzione venga effettuata in maniera difforme dalle predette indicazioni, il concessionario avrà l'obbligo di contattare l'ente gestore dellArea protetta al fine di ottenere dallo stesso il benestare per il suo utilizzo.
19.4. In assenza di tale autorizzazione, l'uso siffatto dellemblema sarà ritenuto illegittimo.
19.5. Il concessionario può utilizzare lemblema esclusivamente per promuovere lattività da esso esercitata e per la quale la concessione è stata ottenuta.
19.6. Il concessionario non può utilizzare lemblema:
per la promozione di attività da esso esercitate differenti da quella per la quale ha ottenuto la concessione;
per la promozione della propria attività quando lattività medesima è esercitata al di fuori dellambito territoriale di riferimento per il quale la concessione è stata rilasciata;
per la promozione di materiale, attrezzature, veicoli, strutture e quantaltro di cui si serve nellesercizio dellattività
19.7. Laddove la concessione sia rilasciata in relazione ad una specifica struttura o impianto nel quale lattività viene svolta, il concessionario non può utilizzare lemblema:
per promuovere lesercizio della propria attività svolto in strutture differenti;
per promuovere singoli prodotti o servizi in vendita nella struttura;
per promuovere attività condotte da terzi allinterno della struttura.
19.8. Lemblema dellArea protetta unito al logo/dicitura nazionale non potrà in nessun caso essere utilizzato mediante lapplicazione dello stesso sul vestiario del personale addetto allattività.
20. Obblighi del concessionario
20.1. Il concessionario avrà cura di tenersi aggiornato circa le attività svolte nellArea protetta e, in particolare, sulle iniziative dellente gestore dellArea protetta di promozione del sistema turistico alle quali si impegnerà a prestare, per quanto possibile, attiva partecipazione.
20.2. Il concessionario dovrà rendere disponibile allutente/fruitore dellattività e a tutti coloro che ne facciano richiesta una informazione scritta, sintetica e a carattere divulgativo, sullimpatto ambientale, sociale ed economico dellattività medesima e sulle misure che sono state adottate, ai fini dellottenimento della concessione dellemblema, per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per la sostenibilità sociale ed economica. Le caratteristiche di tale informazione che andranno commisurate alle dimensioni economiche e organizzative del concessionario saranno definite dallente gestore dellArea protetta nella convenzione di concessione.
20.3. Il concessionario dovrà rendersi disponibile a fornire informazioni sulla propria attività utili allo svolgimento di una analisi ambientale della stessa e alla conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative dei flussi turistici, qualora esse vengano richieste dallente gestore dellArea protetta.
21. Azioni di informazione, promozione e supporto dellente gestore dellArea protetta
21.1. L'ente gestore dellArea protetta informerà i concessionari, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, di tutte le attività, le manifestazioni e gli eventi che hanno luogo all'interno dell'area protetta nonché dei progetti e delle iniziative dell'area protetta e dei servizi dalla stessa forniti. Lente gestore dellArea protetta fornirà ai concessionari il relativo materiale informativo, coinvolgendoli, ove possibile, nelle iniziative sopraindicate, nonché quello inerente agli aspetti di interesse naturalistico del territorio.
21.2. L'ente gestore dellArea protetta redigerà e renderà pubblica, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, una Relazione ambientale nella quale saranno esposte le finalità della concessione dell'emblema, un'analisi degli impatti ambientali prodotti dalle attività turistiche sul territorio di sua competenza e dei miglioramenti conseguenti dalle misure adottate ai fini dell'ottenimento della concessione dellemblema.
21.3. L'ente gestore dellArea protetta pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del proprio emblema, fornendo informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente Disciplinare nazionale.
