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Il Piano d'Area del Po - Il Regolamento d'emissione dei pareri


REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PARERI IN APPLICAZIONE DEL PIANO D’AREA DEL PARCO FLUVIALE DEL PO TORINESE



Articolo 1 - Art. 1.1 "Norme di attuazione" del piano d’area. Norme generali
1. Ogni trasformazione urbanistica prevista e consentita dal Piano d’area, soggetta a concessione od autorizzazione, è subordinata al preventivo parere dell’Ente di Gestione.
2. Tale parere è obbligatorio (comma 12, art. 13 L.R. n. 65/95).
3. La richiesta di parere è avanzata da parte della amministrazione locale competente per il rilascio dell’autorizzazione o della concessione, o da altri soggetti quali organizzazioni pubbliche o società di gestione della fornitura di servizi pubblici, che trasmettono all’Ente - unitamente alla richiesta - copia dell’istanza del soggetto proponente l’intervento e copia della documentazione progettuale.
4. L’Ente di Gestione può chiedere, con richiesta motivata, ulteriori elementi, studi e documentazione integrativi, che devono pervenire entro 90 giorni dal ricevimento, della richiesta. Oltre tale termine, in assenza di validi e comprovati motivi, l’istanza di parere è archiviata.
5. I termini per l’emanazione del provvedimento, da parte dell’Ente di gestione, sono stabiliti in sessanta giorni. Detto termine si intende sospeso, qualora vengano richiesti elementi e documentazione integrativa. Nel caso di necessità di adozione di indirizzi da parte del Consiglio Direttivo come previsto da successivo art. 3, o da parte della Giunta Esecutiva come previsto dal successivo art. 4, i termini per l’emissione dei pareri vengono sospesi, dal momento della richiesta di indirizzi segnalata dal Direttore, con contestuale comunicazione della sospensione ai soggetti richiedenti. I termini possono essere altresì sospesi in caso di istruttoria coordinata con l’attività del Gruppo di Lavoro interassessorile come successivamente definita. In tal caso i termini di sospensione decorrono dalla data di trasmissione al suddetto Gruppo del verbale istruttorio tecnico.
6. "I pareri finalizzati a procedimenti degli sportelli unici delle attività produttive (SUAP), istituiti presso le amministrazioni comunali, sono rilasciati entro quarantacinque giorni dal ricevimento; a tal fine la struttura tecnica dell’Ente può, in deroga all’ordine di ricevimento delle domande registrato presso il protocollo, dare priorità di istruttoria alle istanze pervenute dai SUAP rispetto a qualsiasi altro tipo di istanza".
7. I provvedimenti vengono assunti dal Direttore con Determinazione Dirigenziale, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo, limitatamente ai casi di cui all’art. 3, e dalla Giunta Esecutiva, in seguito al completamento della relativa istruttoria tecnica affidata alla Commissione Urbanistica del Territorio, Cave e recuperi ambientali dell’Ente Parco. I medesimi sono tempestivamente trasmessi alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni, e, per conoscenza, al richiedente
8. Limitatamente ad interventi riguardanti l’attività estrattiva l’istruttoria condotta dall’Ente è correlata e coordinata con l’attività del Gruppo di Lavoro Interassessorile (Istituito con Ordine di servizio n. 8025/ORG del 15.09.1994 ed i cui compiti sono stati definiti con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 21/LAP del 18.09.1995 pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 27.09.95). L’attività istruttoria dell’Ente concorre alla definizione degli orientamenti e delle valutazioni del Gruppo di Lavoro e tiene conto, nella stesura dell’istruttoria tecnica, delle risultanze emerse in quella sede.
9. L’amministrazione locale competente al rilascio dell’autorizzazione o della concessione trasmette all’Ente di gestione (unitamente alla trasmissione alla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. n. 20/89) copia dei provvedimenti successivamente assunti in merito alla medesima istanza, ai fini dell’esercizio dei compiti di vigilanza propri dell’Ente ed ai fini di eventuali provvedimenti cautelari.
10. Dalla data di trasmissione dei provvedimenti assunti da parte delle amministrazioni di cui ai commi precedenti decorrono i tempi di legge per un’eventuale impugnativa del provvedimento medesimo da parte dell’Ente di Gestione.

