DIVIETO DI SOMMINISRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN VETRO E LATTINE E L'OBBLIGO PER I CONTENITORI IN PLASTICA DELLA RIMOZIONE DEL TAPPO DI CHIUSURA NELLA GIORNATA DEL 06/10/2024 EVENTO APERISTREET
(Assergi, 30 Set 24) PREMESSO che nella giornata del 6 ottobre 2024 si terrà un evento denominato Aperistreet zona antistante Hotel Miramonti Loc. Prati di Tivo Comune di Pietracamela (TE);
VISTO richiesta acclarata al protocollo dell'Ente Prot. n. 3966 del 16/09/2024;
PRESO ATTO che per lo svolgimento dello stesso verranno somministrati alimenti e bevande Prot. n. 3966 del 16/09/2024 ;
RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza pubblica di stabilire per gli esercenti :
- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande da asporto, in contenitori che possano risultare di pericolo, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri, piatti o altri contenitori in carta o plastica;
- L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica, di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
ATTESO che i divieti di cui sopra riguardano gli esercenti presenti all'evento Aperistreet in data 06/10/2024;
RITENUTO di stabilire che i divieti di cui sopra hanno inizio dalle orario dalle ore 11:00 del 06/10/2024 fino alle 21:00 del 06/10/2024;
VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
- ore 11:00 del 06/10/2024 fino alle 21:00 del 06/10/2024, è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande o cibi in bottiglie di vetro e lattine o altri contenitori pericolosi. La somministrazione deve avvenire in contenitori di carta o diplastica nei quali, le bevande o i cibi devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- Il divieto di cui sopra nell'area destinata all'evento di somministrazione di alimenti e bevande,
- Inoltre è disposto a carico dell' organizzatore dell'evento in oggetto, il ripristino dello stato dei luoghi a chiusura della giornata programmata, provvedendo alla raccolta dei rifiuti risultanti dallo svolgimento della manifestazione nelle aree pubbliche antistanti all'area dell'evento stesso e pertanto rimane a loro carico, l'incombenza di prendere contatti con la ditta autorizzata alla raccolta dei rifiuti anche al fine di richiedere secchi aggiuntivi;
- Infine si avverte che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con lasanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;
DISPONE
- La presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
- La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, al Comando dei Carabinieri del Comune di Pietracamela, alla stazione dei Carabinieri Forestali del Parco, Ufficio di Polizia Locale , agli organizzatori della manifestazione stessa per la verifica della sua esatta osservanza.
INFORMA
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
ANTONIO VILLANI
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