21.4. Lente gestore dellArea protetta pubblicizzerà, altresì, le attività che hanno ottenuto la concessione dello stesso, mediante gli strumenti di comunicazione a disposizione e, in particolare:
realizzando una banca dati di tali attività disponibile su internet;
attraverso il materiale promozionale dellArea protetta, pubblicazioni e riviste specializzate;
nellambito di iniziative, attività e progetti svolti dallente gestore dellArea protetta.
21.5. L'ente gestore dellArea protetta supporterà le attività concessionarie mediante la previsione di specifiche agevolazioni e facilitazioni per lutilizzo dei servizi erogati dallo stesso.
21.6. Dette agevolazioni potranno essere differenziate a seconda del punteggio totale attribuito allattività concessionaria per il possesso dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica, in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito.
21.7. Al fine di facilitare le procedure per la concessione dellemblema, lente gestore dellArea protetta fornirà, tramite un proprio organo tecnico preposto, assistenza alla redazione del Piano di miglioramento.
22. Organizzazione delle strutture tecniche preposte alla concessione dellemblema
22.1. Lente gestore dellArea protetta, dovrà individuare le strutture tecniche preposte allo svolgimento dei seguenti compiti:
istruttoria delle domande per il rilascio e il rinnovo della concessione;
attività di supporto ai richiedenti per la predisposizione delle domande e per la redazione del Piano di miglioramento;
controlli successivi alla concessione.
22.2. Compatibilmente con le possibilità organizzative e tecnico-gestionali dellente gestore dellArea protetta, la struttura tecnica preposta ai controlli non dovrà svolgere le altre attività relative al rilascio della concessione e al supporto ai richiedenti e dovrà prevedere lutilizzo di personale non dipendente dallente gestore.
22.3. Per tali finalità, gli enti gestori delle Aree protette potranno avvalersi di strutture comuni tra loro gestite in maniera consorziale.
23. Istruttoria tecnica per il rilascio della concessione
23.1. La procedura per il rilascio della concessione dovrà essere stabilita dallente gestore dellArea protetta e prevedere, in particolare, le seguenti fasi:
istruttoria delle domande di concessione duso dellemblema;
verifica, tramite raccolta di evidenze oggettive, esame di documentazione, indagini dirette ecc., della sussistenza dei requisiti di base e di qualità ambientale, sociale ed economica necessaria ai fini del rilascio della concessione;
valutazione del Piano di miglioramento;
predisposizione della convenzione tra lente gestore dellArea protetta e il soggetto richiedente per lutilizzazione dellemblema;
(nel caso di rinnovo) verifica del mantenimento dei requisiti posseduti e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di miglioramento.
24. Meccanismi di controllo
24.1. Per tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario dovrà mantenere il possesso dei requisiti in base ai quali la concessione stessa è stata rilasciata, o rinnovata, nonché consentire allente gestore dellArea protetta di effettuare i controlli che si riterranno opportuni al fine di verificare la sussistenza di detti requisiti.
24.2. I controlli dovranno essere periodici e finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti in base ai quali la concessione è stata rilasciata o rinnovata nonché lutilizzo dellemblema con modalità conformi alle prescrizioni del Disciplinare nazionale e dello specifico regolamento di attuazione dello stesso e di quelle contenute nella convenzione per lutilizzazione dellemblema.
24.3. Ai fini del rinnovo della concessione, detti accertamenti saranno accompagnati dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento.
24.4. I controlli dovranno essere effettuati secondo modalità e tempi pianificati e concordati con il concessionario.
25. Sanzioni per linosservanza delle disposizioni
25.1. In caso di inosservanza delle disposizioni del Disciplinare nazionale, dello specifico regolamento di attuazione dello stesso o di quelle contenute nella convenzione per lutilizzazione dellemblema, lente gestore dellArea protetta potrà in qualsiasi momento sospendere la concessione.
