Vai alla home di Parks.it

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

www.gransassolagapark.it
 

COMUNE DI PIETRACAMELA - ORDINANZA DEL SINDACO N. 35 DEL 02-10-2024

Differimento data evento previsto in data 06/10/2024 Aperistreet loc. Prati di Tivo Comune di Pietracamela si terrà in data 20/10/2024 - Presa d'atto

(Assergi, 07 Ott 24) RICHIAMATA ordinanza n. 34 del 25/09/2024 con oggetto : divieto di somministrazione di alimenti e bevande in vetro e lattine e l'obbligo per i contenitori in plastica della rimozione del tappo di chiusura nella giornata del 06/10/2024 evento Aperistreet zona antistante Hotel Miramonti loc. Prati di Tivo Pietracamela (TE);

VISTO richiesta acclarata al protocollo dell'Ente Prot. n. 3966 del 16/09/2024;

TENUTO conto della nota pervenuta in data 30/09/2024 Prot. n. 4161 con la quale si comunica il differimento dell'evento del 06/10/2024 Aperistreet zona antistante Hotel Miramonti loc. Prati di Tivo Pietracamela (TE) per la data del 20/10/2024;

PRESO atto che ci sono i presupposti per l'accoglimento di tale istanza;

PRESO ATTO che per lo svolgimento dello stesso verranno somministrati alimenti e bevande Prot. n. 3966 del 16/09/2024 ;

RESTANO invariate le disposizioni previste dall'ordinanza n. 34 del 25/10/2024 con oggetto: divieto di somministrazione di alimenti e bevande in vetro e lattine e l'obbligo per i contenitori in plastica della rimozione del tappo di chiusura nella giornata del 06/10/2024 evento Aperistreet zona antistante Hotel Miramonti loc. Prati di Tivo Pietracamela (TE) che a buon conto si riporta integralmente;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza pubblica di stabilire per gli esercenti :

  • Il divieto di vendita e somministrazione di bevande da asporto, in contenitori che possano risultare di pericolo, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri, piatti o altri contenitori in carta o plastica;
  •  L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica, di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

ATTESO che i divieti di cui sopra riguardano gli esercenti presenti all'evento Aperistreet in data 20/10/2024;

RITENUTO di stabilire che i divieti di cui sopra hanno inizio dalle orario dalle ore 11:00 del 20/10/2024 fino alle 21:00 del 20/10/2024 ;

VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

                                                               ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

  • ore 11:00 del 20/10/2024 fino alle 21:00 del 20/10/2024, è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande o cibi in bottiglie di vetro e lattine o altri contenitori pericolosi. La somministrazione deve avvenire in contenitori di carta o di plastica nei quali, le bevande o i cibi devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
  • Il divieto di cui sopra nell'area destinata all'evento di somministrazione di alimenti e bevande,
  • Inoltre è disposto a carico dell' organizzatore dell'evento in oggetto, il ripristino dello stato dei luoghi a chiusura della giornata programmata, provvedendo alla raccolta dei rifiuti risultanti dallo svolgimento della manifestazione nelle aree pubbliche antistanti all'area dell'evento stesso e pertanto rimane a loro carico, l'incombenza di prendere contatti con la ditta autorizzata alla raccolta dei rifiuti anche al fine di richiedere secchi aggiuntivi;
  • Infine si avverte che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;

                                                                 DISPONE

  • La presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
  • La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, al Comando dei Carabinieri del Comune di Pietracamela, alla stazione dei Carabinieri Forestali delParco, Ufficio di Polizia Locale , agli organizzatori della manifestazione stessa per la verifica della sua esatta osservanza.

                                                                 INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

ANTONIO VILLANI


Allegati:
COMUNE DI PIETRACAMELA - ORDINANZA DEL SINDACO N. 35 DEL 02-10-2024
share-stampashare-mailQR Codeshare-facebookshare-twitter
© 2024 - Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga