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REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PARERI IN APPLICAZIONE DEL PIANO DAREA DEL PARCO FLUVIALE DEL PO TORINESE
Articolo 1 - Art. 1.1 "Norme di attuazione" del piano darea. Norme generali
1. Ogni trasformazione urbanistica prevista e consentita dal Piano darea, soggetta a concessione od autorizzazione, è subordinata al preventivo parere dellEnte di Gestione.
2. Tale parere è obbligatorio (comma 12, art. 13 L.R. n. 65/95).
3. La richiesta di parere è avanzata da parte della amministrazione locale competente per il rilascio dellautorizzazione o della concessione, o da altri soggetti quali organizzazioni pubbliche o società di gestione della fornitura di servizi pubblici, che trasmettono allEnte - unitamente alla richiesta - copia dellistanza del soggetto proponente lintervento e copia della documentazione progettuale.
4. LEnte di Gestione può chiedere, con richiesta motivata, ulteriori elementi, studi e documentazione integrativi, che devono pervenire entro 90 giorni dal ricevimento, della richiesta. Oltre tale termine, in assenza di validi e comprovati motivi, listanza di parere è archiviata.
5. I termini per lemanazione del provvedimento, da parte dellEnte di gestione, sono stabiliti in sessanta giorni. Detto termine si intende sospeso, qualora vengano richiesti elementi e documentazione integrativa. Nel caso di necessità di adozione di indirizzi da parte del Consiglio Direttivo come previsto da successivo art. 3, o da parte della Giunta Esecutiva come previsto dal successivo art. 4, i termini per lemissione dei pareri vengono sospesi, dal momento della richiesta di indirizzi segnalata dal Direttore, con contestuale comunicazione della sospensione ai soggetti richiedenti. I termini possono essere altresì sospesi in caso di istruttoria coordinata con lattività del Gruppo di Lavoro interassessorile come successivamente definita. In tal caso i termini di sospensione decorrono dalla data di trasmissione al suddetto Gruppo del verbale istruttorio tecnico.
6. "I pareri finalizzati a procedimenti degli sportelli unici delle attività produttive (SUAP), istituiti presso le amministrazioni comunali, sono rilasciati entro quarantacinque giorni dal ricevimento; a tal fine la struttura tecnica dellEnte può, in deroga allordine di ricevimento delle domande registrato presso il protocollo, dare priorità di istruttoria alle istanze pervenute dai SUAP rispetto a qualsiasi altro tipo di istanza".
7. I provvedimenti vengono assunti dal Direttore con Determinazione Dirigenziale, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo, limitatamente ai casi di cui allart. 3, e dalla Giunta Esecutiva, in seguito al completamento della relativa istruttoria tecnica affidata alla Commissione Urbanistica del Territorio, Cave e recuperi ambientali dellEnte Parco. I medesimi sono tempestivamente trasmessi alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni, e, per conoscenza, al richiedente
8. Limitatamente ad interventi riguardanti lattività estrattiva listruttoria condotta dallEnte è correlata e coordinata con lattività del Gruppo di Lavoro Interassessorile (Istituito con Ordine di servizio n. 8025/ORG del 15.09.1994 ed i cui compiti sono stati definiti con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 21/LAP del 18.09.1995 pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 27.09.95). Lattività istruttoria dellEnte concorre alla definizione degli orientamenti e delle valutazioni del Gruppo di Lavoro e tiene conto, nella stesura dellistruttoria tecnica, delle risultanze emerse in quella sede.
9. Lamministrazione locale competente al rilascio dellautorizzazione o della concessione trasmette allEnte di gestione (unitamente alla trasmissione alla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. n. 20/89) copia dei provvedimenti successivamente assunti in merito alla medesima istanza, ai fini dellesercizio dei compiti di vigilanza propri dellEnte ed ai fini di eventuali provvedimenti cautelari.
10. Dalla data di trasmissione dei provvedimenti assunti da parte delle amministrazioni di cui ai commi precedenti decorrono i tempi di legge per uneventuale impugnativa del provvedimento medesimo da parte dellEnte di Gestione.
Articolo 2 - Art. 4. 1 "Norme di attuazione" del Piano dArea
1. Per interventi ricadenti allinterno degli "ambiti" individuati dal Piano darea, in considerazione della complessità delle trasformazioni attese e/o della criticità delle situazioni in atto, lEnte di gestione può promuovere momenti di esame ed istruttoria congiunta con le amministrazioni locali, i Servizi regionali interessati allintervento e competenti al rilascio di provvedimenti in merito, eventuali altri Enti o soggetti pubblici interessati, ferme restando le proprie e specifiche competenze di ogni soggetto partecipante, per quanto riguarda lemissione dei singoli provvedimenti.
2. I predetti momenti desame congiunto dei provvedimenti possono essere allargati sia ai soggetti proponenti gli interventi sia, in base alle indicazioni dello Statuto dellEnte, a forme e momenti di partecipazione.
3. In considerazione della complessità e della critica precedentemente richiamata, lEnte di gestione può proporre o partecipare alla redazione di progetti di iniziativa pubblica o pubblico-privati in merito alle trasformazione ed agli interventi ricadenti allinterno degli ambiti.
Articolo 3 - Competenze del Consiglio direttivo
1. In presenza di Piano dArea approvato o adottato, sono di competenza del Consiglio direttivo dellEnte ladozione degli specifici indirizzi per il rilascio dei pareri, da effettuarsi con Determinazione Dirigenziale, relativi ad interventi e trasformazioni del suolo che costituiscano:
- 1.specifica materia non normata dalle Norme di Attuazione del Piano;
- 2. modifiche sostanziali delle previsioni di piano in relazione ai disposti di cui allart. 4.1, comma 5, delle "Norme di attuazione" del Piano darea;
- 3. modifiche delle previsioni di piano non sostanziali, fatta eccezione per le attività estrattive, già normati da specifici atti della Regione Piemonte, relativi a progetti complessivi di sistemazioni delle schede progettuali o di parti di esse, in relazione ai disposti di cui allart. 4.1 delle "Norme di attuazione" del Piano darea;
Al Consiglio Direttivo è inoltre demandata ladozione di indirizzi su altra problematiche relative ad istanze pervenute sulle quali il Direttore ravvisi lassenza di sufficienti orientamenti nellambito degli atti già adottati dagli Organi dellEnte o negli strumenti di Pianificazione.
2. Gli indirizzi del Consiglio Direttivo tengono conto degli atti istruttori prodotti dalla Commissione Urbanistica, di cui al successivo art. 6 e, relativamente alle attività estrattive, delle risultanze del Gruppo di Lavoro Interassessorile.
3. In assenza di Piano dArea adottato, lassunzione dei pareri è di competenza del Direttore dellEnte secondo gli indirizzi adottati dallEnte secondo le procedure di cui al successivo art. 4.
Articolo 4 - Competenze della Giunta esecutiva
1. In presenza di Piano dArea approvato o adottato, sono di competenza della Giunta esecutiva ladozione dei criteri generali per il rilascio dei pareri, da effettuarsi con Determinazione Dirigenziale.
2. In assenza di Piano dArea, la Giunta esecutiva adotta, unitamente ai criteri di cui al comma precedente, specifico atto di indirizzo in merito alla valutazione di compatibilità degli interventi con riferimento alle norme di salvaguardia del territorio protetto di cui alla L.R. n. 65/95.
3. In merito a specifici aspetti di carattere normativo la Giunta, nei casi di motivata urgenza, può adottare atti di indirizzo normativo, di competenza generale del Consiglio ai sensi del precedente art. 4, per ladozione dei pareri assunti con Determinazione dirigenziale, fatta salva la comunicazione di tali atti al Consiglio direttivo per la loro ratifica.
Articolo 5 - Competenze del Direttore dell'Ente
1. In seguito alla definizione dellistruttoria del parere questa viene trasmessa dal segretario della commissione al Direttore. Ai sensi della L.R. n. 51/97 e della circolare del D.P.G.R n. 16110/97, sono di competenza del Direttore i pareri che:
"... (si fondano
omissis) su criteri generali predeterminati da norme di legge, di regolamento o dettati dallorgano politico con suo atto di indirizzo (si vedano in proposito lett. a ed e dellart. 17 della L.R. n. 51/97), quali potrebbero essere gli strumenti di pianificazione territoriale propri delle aree protette. In questo caso sarà compito del dirigente verificare la sussistenza dei presupposti per ladozione della necessaria determinazione ovvero le necessità di uno specifico atto di indirizzo di carattere generale da adottarsi con provvedimento degli organi politici."
2. Pertanto, alla luce di quanto stabilito dalle Norme del Piano dArea, sono di competenza del Direttore tutti quei pareri aventi diretta derivazione normativa dalle Norme di Attuazione allegate ai documenti di Piano dArea del territorio protetto in particolare secondo i limiti e le specificazioni contenute nellatto di indirizzo di cui allart. 4 del presente Regolamento..
Articolo 6 - Istituzione Commissione Urbanistica, Assetto del territorio, cave e recuperi ambientali dell'ente Parco
1. La Commissione Urbanistica è nominata ai sensi dellart.25 dello Statuto dellEnte. I suoi compiti sono regolati dal successivo art. 7 e dagli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Esecutiva.
2. La commissione è costituita da 7 membri e precisamente:
- 1. dal Direttore dellEnte con funzioni di coordinatore della Commissione;
- 2. dal Funzionario Tecnico dellEtne, con funzioni di segretario e, in assenza del Direttore, con funzioni vicarie di coordinatorie;
- 3. da un esperto esterno, avente specifica preparazione in materia urbanistico-territoriale e di pianificazione;
- 4. da un esperto esterno avente specifica preparazione in materie agronomiche;
- 5. da un esperto esterno avente specifica preparazione in materie geomorfologiche e idrogeologiche;
- 6. da un esperto esterno avente specifica preparazione in materie idrauliche;
- 7. da un esperto esterno avente specifica preparazione in materie faunistiche;
3. La Commissione può avvalersi inoltre, per lo svolgimento di sopralluoghi, di un esperto esterno, avente specifica competenza in materia forestale.
Articolo 7 - Competenze della Commissione Urbanistica Assetto del territorio, cave e recuperi ambientali dell'Ente Parco
1. Sono di competenza della Commissione i pareri riguardanti interventi e trasformazioni del suolo allinterno del territorio protetto. Le istruttorie della Commissione, costituite della relazione tecnica, vengono trasmessi al Direttore dellEnte per gli adempimenti di competenza.
2. La Giunta esecutiva adotta, contestualmente agli indirizzi in merito allart. 4 del presente regolamento indirizzi relativi al funzionamento della Commissione di cui allarticolo precedente.
Articolo 8 - Norme transitorie relative alle aree protette per le quali non è ancora stato approvato il Piano d'Area
1. Le eventuali autorizzazioni o concessioni in merito agli interventi di trasformazione e modificazione del suolo, che ricadano in aree per le quali non è ancora stato approvato il Piano dArea, sono soggette e preventiva autorizzazione, ai sensi dellart.7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto sottoposti a vincolo paesaggistico (art.1 lett.f legge 8 agosto 1985, n. 431).
2. La predetta autorizzazione è di competenza del Comune, laddove il territorio protetto sia ricompreso allinterno delle aree per le quali è stato approvato il Progetto territoriale operativo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po. Negli altri casi è di competenza regionale, a seguito di istruttoria condotta da parte del Servizio Beni ambientali, con esclusione di quegli interventi richiamati allart. 13 della L.R. n. 20/89, lett.a-g).
3. Per interventi di trasformazione e modificazione ricadenti in queste aree, lEnte di gestione esprime il proprio parere a seguito di istanza trasmessa dal Servizio regionale Beni ambientali o dallamministrazione comunale competente per territorio, in caso di sub-delega, nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 1 del presente Regolamento.
4. Copia dei provvedimenti deliberati dallEnte di gestione, a seguito di istanza del Servizio regionale Beni ambientali, è tempestivamente trasmessa, per conoscenza, allamministrazione comunale interessata.
Articolo 9 - Concessioni edilizie in sanatoria. Legge n. 47/85 e s.m.i.
1. Il parere previsto dalla legge n. 47/85 e s.m.i. è di competenza del Direttore dellEnte sulla base degli atti di indirizzo e nei limiti di cui agli art.. 3, 4 e 5.
2. Le modalità ed i termini per lemanazione del provvedimento e la sua successiva trasmissione sono quelli previsti allart.1 del presente Regolamento.
Articolo 10 - Gestione forestale
1. I pareri riguardanti la gestione forestale, in connessione a quanto previsto dalla legge istitutiva dellarea protetta e dellart.3.4 delle "Norme di attuazione" del Piano dArea sono di competenza del Direttore, sulla base degli atti di indirizzo e nei limiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento.
2. Le modalità ed i termini per lemanazione del provvedimento e la sua successiva trasmissione sono quelli previsti allart.1 del presente Regolamento.
Articolo 11 - Gestione faunistica
1. I pareri riguardanti la gestione faunistica, in connessione a quanto previsto dalla legge istitutiva dellarea protetta, dalla L.R. n. 36/89 e s.m.i. e dallart.3.5 delle "Norme di attuazione" del Piano dArea sono di competenza del Direttore, sulla base degli atti di indirizzo e nei limiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento.
2. Le modalità ed i termini per lemanazione del provvedimento e la sua successiva trasmissione sono quelli previsti allart.1 del presente Regolamento.
Articolo 12 - Anticipazioni di progetto, studi di fattibilità, progetti di massima
1. Il Consiglio Direttivo, su richiesta delle amministrazioni locali o dei soggetti interessati, si esprime - anche in considerazione della complessità dei progetti, dei tempi e degli oneri progettuali dei medesimi - su bozze o anticipazioni progettuali o su documenti aventi caratteristiche analoghe.