25.2. Lente gestore dellArea protetta provvederà a comunicare per iscritto al concessionario lavvenuta sospensione e a stabilire il termine entro il quale dovranno essere adottate le misure necessarie ai fini del rispetto delle prescrizioni violate. Decorso tale termine, lente gestore effettuerà una verifica diretta ad accertare lavvenuta adozione dei provvedimenti richiesti, il cui esito positivo sarà condizione necessaria per il legittimo esercizio del diritto di utilizzo dellemblema. Qualora lesito fosse negativo, la concessione verrà definitivamente revocata.
25.3. In caso di gravi irregolarità, la revoca potrà essere disposta dallente gestore dellArea protetta anche senza previa applicazione della sospensione.
25.4. La revoca della concessione comporterà per il concessionario la perdita del diritto alluso dellemblema e il conseguente obbligo di ritiro dalla circolazione, entro un ragionevole termine stabilito dallente gestore dellArea protetta, di tutto il materiale in cui lemblema stesso compare. Il concessionario sarà inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dallente gestore e non potrà più usufruire delle agevolazioni connesse al possesso della concessione.
26. Risoluzione delle controversie
26.1. Le controversie tra concessionari, o tra concedente e concessionario, riguardanti losservanza delle prescrizioni contenute nel Disciplinare nazionale o nello specifico regolamento di attuazione dello stesso o di quelle contenute nella convenzione per lutilizzazione dellemblema saranno risolte in prima istanza da una camera di conciliazione costituita presso lorganismo individuato per la partecipazione dei soggetti locali di cui al lart. 3.3.
26.2. La convenzione di concessione dellemblema indicherà il foro competente da adire nel caso in cui dette controversie non trovino risoluzione nella modalità sopraindicata.
ESEMPIO
Per facilitare la lettura della tabella si ribadisce che le celle oscurate nella colonna del minimo obbligatorio indicano le aree tematiche per cui obbligatoriamente va individuato almeno un requisito di miglioramento. I requisiti possono essere anche due, tre, o quanti se ne vuole, e possono essere scelti tra gli esempi riportati a valle della tabella, in funzione delle possibilità reali degli interlocutori e della loro sensibilità. I tematismi obbligatori non hanno, comunque, tutti lo stesso peso, e la colonna peso delle aree indica, appunto, cosa, il Ministero, ritiene più rilevante. Questo serve a indirizzare il Parco a decidere a quali tematismi possa assegnare un punteggio maggiore o minore per il raggiungimento del livello minimo di accesso per lutilizzazione del marchio del Parco.
Nel caso specifico, nel concordare i requisiti per la concessione del marchio con i gestori di alberghi o pensioni bisogna fare in modo che sia presa in considerazione ALMENO una azione positiva relativa al risparmio energetico, al contenimento dei consumi idrici, ala manutenzione delle infrastrutture ecc. Se poi, gli interessati accettano anche di includere requisiti relativi, ad esempio, allutilizzo di energie rinnovabili è meglio, ma non discriminate per laccesso alluso del marchio. La tabella ci indica anche che il risparmio energetico, così come il contenimento dei consumi idrici sono più rilevanti della manutenzione degli impianti, benché anche questo requisito debba essere obbligatoriamente considerato, con almeno una attività positiva, in quanto una corretta manutenzione degli impianti porta con sé una riduzione di consumi e un aumento nella sicurezza per le persone e per lambiente.
