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Ricerca sull’abete bianco nel Parco Nazionale

Bando di selezione per l’assegnazione di n. 1 Borsa di studio (Scadenza 29.07.2009) da Ente Parco

(29 Giu 09)  
BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO POST LAUREA PER LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO Ricerca sull'abete bianco nel Parco Nazionale
della Majella"
Articolo 1 – Introduzione e dotazione finanziaria Il Parco Nazionale della Majella in esecuzione alla Determinazione del Direttore n. 438 del 12.12.2008 assegna n. 1
borsa di studio, per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca nell'ambito del progetto Ricerca sull'abete bianco nel Parco
Nazionale della Majella di cui allegato 1. In particolare, la borsa di studio riguardera', nell'ambito del progetto di
ricerca, l'indagine storica di cui al punto 1 a) e b) noncheÅL collaborazione all'attivita' di cui al punto 2 dell'allegato 1.
L'importo della borsa di studio, che avra' la durata di 12 mesi, e' di € 5.000,00 (cinquemila/00) al lordo delle eventuali

ritenute di legge.
Articolo 2 - Requisiti di ammissione Possono partecipare al concorso per il conferimento della succitata borsa di studio coloro che siano in possesso del
diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di
laurea specialistica/magistrale in Scienze agrarie o Scienze Forestali.
Inoltre, i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca e di
competenze nella materia oggetto della ricerca.
Possono, inoltre, partecipare i cittadini non appartenenti all'Unione Europea che siano in possesso di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorita' ai sensi della normativa
vigente.
Art. 3– Modalità di presentazione delle domande La domanda di accesso alla borsa di studio deve pervenire, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Domanda di
partecipazione alla selezione per n. 1 borsa di studio", presso la Sede operativa del Parco Nazionale della Majella in via
P.zza Duval – 67030 Campo di Giove (AQ), entro e non oltre il termine delle ore 13:30 del 30Åã giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso. Le domande possono essere presentate a mano o inviate a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno; per queste ultime fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante,
purcheÅL pervengano entro i sei giorni successivi la scadenza. Nella domanda di partecipazione l'interessato dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della citta', della provincia,
del codice di avviamento postale;
e) la cittadinanza posseduta;
f) il diploma di laurea posseduto, l'universita' presso la quale e' stato conseguito, noncheÅL la
data del conseguimento;
l) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso oggetto della
domanda, noncheÅL il recapito telefonico e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni.
Ai fini della valutazione dei titoli, prevista dal successivo art. 5, i candidati debbono allegare alla domanda di
ammissione i seguenti documenti:
1) certificato di laurea, in carta libera, con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto, della
votazione riportata nell'esame di laurea e della data in cui quest'ultimo e' stato sostenuto ovvero dichiarazione
sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nÅã 445, relativa all'avvenuto
conseguimento del diploma di laurea ed all'indicazione della votazione riportata nei singoli esami di profitto;
2) pubblicazioni nelle materie oggetto della borsa di studio;
3) titoli culturali, professionali e di servizio regolarmente attestati dal datore di lavoro o Ente di formazione;
4) curriculum vitae et studiorum;
5) elenco generale di tutti i documenti e titoli presentati;
6) elenco specifico e dettagliato di tutti i lavori presentati, con la distinzione tra pubblicazioni e dattiloscritti e
l'indicazione, per ciascuno di essi, del titolo e dei nomi di eventuali collaboratori.
7) la dichiarazione di conformita' all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nÅã 445, delle copie dei
documenti presentati, nonche' delle copie delle pubblicazioni.
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere inviati, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di
ammissione alla selezione.
L'aspirante candidato dovra' apporre in calce alla domanda, a pena di esclusione, la propria firma.
Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potra' essere richiesta in qualsiasi momento la
regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per
vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda allegato al presente bando.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda neÅL per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di fatto a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 4 - Commissione di valutazione La Commissione di valutazione viene nominata con Determinazione del direttore ed e' composta da 3 membri.
Art. 5 - Valutazione titoli Per la valutazione dei titoli ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti e pertanto, la votazione finale
verra' espressa in trentesimi.
Ad ogni titolo verra' attribuito il seguente punteggio
a) fino a 1,5 punti per il voto di laurea, cosi' ripartiti:
• fino a 100/110 punti 0
• 101-104/110 punti 0,5
• 105-108/110 punti 1
• 109-110/110 punti 1,5
b) fino a 2,5 punti per dottorati di ricerca o assegni di ricerca in materia afferente l'oggetto della borsa di studio;
c) fino a 1,5 punti per Master o corsi di perfezionamento riconosciuti della durata di almeno 400 ore, specializzazioni e
altri titoli universitari in materia afferente l'oggetto della borsa di studio;
c) fino a 2 punti per pubblicazioni inerenti l'argomento della borsa di studio;
