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La pesca nel Parco del Po è consentita nei limiti di quanto stabilito dalla Legge Regionale 7/81 "Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte" e successive modificazioni. Ogni anno è emesso dalle rispettive Provincie un calendario che stabilisce le zone di protezione in cui la pesca è vietata e le zone di "Acque montane o di particolare pregio" con limiti nell'utilizzo di alcune attrezzature ed esche. Sul Po e su alcuni suoi affluenti esistono inoltre zone di riserva privata o ad uso civico dei comuni.
Tali zone sono opportunamente tabellate e, per esercitarvi l'attività alieutica, occorre informarsi presso i Comuni o le Associazioni di pescatori per l'ottenimento del relativo permesso.
Per garantire un adeguato mantenimento e incremento del patrimonio ittico sono stabiliti dei periodi di divieto e delle misure minime per il trattenimento dei pesci catturati, queste norme sono contenute nella Legge Regionale citata. Nel caso si dovesse liberare un pesce catturato, è indispensabile usare tutte le cautele per arrecargli il minimo danno possibile evitando di maneggiarlo, di farlo sanguinare o di trattenerlo a lungo fuori dall'acqua. |