ALLEGATO 3
Criteri per la valutazione del possesso dei requisiti di qualità
Alberghi, pensioni, ostelli
AREE TEMATICHE DEI REQUISITI Peso delle aree Min. obbligatorio
Risparmio energetico 3
Utilizzo di fonti di energia rinnovabile 2
Contenimento dei consumi idrici 3
Mantenimento dellefficienza delle strutture, dei mezzi e degli impianti 2
Gestione sostenibile aree verdi e spazi aperti annessi alle strutture (*) 2
Tutela dei beni naturali annessi alle strutture
(sorgenti, rogge, grotte, boschi, coste, ecc.) (*) 2
Inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture 2
Adozione di criteri di bioedilizia per le strutture 2
Contenimento occupazione di suolo e impermeabilizzazione dei terreni 1
Mobilità sostenibile connesse alla propria attività 2
Riduzione della quantità di rifiuti prodotti 2
Raccolta differenziata e adeguato smaltimento dei rifiuti e dei reflui 3
Utilizzo di materiali e prodotti di consumo ecocompatibili 2
Qualità dellaria interna 1
Contenimento dellinquinamento acustico 1
Contenimento dellinquinamento luminoso 1
Riduzione e corretto uso delle sostanze chimiche tossiche o non degradabili 2
Accessibilità delle strutture e dei servizi alle persone disabili 2
Fruibilità da parte dei bambini 2
Utilizzo di prodotti agroalimentari tipici locali e di qualità certificata (**) 2
Utilizzo di prodotti agroalimentari biologici (**) 1
Utilizzo di materiali e prodotti dellartigianato tipico locale 1
Promozione di prodotti artigianali e agroalimentari tipici locali 1
Sensibilizzazione clientela verso comportamenti ambientalmente sostenibili 2
Formazione degli operatori sulle tematiche ambientali
connesse alla propria attività e sullarea protetta 3
Formazione operatori sulle tematiche della cultura e delle tradizioni locali 1
Collaborazioni con altre attività turistiche locali 2
Agevolazioni per la comunità locale 2
Impiego di personale locale 2
Impiego di personale svantaggiato 1
Utilizzo di prodotti delleconomia solidale 1
Utilizzo di strumenti e servizi propri della responsabilità sociale dimpresa 1
(*) Area tematica da considerare solo per le strutture che hanno a disposizione e utilizzano aree verdi e beni naturali.
(**) Area tematica da considerare solo per le strutture che forniscono il servizio di prima colazione.
N.B. Il possesso da parte del soggetto richiedente dellEcolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente i requisiti delle aree tematiche Risparmio energetico, Contenimento dei consumi idrici, Riduzione della quantità di rifiuti prodotti, Raccolta differenziata e adeguato smaltimento dei rifiuti e dei reflui, Utilizzo di fonti di energia rinnovabile, Promozione di comportamenti atti a contribuire al contenimento dei consumi e alla riduzione degli impatti ambientali, Utilizzo di materiali e prodotti di consumo ecocompatibili, Mantenimento dellefficienza delle strutture, dei mezzi e degli impianti, Qualità dellaria interna, Formazione degli operatori sulle tematiche ambientali connesse alla propria attività esclusi i requisiti relativi alle conoscenze sullarea protetta, Riduzione e corretto uso delle sostanze chimiche tossiche o non degradabili tossiche o non degradabili.
Si riportano di seguito gli esempi individuati a valle di una rassegna di tutte le buone pratiche applicate nei parchi fino al 2004. Si tratta di esempi, elencati per aiutare il Parco e le sue parti interessate a individuare le azioni più idonee a contribuire ala miglioramento della qualità ambientale del territorio di appartenenza. Nulla vieta di individuare azioni diverse, non elencate in questo esempio, purché portino un effettivo beneficio al Parco.
1. Alberghi, pensioni, ostelli
ESEMPI DI REQUISITI PER AREE TEMATICHE
Risparmio energetico
Almeno il 70/80/90% degli elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e/o macchinari utilizzati per lattività hanno efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva europea 94/2/CE.
Punteggio maggiorato nel caso di utilizzo di elettrodomestici con etichettatura energetica Energy Plus (direttiva europea 2003/66/EC).