Articolo 2 - Art. 4. 1 "Norme di attuazione" del Piano d’Area
1. Per interventi ricadenti all’interno degli "ambiti" individuati dal Piano d’area, in considerazione della complessità delle trasformazioni attese e/o della criticità delle situazioni in atto, l’Ente di gestione può promuovere momenti di esame ed istruttoria congiunta con le amministrazioni locali, i Servizi regionali interessati all’intervento e competenti al rilascio di provvedimenti in merito, eventuali altri Enti o soggetti pubblici interessati, ferme restando le proprie e specifiche competenze di ogni soggetto partecipante, per quanto riguarda l’emissione dei singoli provvedimenti.
2. I predetti momenti d’esame congiunto dei provvedimenti possono essere allargati sia ai soggetti proponenti gli interventi sia, in base alle indicazioni dello Statuto dell’Ente, a forme e momenti di partecipazione.
3. In considerazione della complessità e della critica precedentemente richiamata, l’Ente di gestione può proporre o partecipare alla redazione di progetti di iniziativa pubblica o pubblico-privati in merito alle trasformazione ed agli interventi ricadenti all’interno degli ambiti.

Articolo 3 - Competenze del Consiglio direttivo
1. In presenza di Piano d’Area approvato o adottato, sono di competenza del Consiglio direttivo dell’Ente l’adozione degli specifici indirizzi per il rilascio dei pareri, da effettuarsi con Determinazione Dirigenziale, relativi ad interventi e trasformazioni del suolo che costituiscano:

  • 1.specifica materia non normata dalle Norme di Attuazione del Piano;
  • 2. modifiche sostanziali delle previsioni di piano in relazione ai disposti di cui all’art. 4.1, comma 5, delle "Norme di attuazione" del Piano d’area;
  • 3. modifiche delle previsioni di piano non sostanziali, fatta eccezione per le attività estrattive, già normati da specifici atti della Regione Piemonte, relativi a progetti complessivi di sistemazioni delle schede progettuali o di parti di esse, in relazione ai disposti di cui all’art. 4.1 delle "Norme di attuazione" del Piano d’area;

Al Consiglio Direttivo è inoltre demandata l’adozione di indirizzi su altra problematiche relative ad istanze pervenute sulle quali il Direttore ravvisi l’assenza di sufficienti orientamenti nell’ambito degli atti già adottati dagli Organi dell’Ente o negli strumenti di Pianificazione.
2. Gli indirizzi del Consiglio Direttivo tengono conto degli atti istruttori prodotti dalla Commissione Urbanistica, di cui al successivo art. 6 e, relativamente alle attività estrattive, delle risultanze del Gruppo di Lavoro Interassessorile.
3. In assenza di Piano d’Area adottato, l’assunzione dei pareri è di competenza del Direttore dell’Ente secondo gli indirizzi adottati dall’Ente secondo le procedure di cui al successivo art. 4.

Articolo 4 - Competenze della Giunta esecutiva
1. In presenza di Piano d’Area approvato o adottato, sono di competenza della Giunta esecutiva l’adozione dei criteri generali per il rilascio dei pareri, da effettuarsi con Determinazione Dirigenziale.
2. In assenza di Piano d’Area, la Giunta esecutiva adotta, unitamente ai criteri di cui al comma precedente, specifico atto di indirizzo in merito alla valutazione di compatibilità degli interventi con riferimento alle norme di salvaguardia del territorio protetto di cui alla L.R. n. 65/95.
3. In merito a specifici aspetti di carattere normativo la Giunta, nei casi di motivata urgenza, può adottare atti di indirizzo normativo, di competenza generale del Consiglio ai sensi del precedente art. 4, per l’adozione dei pareri assunti con Determinazione dirigenziale, fatta salva la comunicazione di tali atti al Consiglio direttivo per la loro ratifica.

Articolo 5 - Competenze del Direttore dell'Ente
1. In seguito alla definizione dell’istruttoria del parere questa viene trasmessa dal segretario della commissione al Direttore. Ai sensi della L.R. n. 51/97 e della circolare del D.P.G.R n. 16110/97, sono di competenza del Direttore i pareri che:
"... (si fondano…omissis) su criteri generali predeterminati da norme di legge, di regolamento o dettati dall’organo politico con suo atto di indirizzo (si vedano in proposito lett. a ed e dell’art. 17 della L.R. n. 51/97), quali potrebbero essere gli strumenti di pianificazione territoriale propri delle aree protette. In questo caso sarà compito del dirigente verificare la sussistenza dei presupposti per l’adozione della necessaria determinazione ovvero le necessità di uno specifico atto di indirizzo di carattere generale da adottarsi con provvedimento degli organi politici."
2. Pertanto, alla luce di quanto stabilito dalle Norme del Piano d’Area, sono di competenza del Direttore tutti quei pareri aventi diretta derivazione normativa dalle Norme di Attuazione allegate ai documenti di Piano d’Area del territorio protetto in particolare secondo i limiti e le specificazioni contenute nell’atto di indirizzo di cui all’art. 4 del presente Regolamento..