d) fino a 2,5 punti per esperienze di lavoro o di ricerca sull'argomento regolarmente attestate dall'organismo/Ente o
societa' presso cui e' stata svolta l'attivita'.
La Commissione di valutazione definisce la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni
complessive riportate da ciascun candidato.
Sono inseriti nella predetta graduatoria soltanto i candidati ai quali sia stata attribuita una votazione complessiva non
inferiore a 18/30. I candidati saranno successivamente convocati per un colloquio teso ad accertare l'interesse e
l'attitudine allo svolgimento delle attivita' previste nella borsa di studio.
La graduatoria sara' pubblicata entro 30 giorni dal colloquio motivazionale sul sito www.parcomajella.it e sara' affissa
all'Albo dell'Ente. Il vincitore sara' contattato a mezzo di comunicazione tracciabile (raccomandata postale,
telegramma, raccomandata a mano, etc.).
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, nÅã 127, come modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, nÅã
191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, e'
preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, la borsa di studio potra' essere assegnata, entro quattro mesi dalla data
del provvedimento di approvazione degli atti, a coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito.
Art. 6 - Condizioni per la fruizione della borsa La durata della borsa decorre dalla data stabilita dall'Ente all'atto del conferimento della stessa.
La predetta data non potra', comunque, essere anteriore a quella del provvedimento di approvazione degli atti e di
nomina dell'assegnatario.
Il borsista dovra' dare inizio alle attivita' previste per la borsa di studio, a pena di decadenza, entro 15 giorni
dall'accettazione della borsa di studio.
Ritardi e/o interruzioni verranno giustificati a condizione che non compromettano la validita' o l'esito finale del
programma di ricerca e che siano imputabili esclusivamente a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore,
debitamente comprovati e portati a conoscenza con mezzi idonei (fax, raccomandata con avviso di ricevimento, posta
celere, corriere espresso).
L'eventuale rinuncia alla borsa deve essere adeguatamente motivata. L'Ente Parco si riserva di valutare i motivi
addotti a giustificazione della rinuncia e, ove ritenga che gli stessi siano insufficienti o incongrui, puo' chiedere
all'assegnatario la restituzione delle somme eventualmente gia' percepite.
Articolo 7 – Pagamento della borsa
La corresponsione della borsa di studio sara' effettuata in tre rate cosi' articolate:
• la prima rata, pari a 1/4 dell'importo, a tre mesi dal conferimento della borsa;
• la seconda rata, pari alla meta' dell'importo, a sei mesi;
• l'ultima rata, pari a 1/4 dell'importo, al termine delle attivita' oggetto di borsa di studio.
Il pagamento di ogni rata e' subordinato alla elaborazione di una relazione sull'attivita' svolta, che il borsista si impegna
a trasmettere al Direttore Generale con conseguente attestazione da parte del Direttore, ovvero del personale
all'uopo incaricato, dell'esatto adempimento della prestazione.
Al riguardo si specifica che in caso di attestazione negativa, l'Ente Parco si riserva la facolta' di revocare l'incarico senza
che il borsista abbia nulla a pretendere.
Articolo 8 – Assegnazione delle borse
Al ricevimento della comunicazione di assegnazione della borsa, il vincitore dovra' rispondere con una comunicazione
di accettazione della stessa, in cui si impegna ad iniziare le attivita' entro i termini previsti dall'art. 6 del presente
bando. In caso di non accettazione, o di mancato ricevimento di tale comunicazione, verranno contattati i candidati
qualificatisi ai posti successivi della graduatoria.
Articolo 9 – Diritti e doveri Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non vincola in alcun modo l'Ente alla
costituzione di un rapporto di lavoro alla scadenza della stessa.
La borsa non da' luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, neÅL a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed
economici, neÅL a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
La sede per lo svolgimento di tali attivita' e' identificata presso le strutture tecniche dell'Ente Parco Nazionale della
Majella, presso uffici di Enti pubblici (archivi di stato, Regione, Comuni, CFS ecc.) e piu' in generale nel territorio del
Parco. Il borsista ha diritto di accedere alle strutture di ricerca a disposizione del Parco e di usufruire di mezzi,
attrezzature e strumentazioni per l'espletamento delle attivita' di ricerca ad esclusione di automezzi per gli
spostamenti.
I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso il Parco. L'inosservanza delle
norme del presente articolo e del bando di concorso, noncheÅL dei regolamenti interni potra' comportare, ad
insidacabile giudizio del Direttore del Parco, l'immediata decadenza del godimento della borsa e la restituzione degli
importi gia' erogati. La copertura assicurativa per le attivita' da svolgere, di validita' almeno pari alla durata della borsa,
dovra' essere fornita dal borsista all'atto del conferimento dell'incarico.
Art. 10 – Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento e' il Dr. Teodoro Andrisano.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la sede dell'Ente in Guardiagrele; essi saranno trattati
presso una banca dati informatica esclusivamente per le finalita' di gestione della selezione e, successivamente
all'erogazione della borsa di studio, del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.
7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura anche il diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi.
Campo di Giove,lì 29.06.2009
Parco Nazionale della Majella
F.to IL DIRETTORE (Dott. Nicola Cimini)
 