Utilizzo di caldaie ad alto rendimento (direttiva 92/42/CEE)
Gli impianti di condizionamento devono presentare unefficienza energetica minima di classe B ai sensi della Direttiva 2002/31/CE (il criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o con una capacità superiore a 12 kW
Almeno il 60% di tutte le lampadine installate deve presentare una efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva europea 98/11/CE.
miglioramento del livello di isolamento termico dei serramenti
miglioramento del livello di isolamento termico delle strutture
dispositivi di spegnimento automatico dellimpianto di riscaldamento
Dispositivi di spegnimento automatico delle luci o sistema elettrico stanze con chiave
Utilizzo di Pompe di calore per il riscaldamento e il condizionamento dellaria
Sistemi di termoregolazione magnetica
Boiler a bassa temperatura
Pannelli radianti
Batterie ricaricabili
Teleriscaldamento
Cogenerazione
Utilizzo di apparecchiature per ufficio ad alta efficienza energetica (etichetta Energy Star, reg. CE 2422/2001)
Contenimento dei consumi idrici
Installazione di impianti per la raccolta e il riuso delle acque meteoriche
Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti;
Aeromiscelatori e arresto automatico per i rubinetti
Cassette di scarico a flusso regolabile
Realizzazione di impianti di fitodepurazione e riutilizzo delle acque
Utilizzo di sistemi di irrigazione localizzata piuttosto che di sistemi a pioggia
Programmazione dei turni di irrigazione, per le zone a prato, in funzione delle specie erbacee presenti, della compresenza di specie arboree, delle condizioni pedoclimatiche, delle pratiche colturali, delle condizioni meteorologiche e del tipo di utilizzo del tappeto erboso
Regolazione dei sistemi di innaffiamento automatico in modo tale che non ci sia spreco di acqua
Riduzione della quantità di rifiuti prodotti
Utilizzo di materiali e prodotti riciclabili
Utilizzo di materiali e prodotti riutilizzabili
Non utilizzo di prodotti monouso, monodose e/o monoporzione
Raccolta differenziata e adeguato smaltimento dei rifiuti e dei reflui
Separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente ed al servizio di raccolta e smaltimento offerto dallamministrazione locale.
Dotazione di contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti.
Smaltire i rifiuti organici presso aziende agricole o allevatori, o compostaggio in proprio
Raccolta differenziata ed adeguato gestione di oli e grassi alimentari, rifiuti speciali e pericolosi
Impianto idrico per le acque grigie
Formazione degli operatori sulle tematiche ambientali connesse alla propria attività e sullarea protetta
Formazione/istruzione del personale sulle tematiche ambientali connesse allattività svolta: risparmio energetico, risparmio idrico, rifiuti
Formazione sulla gestione e il corretto utilizzo delle sostanze chimiche
Istruire il personale sulle procedure di pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche
Distribuzione di materiale informativo
Formazione degli operatori sugli specifici valori naturali e culturali dellArea protetta e sulle norme comportamentali da tenere allinterno dellarea stessa
Formazione degli operatori sul funzionamento dellArea protetta (organi di gestione, competenze, regolamenti, ecc.)
Sensibilizzazione della clientela verso comportamenti ambientalmente sostenibili
Distribuzione e/o esposizione di note informative per la riduzione dei consumi energetici e dei consumi idrici
Invitare gli ospiti a segnalare leventuale presenza di perdite di acqua nelle stanze
Possibilità di ritardare il cambio della biancheria quando non necessario
Distribuzione e/o esposizione di note informative per la riduzione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento
Distribuzione e/o esposizione di note informative su come raggiungere la struttura ricettiva e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici o su altri mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale.
Riduzione e corretto uso di sostanze chimiche tossiche o non biodegradabili
Limitazione delluso dei detergenti e disinfettanti ai soli locali che ne necessitano per motivi sanitari
Evitare o ridurre al minimo lutilizzo di prodotti chimici
Stabilire procedure per lutilizzo appropriato di tali sostanze
Sistemi di dosaggio automatico del disinfettante delle piscine che utilizzi il quantitativo minimo necessario ad assicurare ligiene.
Gestione sostenibile delle aree verdi e degli spazi aperti annessi alle strutture
Evitare luso di fertilizzanti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, insetticidi
Non danneggiare le specie autoctone e favorirne la presenza;
Cura, conservazione e/o ripristino di spazi naturali e di elementi del paesaggio agrario;
Utilizzare accorgimenti per il mantenimento dei corridoi ecologici;
Tutela dei beni naturali annessi alle strutture (sorgenti, rogge, grotte, boschi, coste, ecc.)
Adozione di accorgimenti per il mantenimento dello stato naturale dei luoghi
non immettere sostanze potenzialmente inquinanti (ad es. vietare luso di creme quando ci si immerge in acque termali)
evitare lo sfruttamento di ecosistemi fragili
Utilizzo di prodotti agroalimentari tipici locali e di qualità certificata
Almeno il 70/80/90% dei prodotti agroalimentari utilizzati nella ristorazione devono essere di provenienza locale e preferibilmente in possesso di una denominazione registrata DOP, IGP, IGT (Reg. CEE 2081/92; 2082/92) e segnalazione nei menù;
Per ogni pasto nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale, opportunamente indicati;
Offerta di un menù tradizionale regionale contenente le informazioni sulle caratteristiche e lorigine dei prodotti;
Non utilizzare materie prime, semilavorati ed alimenti ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM);
Non utilizzare carni o verdure di specie protette;
Per le preparazioni gastronomiche a base di ortofrutta o carni impiego prevalente di prodotti freschi;
Offerta di piatti vegetariani opportunamente indicati;
Collaborazioni con altre attività turistiche locali
Distribuzione e/o esposizione di materiale informativo relativo ad altre attività turistiche locali (fornitori e/o erogatori di servizi per la fruizione, la ricettività, ecc), privilegiando gli operatori qualificati dallemblema dell'area protetta
Convenzioni o accordi con fornitori e/o erogatori di servizi per la fruizione (ad es. guide turistiche), lattività sportiva, il tempo libero, la ristorazione, ecc. appartenenti allambito territoriale di riferimento, privilegiando gli operatori qualificati dal marchio dellarea protetta
Accordi con servizi turistici (agenzie e t.o.) locali, privilegiando gli operatori qualificati dal marchio dellarea protetta
Mobilità sostenibile connessa alla propria attività
Utilizzo per la propria attività di mezzi elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale
Disponibilità di biciclette in uso alla clientela
Predisposizione di servizi di navetta collegati al trasporto pubblico
Disponibilità di parcheggio riservato ai mezzi di trasporto a basso impatto
Agevolazioni per chi utilizza mezzi di trasporto a basso impatto
Convenzioni con servizi di trasporto collettivo pubblici o privati
Agevolazioni per la comunità locale
Possibilità di utilizzo delle strutture da parte della comunità locale per attività alternative
Agevolazioni tariffarie per la comunità locale
Accessibilità delle strutture e dei servizi alle persone disabili
Adozione di provvedimenti per laccessibilità delle strutture a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale;
Adozione di provvedimenti per la fruibilità delle strutture a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale;
Disponibilità di assistenza agli utenti con disabilità.
Impiego di personale locale
Almeno lX % del personale impiegato deve essere residente nellambito territoriale di riferimento
Inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture
Rispetto dello stile architettonico locale
Utilizzo di materiali naturali locali
Mitigazione dellimpatto visivo delle strutture e delle insegne
Ombreggiatura dei parcheggi realizzata con alberature
Adozione di criteri di bioedilizia per le strutture
Utilizzo di arredi e materiali tradizionali e naturali
Applicazione di criteri bioclimatici in fase di progettazione
Riduzione e limitazione dei campi elettromagnetici (impianto elettrico stellare con disgiuntori)
Utilizzo di sistemi solari passivi
Utilizzo sistemi di raffrescamento naturale
Utilizzo di materiali e prodotti di consumo ecocompatibili
Utilizzo di prodotti certificati con marchi qualità ecologica e di efficienza energetica
Utilizzo di materiali e prodotti riciclati e biodegradabili
Utilizzo di fonti di energia rinnovabile
Almeno X % dellenergia elettrica deve provenire da fonti rinnovabili (Dir 2001/77/CE) attraverso lacquisto o lautoproduzione da:
Impianti solari termici
Impianti fotovoltaici
Impianti mini e micro-eolico
Biomasse a fini energetici
Impianti di mini-Hydro
Impianti geotermici
Mantenimento dellefficienza delle strutture, dei mezzi e degli impianti
Adozione di un programma annuale di manutenzione e mantenimento di mezzi ed impianti.
