L'Area contigua della Stura di Lanzo è stata istituita sul territorio della ex Zona di Salvaguardia della Stura di Lanzo dalla legge regionale n. 19 del 29/6/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", con l'obiettivo di garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini del Parco La Mandria. Quest'area costituisce inoltre un tassello della rete ecologica europea denominata Natura 2000 in quanto Sito di Importanza Comunitaria per l'interesse dell'ambiente fluviale ben conservato negli aspetti vegetazionali e faunistici, per la presenza del geosito della foresta fossile e, in specifico, per l'entità botanica Carex hartmanii.
La Corte Costituzionale nel 2014 ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale piemontese nella parte in cui concedeva la possibilità di cacciare nelle aree contigue ai cacciatori iscritti agli Atc che vi ricadono. Pertanto in Area Contigua, salvo nuovi interventi legislativi, potranno cacciare, purchè nel rispetto della specifica normativa vigente, soltanto i residenti dei comuni dell'Area Contigua stessa che relativamente all'Area della Stura di Lanzo, l'unica di competenza di questo Ente e alla quale penso vi riferiate, sono i seguenti: Lanzo Torinese, Balangero, Cafasse, Mathi, Villanova Canavese e Nole. Essendo l'area contigua anche SIC vi sono precise limitazioni allo scopo di tutelare habitat e specie protette che sono normate dall'art 3 delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 17/10/2007 e s.m.i. approvate con la D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014.
Per quanto attiene all'attività venatoria sono vigenti i divieti espressi dalla citata DGR alle lettere q), t), y) y bis) e y ter) si evidenziano i divieti di:
q) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
t) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
y) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore.
y bis) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali acque correnti, laghi, stagni, paludi, acquitrini, torbiere, lanche e golene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne, fino al 31 luglio 2015";
y ter) utilizzo di munizionamento al piombo a partire dal 1° agosto 2015.