Articolo 6 - Istituzione Commissione Urbanistica, Assetto del territorio, cave e recuperi ambientali dell'ente Parco
1. La Commissione Urbanistica è nominata ai sensi dell’art.25 dello Statuto dell’Ente. I suoi compiti sono regolati dal successivo art. 7 e dagli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Esecutiva.
2. La commissione è costituita da 7 membri e precisamente:

  • 1. dal Direttore dell’Ente con funzioni di coordinatore della Commissione;
  • 2. dal Funzionario Tecnico dell’Etne, con funzioni di segretario e, in assenza del Direttore, con funzioni vicarie di coordinatorie;
  • 3. da un esperto esterno, avente specifica preparazione in materia urbanistico-territoriale e di pianificazione;
  • 4. da un esperto esterno avente specifica preparazione in materie agronomiche;
  • 5. da un esperto esterno avente specifica preparazione in materie geomorfologiche e idrogeologiche;
  • 6. da un esperto esterno avente specifica preparazione in materie idrauliche;
  • 7. da un esperto esterno avente specifica preparazione in materie faunistiche;

3. La Commissione può avvalersi inoltre, per lo svolgimento di sopralluoghi, di un esperto esterno, avente specifica competenza in materia forestale.

Articolo 7 - Competenze della Commissione Urbanistica Assetto del territorio, cave e recuperi ambientali dell'Ente Parco
1. Sono di competenza della Commissione i pareri riguardanti interventi e trasformazioni del suolo all’interno del territorio protetto. Le istruttorie della Commissione, costituite della relazione tecnica, vengono trasmessi al Direttore dell’Ente per gli adempimenti di competenza.
2. La Giunta esecutiva adotta, contestualmente agli indirizzi in merito all’art. 4 del presente regolamento indirizzi relativi al funzionamento della Commissione di cui all’articolo precedente.

Articolo 8 - Norme transitorie relative alle aree protette per le quali non è ancora stato approvato il Piano d'Area
1. Le eventuali autorizzazioni o concessioni in merito agli interventi di trasformazione e modificazione del suolo, che ricadano in aree per le quali non è ancora stato approvato il Piano d’Area, sono soggette e preventiva autorizzazione, ai sensi dell’art.7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto sottoposti a vincolo paesaggistico (art.1 lett.f legge 8 agosto 1985, n. 431).
2. La predetta autorizzazione è di competenza del Comune, laddove il territorio protetto sia ricompreso all’interno delle aree per le quali è stato approvato il Progetto territoriale operativo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po. Negli altri casi è di competenza regionale, a seguito di istruttoria condotta da parte del Servizio Beni ambientali, con esclusione di quegli interventi richiamati all’art. 13 della L.R. n. 20/89, lett.a-g).
3. Per interventi di trasformazione e modificazione ricadenti in queste aree, l’Ente di gestione esprime il proprio parere a seguito di istanza trasmessa dal Servizio regionale Beni ambientali o dall’amministrazione comunale competente per territorio, in caso di sub-delega, nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 1 del presente Regolamento.
4. Copia dei provvedimenti deliberati dall’Ente di gestione, a seguito di istanza del Servizio regionale Beni ambientali, è tempestivamente trasmessa, per conoscenza, all’amministrazione comunale interessata.

Articolo 9 - Concessioni edilizie in sanatoria. Legge n. 47/85 e s.m.i.
1. Il parere previsto dalla legge n. 47/85 e s.m.i. è di competenza del Direttore dell’Ente sulla base degli atti di indirizzo e nei limiti di cui agli art.. 3, 4 e 5.
2. Le modalità ed i termini per l’emanazione del provvedimento e la sua successiva trasmissione sono quelli previsti all’art.1 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Gestione forestale
1. I pareri riguardanti la gestione forestale, in connessione a quanto previsto dalla legge istitutiva dell’area protetta e dell’art.3.4 delle "Norme di attuazione" del Piano d’Area sono di competenza del Direttore, sulla base degli atti di indirizzo e nei limiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento.
2. Le modalità ed i termini per l’emanazione del provvedimento e la sua successiva trasmissione sono quelli previsti all’art.1 del presente Regolamento.

Articolo 11 - Gestione faunistica
1. I pareri riguardanti la gestione faunistica, in connessione a quanto previsto dalla legge istitutiva dell’area protetta, dalla L.R. n. 36/89 e s.m.i. e dall’art.3.5 delle "Norme di attuazione" del Piano d’Area sono di competenza del Direttore, sulla base degli atti di indirizzo e nei limiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento.
2. Le modalità ed i termini per l’emanazione del provvedimento e la sua successiva trasmissione sono quelli previsti all’art.1 del presente Regolamento.

