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Il frontespizio della sentenza
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Il frontespizio della sentenza

Settembre 2005

Respinto il ricorso di Totalfina contro il parere non favorevole dell’Ente Parco sulla costruzione di un distributore di carburanti a Torino

Con la sentenza n. 3538/04 il 30 novembre 2004 la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società petrolifera Totalfina Italia per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 187/2000. Con tale atto amministrativo l’Ente Parco aveva espresso nel 2000 un parere non favorevole in merito alla costruzione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti che avrebbe dovuto sorgere a Torino, in Corso Unione Sovietica, nel quartiere Mirafiori Sud, in prossimità del torrente Sangone e dentro i confini dell’Area Protetta.
Secondo la legge regionale del Piemonte n. 65 del 1995, i Comuni (ai quali compete il rilascio delle concessioni edilizie) sono obbligati, prima di rilasciare la concessione edilizia, a chiedere il parere dell’Ente Parco. Tuttavia tale parere, ancorché obbligatorio, non è vincolante per i Comuni, i quali possono decidere diversamente, se motivano adeguatamente la scelta di discostarsi dal parere emesso dall’Ente Parco.
Nel caso di specie l’Ente Parco è stato assistito e difeso dallo studio legale associato dell’avvocato Vincenzo Enrichens, che aveva delegato alla causa l’avvocato Alessandra Mollo. La corte, preso atto della particolare natura giuridica (obbligatoria, ma non vincolante) dei pareri dell’Ente Parco, si è pronunciata dichiarando con sentenza che il ricorso presentato da Totalfina Italia è "inammissibile per carenza di interesse". Ciò sia in quanto il rilascio della concessione edilizia è di competenza del Comune e non dell’Ente Parco, sia in quanto il Comune può disattendere motivatamente il parere espresso dall’Ente Parco.


Andrea Miola e Roberto Damilano