Qualità dellaria interna
Presenza di camere riservate ai non fumatori
Divieto totale di fumo nelle camere
Utilizzo di deumidificatori e/o depuratori
Sistemi di ventilazione e ricambio daria negli ambienti chiusi
Mantenimento di un corretto livello di temperatura e umidità relativa dellaria
Analisi periodica della qualità dellaria interna per ligiene e la salute degli occupanti (VOC, radon).
Contenimento dellinquinamento acustico
Utilizzo di sottofondi musicali non invasivi e adeguati ai siti
Presenza di barriere antirumore ecocompatibili.
Utilizzo di pannelli fonoassorbenti per controllare il rumore prodotto da macchinari, generatori.
Contenimento delle emissioni sonore.
Contenimento dellinquinamento luminoso
Sensori per lo spegnimento automatico delle luci esterne.
Installazione di apposite schermature.
Luci esterne limitate a garantire lorientamento e la sicurezza delle persone
Contenimento delloccupazione di suolo e dellimpermeabilizzazione dei terreni
Parcheggi confinati in aree dedicate
Riduzione delle superfici impermeabilizzate
Utilizzo di materiali permeabili per le pavimentazioni negli spazi scoperti
Formazione degli operatori sulle tematiche della cultura e delle tradizioni locali
Formazione degli operatori sulle caratteristiche e le tradizioni legate ai prodotti somministrati
Fruibilità da parte dei bambini
Presenza di attrezzature specifiche per i bambini
Presenza di spazi attrezzati dedicati ai bambini.
Presenza di servizi di baby-sitting e di animazione
Menù specializzati per bambini (se viene fornito almeno il servizio di prima colazione)
Impiego di personale svantaggiato
Impiego di personale appartenente a categorie sociali svantaggiate (persone provenienti da comunità di recupero, ecc.)
Utilizzo di prodotti agroalimentari biologici
Almeno il 20/40/60% dei prodotti agroalimentari utilizzati nella ristorazione è ottenuto con metodi di produzione biologica (Reg.CEE 2092/91 e successive modifiche) e segnalato nei menù.
Offerta di menù biologici opportunamente indicati.
Utilizzo di materiali e prodotti dellartigianato tipico locale
Utilizzo di materiali e prodotti dellartigianato tipico locale per decorare le proprie strutture o i propri locali
Utilizzo di prodotti artigianali tipici locali per la propria attività
Promozione di prodotti artigianali e agroalimentari tipici locali
concessione di uno spazio espositivo e/o di vendita dedicato alle produzioni artigianali o agroalimentari locali;
distribuzione e/o esposizione di informazioni sulla storia, le tradizioni e la reperibilità dei prodotti tipici locali (agroalimentari e artigianali) che si utilizzano nella propria attività;
presenza nei menù di pietanze della tradizione locale adeguatamente segnalate e descritte
Utilizzo di prodotti delleconomia solidale
Utilizzo di prodotti del commercio equo-solidale non in concorrenza con i prodotti locali.
Utilizzo di strumenti e servizi propri della responsabilità sociale dimpresa
Elaborazione di un bilancio sociale
Adozione di un codice etico
Attività di marketing sociale
Utilizzo di strumenti della finanza etica
Lucia Naviglio
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