2. Il pronunciamento dellEnte di Gestione costituisce elemento di indirizzo ed indicazione progettuale, e può contenere: elementi per una più puntuale individuazione dei vincoli, delle prescrizioni e degli indirizzi del Piano dArea; richieste di specifici approfondimenti progettuali (anche in relazione agli studi connessi con la VCA); proposte progettuali e richieste di modificazione del progetto; indicazioni in merito alle eventuali convenzioni previste dalla normativa del Piano dArea.
Articolo 13 - Conferenze di servizio
1. I pareri relativi a progetti e ad impianti riconducibili ad attività ed interventi, per le quali liter procedurale di rilascio delle autorizzazioni prevede lesame in sede di specifiche conferenze di servizio, sono di competenza del Direttore secondo gli indirizzi e nei limiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento.
2. Il Direttore dellEnte di gestione è delegato a trasmettere detto parere allinterno della Conferenza di servizio stessa.
3. Le modalità ed i termini per lemanazione del provvedimento e la sua successiva trasmissione sono quelli previsti dallart. 1 del presente Regolamento.
Articolo 14 - Art. 13 L.R. n 69/78
1. Il parere di competenza dellEnte di gestione, previsto dallart. 13 della Legge regionale in materia di attività estrattiva, è rilasciato dal Direttore sulla base degli indirizzi adottati dallEnte.
2. Detto parere può essere assunto congiuntamente a quello da esprimersi ai sensi dellart. 1.1 delle "Norme di attuazione" del Piano.
3. In merito alle due distinte procedure, una ricollegabile alla materia paesistico-ambientale,di cui alla legge n.1497/39 e n.431/85 ed alla L.R. n. 20/89, laltra ricollegabile alla legge n 69/78, lEnte di gestione si esprime unicamente in presenza di documentazioni progettuali identiche.
4. Il provvedimento in materia paesistica (da emanarsi da parte dellamministrazione comunale o da parte regionale, limitatamente alle porzioni di territorio per le quali non è stato approvato il Piano dArea) precede il provvedimento, di competenza regionale, relativo allautorizzazione dellattività estrattiva.
5. I pareri assunti dallente di gestione sono, con le modalità di cui allarticolo 1, trasmessi agli Enti locali ed ai Servizi regionali competenti allemanazione dei diversi provvedimenti e, per conoscenza, al soggetto proponente listanza.
Articolo 14bis - L.R. 40/98 in materia di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale
1. Il parere di competenza dellEnte di gestione, previsto dallart. 12 della Legge regionale in materia di VIA, è rilasciato dal Direttore sulla base degli indirizzi adottati dallEnte.
2. Detto parere può essere assunto congiuntamente a quello da esprimersi ai sensi dellart. 1.1 delle "Norme di attuazione" del Piano.
Articolo 15 - Art. 25 L. 36/1994 e s.m.i.
1. I pronunciamenti in merito allammissibilità delle captazioni di acque, di cui allart. 25, comma 2, della L.R. 36/1994 e s.m.i., sono espressi previa istruttoria tecnica svolta da, esperti, enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, in possesso di adeguata e comprovata competenza in materia, sulla base degli indizzi tecnici approvati con apposito atto del Consiglio Direttivo. Il pronunciamento è rilasciato con specifico atto del Direttore dellEnte, entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta, come stabilito dalla suddetta norma di legge."
Articolo 16 - Convenzioni
1. Le bozze delle Convenzioni riguardanti interventi di modificazione del suolo, previste dalla "Norme di attuazione" del Piano dArea, sono approvate dal Consiglio Direttivo e sottoscritti da parte del Presidente dellEnte di gestione o dal Vice Presidente secondo quanto indicato dallo Statuto dellEnte.
Articolo 17 - Informazione ai Consiglieri dellEnte di gestione
1. Il Direttore cura la tenuta di un registro delle diverse istanze riguardanti richiesta di pareri di competenza dellEnte di gestione, in cui siano schematicamente riportati i principali elementi di documentazione riguardanti i diversi progetti, ivi compresi gli estremi dei diversi provvedimenti assunti dallEnte.
2. I consiglieri dellEnte hanno accesso al predetto registro, ed a tutta la documentazione relativa ai singoli interventi, su semplice richiesta verbale.
3. Il Direttore dellEnte di gestione comunica periodicamente lelenco delle pratiche giacenti.
4. Il Presidente trasmette ai consiglieri le informazioni relative alle istanze presentate, agli atti di indirizzo adottati della Giunta esecutiva ed alle Determinazioni dirigenziali. |