Allegato 1 al Bando di selezione per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio
RICERCA SULL'ABETE BIANCO NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Come previsto dalla programmazione delle attivita' di ricerca interna stabilite dall'Ente Parco per il 2008, si intende
avviare un'indagine multidisciplinare relativa alla presenza dell'abete bianco (Abies alba Mill.) nel territorio del Parco
nazionale della Majella. La specie e' molto rara nell'Appennino centro-meridionale a causa del massiccio prelievo di cui
e' stata oggetto nei secoli scorsi; le uniche aree in cui e' presente allo stato spontaneo sono: Monti della Laga (Cortino,
Valle del Rio Castellano, Bosco Martese); Gran Sasso settentrionale (Tossicia, Nerito); Abruzzo meridionale (Rosello,
Castiglione Messer Marino); Alto Molise (Pescopennataro, Montecastelbarone, Collemeluccio, Monte di Mezzo).
La necessita' di tutela della specie e' sancita sia dalla sua presenza nelle Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997) con
lo status di Vulnerabile, che nell'habitat di interesse comunitario "Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con
Abies nebrodensis" la cui necessita' di tutela e' prioritaria. Alcuni documenti testimoniano la presenza della specie, in antichita', anche sul massiccio della Majella: sui Monti
Pizzi era presente fin quasi alla fine del XIX secolo; il tetto della Collegiata di Pescostanzo e' di abete bianco. inoltre, a
seguito dei risultati ottenuti da una ricerca entomologica finanziata dall'Ente Parco, e' emersa la presenza in tre localita'
del Morrone di insetti xilofagi strettamente legati al legno morto di abete bianco e quindi ad individui arborei maturi e
senescenti, circostanza che mette in discussione la verosimile origine antropica di questi popolamenti.
Sulla base degli elementi sopra evidenziati si intende avviare una attivita' di ricerca multidisciplinare sulla presenza
della specie nel territorio dell'area protetta al fine di verificare anche la possibilita' di promuovere una sua
reintroduzione in alcuni ambienti particolarmente vocati per la specie, secondo le modalita' di seguito descritte.
1-Indagine storica, articolata sulle due seguenti linee:
a. ricerca di documenti storici in archivi di stato ed altre strutture simili, testimonianti la presenza, nelle
diverse epoche, dell'abete bianco nelle varie localita' del Parco, noncheÅL la presenza sul territorio di
manufatti e materiali di epoche passate di legno di abete e, laddove possibile, realizzazione di analisi
dendrocronologiche;
b. indagine sull'utilizzo della specie negli impianti di rimboschimento, con localita', data e localizzazione
puntuale degli interventi, n. di individui utilizzati, provenienza del materiale vegetale.
2-Censimento ed analisi degli caratteri forestali dei nuclei di abete bianco esistenti nel territorio del Parco. Il
censimento potra' avvenire attraverso la compilazione di questionari da distribuire ai comandi stazione del CTA,
correlati di informazioni quali localizzazione geografica georeferenziata dei singoli nuclei, contesto ambientale,
formazioni pure/miste, struttura di massima, ecc. L'analisi degli aspetti forestali, sara' condotta dal personale del Parco
e riguardera' sia gli aspetti dendrometrici (diametri, altezze, eta', biomassa legnosa, ecc.), sia la presenza e la eventuale
quantificazione della rinnovazione naturale.
3-Indagine genetica. Sara' affidato ad un istituto di ricerca con comprovata esperienza nel settore della genetica
forestale uno studio sulla distanza genetica esistente fra i nuclei di abete bianco presenti nel territorio del Parco
Nazionale della Majella e le popolazioni naturali del Molise, dell'Abruzzo meridionale, del Gran Sasso, della Laga,
dell'Appennino settentrionale e dell'arco Alpino, al fine di verificare l'eventuale livello di autoctonicita' dei nuclei
presenti nel Parco ed, eventualmente, la veridicita' delle informazioni relative alla provenienza del materiale utilizzato
negli impianti di rimboschimento di cui al punto 1b. L'indagine, effettuata sui caratteri genetici che allo stato attuale
delle conoscenze risultano essere i piu' adeguati allo scopo, verra' condotta su campioni statisticamente rappresentativi
di individui provenienti da diverse localita' delle aree geografiche sopra elencate e dai diversi nuclei del Parco.
4-Indagine ecologica, attraverso la quale si identificheranno, sulla base delle caratteristiche stazionali dei siti, nonche'
di quelle cenologiche ed amministrative, i siti idonei ad una eventuale reintroduzione della specie nel territorio del
Parco. Questa analisi sara' condotta interamente dal personale del Parco.
5-Piano di gestione della specie nel territorio del Parco. Il piano, oltre ai risultati ottenuti dalle indagini relative ai
punti precedenti, conterra' un programma di graduale eliminazione degli individui di abete bianco e specie affini (Abies
cephalonica, Picea excelsa, ecc.) di provenienza alloctona attualmente presenti nel Parco e, contestualmente, una
serie di azioni da adottare per salvaguardare e gestire al meglio i nuclei esistenti che dovessero presentare un livello
adeguato di autoctonicita', nonche' gli interventi da porre in essere per reintrodurre la specie nella o nelle aree a
maggiore vocazione.
La durata complessiva del progetto e' di 2 anni.
 
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