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Parco fluviale del Po tratto torinese |
Problemi gestionali |
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L'attività venatoria è sempre vietata nelle zone classificate come Area Attrezzata e Riserva Naturale. La caccia è consentita nelle zone classificate come Zona di Salvaguardia nel rispetto della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e dalla Legge Regionale 4 settembre 1996 n. 70. Inoltre ai confini del parco esistono alcune Riserve venatorie a gestione privata in cui vige l'obbligo di mantenere 100 m di rispetto dai confini delle aree di divieto venatorio del parco; nel territorio di tali riserve infatti è vietato cacciare ad una distanza inferiore a quella indicata dai confini delle Riserve Naturali Speciali e dalle Aree Attrezzate. Nelle Zone di Salvaguardia vigono le normali indicazioni contenute nelle leggi indicate. |