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Parco fluviale del Po tratto torinese |
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Settembre 2005Respinto il ricorso di Totalfina contro il parere non favorevole dellEnte Parco sulla costruzione di un distributore di carburanti a TorinoCon la sentenza n. 3538/04 il 30 novembre 2004 la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società petrolifera Totalfina Italia per lannullamento della Determinazione Dirigenziale n. 187/2000. Con tale atto amministrativo lEnte Parco aveva espresso nel 2000 un parere non favorevole in merito alla costruzione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti che avrebbe dovuto sorgere a Torino, in Corso Unione Sovietica, nel quartiere Mirafiori Sud, in prossimità del torrente Sangone e dentro i confini dellArea Protetta.Secondo la legge regionale del Piemonte n. 65 del 1995, i Comuni (ai quali compete il rilascio delle concessioni edilizie) sono obbligati, prima di rilasciare la concessione edilizia, a chiedere il parere dellEnte Parco. Tuttavia tale parere, ancorché obbligatorio, non è vincolante per i Comuni, i quali possono decidere diversamente, se motivano adeguatamente la scelta di discostarsi dal parere emesso dallEnte Parco. Nel caso di specie lEnte Parco è stato assistito e difeso dallo studio legale associato dellavvocato Vincenzo Enrichens, che aveva delegato alla causa lavvocato Alessandra Mollo. La corte, preso atto della particolare natura giuridica (obbligatoria, ma non vincolante) dei pareri dellEnte Parco, si è pronunciata dichiarando con sentenza che il ricorso presentato da Totalfina Italia è "inammissibile per carenza di interesse". Ciò sia in quanto il rilascio della concessione edilizia è di competenza del Comune e non dellEnte Parco, sia in quanto il Comune può disattendere motivatamente il parere espresso dallEnte Parco. Andrea Miola e Roberto Damilano |