Considerato che in questi giorni stanno pervenendo al Parco numerose richieste di intervento relative alla presenza di nidi di processionaria del pino è opportuno specificare che l'asportazione dei nidi non rientra fra i compiti dell'Ente, si ritiene comunque utile fornire indicazioni su quali siano le iniziative da intraprendere in caso di presenza dell'insetto.
In primo luogo si ricorda che il Servizio Fitosanitario Regionale con una nota scaricabile al link:
www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/schede_informative.php?page=3&idat=15ù
ha chiarito che il D.M 30.10.2007, pubblicato in G.U. il 16/02/2008, n° 40, dispone all'articolo 1 che la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria nelle aree in cui i Servizi Fitosanitari Regionali competenti stabiliscono che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.
Viene ricordato inoltre che, lo stesso D.M. all'articolo 4, specifica che nei casi di rischi per la salute di persone e animali gli interventi di profilassi siano disposti dall'autorità sanitaria competente (ovvero dal Sindaco del Comune in cui ricadono gli alberi infestati) secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale.
Dunque nelle aree frequentate da persone, turisti o comunque aperte al pubblico la competenza è del Sindaco, che deve stabilire, con un ordinanza o con altre forme decisionali, gli interventi di profilassi che dovranno essere eseguiti secondo le modalità di seguito specificate (indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale):
Per eseguire le operazioni sopra descritte è necessario munirsi di tuta, mascherina ed occhiali protettivi.
Si rammenta infine che gli interventi di potatura non sono soggetti a Nulla Osta del Parco.