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La Tutela della biodiversità e degli ecosistemi in Costituzione

(10 Feb 22) La Camera approva, in via definitiva la tutela dell'ambiente della biodiversità e degli ecosistemi.
Con 469 voti favorevoli e un solo contrario, la tutela dell'ambiente entra in Costituzione. Il provvedimento, approvato in via definitiva, prevede la modifica degli articoli 9 e 41 della nostra Carta costituzionale ed essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti, il provvedimento entrerà subito in vigore.

L'articolo 9 fa parte degli articoli "fondamentali" della Costituzione. In esso era già contenuta la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione e con la riforma si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e viene specificato esplicitamente un principio di tutela per gli animali.

La modifica all'articolo 41, invece, sancisce che la salute e l'ambiente siano paradigmi da tutelare da parte dell'economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana.

E lo stesso articolo modificato sancisce anche come le istituzioni, attraverso le leggi, i programmi e i controlli, possano orientare l'iniziativa economica pubblica e privata non solo verso fini sociali ma anche verso quelli ambientali.

"È giusto che la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi diventi un valore fondante della nostra Repubblica, è un passaggio imprescindibile per un Paese come l'Italia che sta affrontando la propria transizione ecologica. Per le azioni che facciamo oggi e per le conseguenze che ci saranno in futuro sulle prossime generazioni, questa conquista è fondamentale e ci permette di avere regole ben definite per proteggere il nostro pianeta".

Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI.

Sandro Ceccoli
Presidente

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