| La nuova legge sui parchi regionali piemontesi. Il Parco del Po Torinese insieme al Parco della Collina Torinese
20 Agosto 2009
Con la recente legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 02 Luglio 2009, n. 26), è stato deciso dall'Amministrazione regionale il nuovo quadro organico e gestionale delle aree protette regionali, che introduce numerose novità. Il testo integrale della legge regionale n. 19 del 2009 si può consultare cliccando qui. In particolare la legge prevede lo scioglimento dell'Ente di gestione del Parco Fluviale del Po Torinese e la costituzione di un nuovo ente, denominato Ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e della Collina Torinese, con il quale vengono uniti i due enti oggi separati del di gestione del Parco Fluviale del Po Torinese e di gestione delle Aree protette della Collina Torinese. Al nuovo ente, nato dalla soppressione dei due enti citati, sono affidate in gestione le seguenti aree protette: • il Parco naturale della Collina di Superga, • la Riserva naturale del Bosco del Vaj, • la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese, • la Riserva naturale della Lanca di San Michele, • la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, • la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, • la Riserva naturale dell'Oasi del Po Morto, • la Riserva naturale del Mulinello, • la Riserva naturale Le Vallere, • la Riserva naturale Arrivore e Colletta, • la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, • la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, • la Riserva naturale del Mulino Vecchio, • la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, • la Riserva naturale della Confluenza del Maira. I tempi di attuazione delle disposizioni contenute nella nuova legge sono stabiliti dall'art. 56 della legge medesima e pertanto è ipotizzabile che esse saranno applicate entro maggio-giugno 2010, essendo le elezioni amministrative regionali alle porte. Le previsioni sono infatti le seguenti: Art. 56. (Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette) 1. Entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura si insediano gli organi degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II. 2. La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura dal presidente della provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente. 3. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura la comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale la proposta di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza. 4. Entro il termine di cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'Ente di gestione dei Sacri Monti presentano al Presidente della Giunta regionale una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza. 5. Entro il termine di cui ai commi 3 e 4 le province interessate e la Partecipanza dei Boschi di Trino trasmettono al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di loro competenza. 6. Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le proposte di nomina di cui al presente articolo, provvede alle nomine, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente entro il termine di cui al comma 1. 7. Il presidente dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di insediamento del consiglio dell'ente entro il termine di cui al comma 1. 8. Fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti rimangono in carica, per le aree protette di rispettiva competenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi. 9. Se entro il termine di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la Giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi. L'amministrazione dell'ente del Parco del Po Torinese, d'intesa con quella del Parco della Collina Torinese ha definito un percorso comune di lavoro che la Giunta Esecutiva del Parco del Po Torinese ha precisato con il proprio provvedimento n 91 del 18 agosto 2009.
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