Articolo 12 - Anticipazioni di progetto, studi di fattibilità, progetti di massima
1. Il Consiglio Direttivo, su richiesta delle amministrazioni locali o dei soggetti interessati, si esprime - anche in considerazione della complessità dei progetti, dei tempi e degli oneri progettuali dei medesimi - su bozze o anticipazioni progettuali o su documenti aventi caratteristiche analoghe.
2. Il pronunciamento dell’Ente di Gestione costituisce elemento di indirizzo ed indicazione progettuale, e può contenere: elementi per una più puntuale individuazione dei vincoli, delle prescrizioni e degli indirizzi del Piano d’Area; richieste di specifici approfondimenti progettuali (anche in relazione agli studi connessi con la VCA); proposte progettuali e richieste di modificazione del progetto; indicazioni in merito alle eventuali convenzioni previste dalla normativa del Piano d’Area.

Articolo 13 - Conferenze di servizio
1. I pareri relativi a progetti e ad impianti riconducibili ad attività ed interventi, per le quali l’iter procedurale di rilascio delle autorizzazioni prevede l’esame in sede di specifiche conferenze di servizio, sono di competenza del Direttore secondo gli indirizzi e nei limiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento.
2. Il Direttore dell’Ente di gestione è delegato a trasmettere detto parere all’interno della Conferenza di servizio stessa.
3. Le modalità ed i termini per l’emanazione del provvedimento e la sua successiva trasmissione sono quelli previsti dall’art. 1 del presente Regolamento.

Articolo 14 - Art. 13 L.R. n 69/78
1. Il parere di competenza dell’Ente di gestione, previsto dall’art. 13 della Legge regionale in materia di attività estrattiva, è rilasciato dal Direttore sulla base degli indirizzi adottati dall’Ente.
2. Detto parere può essere assunto congiuntamente a quello da esprimersi ai sensi dell’art. 1.1 delle "Norme di attuazione" del Piano.
3. In merito alle due distinte procedure, una ricollegabile alla materia paesistico-ambientale,di cui alla legge n.1497/39 e n.431/85 ed alla L.R. n. 20/89, l’altra ricollegabile alla legge n 69/78, l’Ente di gestione si esprime unicamente in presenza di documentazioni progettuali identiche.
4. Il provvedimento in materia paesistica (da emanarsi da parte dell’amministrazione comunale o da parte regionale, limitatamente alle porzioni di territorio per le quali non è stato approvato il Piano d’Area) precede il provvedimento, di competenza regionale, relativo all’autorizzazione dell’attività estrattiva.
5. I pareri assunti dall’ente di gestione sono, con le modalità di cui all’articolo 1, trasmessi agli Enti locali ed ai Servizi regionali competenti all’emanazione dei diversi provvedimenti e, per conoscenza, al soggetto proponente l’istanza.

Articolo 14bis - L.R. 40/98 in materia di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale
1. Il parere di competenza dell’Ente di gestione, previsto dall’art. 12 della Legge regionale in materia di VIA, è rilasciato dal Direttore sulla base degli indirizzi adottati dall’Ente.
2. Detto parere può essere assunto congiuntamente a quello da esprimersi ai sensi dell’art. 1.1 delle "Norme di attuazione" del Piano.

Articolo 15 - Art. 25 L. 36/1994 e s.m.i.
1. I pronunciamenti in merito all’ammissibilità delle captazioni di acque, di cui all’art. 25, comma 2, della L.R. 36/1994 e s.m.i., sono espressi previa istruttoria tecnica svolta da, esperti, enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, in possesso di adeguata e comprovata competenza in materia, sulla base degli indizzi tecnici approvati con apposito atto del Consiglio Direttivo. Il pronunciamento è rilasciato con specifico atto del Direttore dell’Ente, entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta, come stabilito dalla suddetta norma di legge."

Articolo 16 - Convenzioni
1. Le bozze delle Convenzioni riguardanti interventi di modificazione del suolo, previste dalla "Norme di attuazione" del Piano d’Area, sono approvate dal Consiglio Direttivo e sottoscritti da parte del Presidente dell’Ente di gestione o dal Vice Presidente secondo quanto indicato dallo Statuto dell’Ente.

Articolo 17 - Informazione ai Consiglieri dell’Ente di gestione
1. Il Direttore cura la tenuta di un registro delle diverse istanze riguardanti richiesta di pareri di competenza dell’Ente di gestione, in cui siano schematicamente riportati i principali elementi di documentazione riguardanti i diversi progetti, ivi compresi gli estremi dei diversi provvedimenti assunti dall’Ente.
2. I consiglieri dell’Ente hanno accesso al predetto registro, ed a tutta la documentazione relativa ai singoli interventi, su semplice richiesta verbale.
3. Il Direttore dell’Ente di gestione comunica periodicamente l’elenco delle pratiche giacenti.
4. Il Presidente trasmette ai consiglieri le informazioni relative alle istanze presentate, agli atti di indirizzo adottati della Giunta esecutiva ed alle Determinazioni dirigenziali.