(Sigillo, 25 Ott 17) Il presente Regolamento, nelle more della approvazione del Regolamento dell'Area Naturale Protetta di cui all'art. 14 della LR 9/1995, disciplina la tecnica individuale di prelievo del cinghiale denominata "Tiro da fisso" (o "Aspetto"), che si pratica in Area-Parco, con arma da fuoco, da punti vantaggiosi di osservazione e tiro, al fine di ricomporre lo squilibrio faunistico costituito dalla proliferazione abnorme di cinghiali.
CAPO I
Soggetti
Art. 1 Volontari
La tecnica del tiro da fisso è attuata esclusivamente da soggetti appositamente formati attraverso corsi organizzati dal Soggetto gestore del Parco (nel prosieguo l' "Amministrazione"), che hanno superato la prova finale, e perciò inseriti nell'apposito "Albo dei selecontrollori".
I selecontrollori prestano la loro opera a titolo esclusivamente volontario e gratuito.
Essi sono responsabili di eventuali danni causati a se stessi, ad altre persone, a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività di cui trattasi.
L'Amministrazione non risponde di eventuali danni causati dai selecontrollori a se stessi od a terzi.
Gli iscritti all' "Albo dei selecontrollori", nel corso delle campagne di abbattimenti con tecnica del tiro da fisso promosse dall'Amministrazione, sono automaticamente autorizzati al compimento delle operazioni finalizzate all'abbattimento di cinghiali con la tecnica in argomento, purchè ricorrano in capo agli stessi, le seguenti condizioni:
Se anche una sola delle condizioni di cui sopra dovesse venire meno, i selecontrollori dovranno astenersi dal compimento di ulteriori attività.
Art. 3 Doveri del selecontrollore
I selecontrollori devono adoperarsi attivamente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione numerica della popolazione di cinghiali, che l'Amministrazione si è posta con il "Programma" di controllo numerico della specie.
A tal fine, essi devono rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nonché le disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione.
Devono assumere un comportamento corretto, evitando di dare luogo a situazioni lesive dell'immagine dell'Amministrazione.
Sono altresì tenuti a segnalare ogni fatto illecito di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti.
I selecontrollori devono provvedere al foraggiamento artificiale dei cinghiali.
Devono anche collaborare con l'Amministrazione ad eventuali operazioni di monitoraggio faunistico all'interno dell'Area-Parco.
E'dovuta inoltre la loro partecipazione, ad incontri formativi organizzati dalla Amministrazione.
Art. 4 Rimborso spese a favore selecontrollore
Sono riconosciuti a ciascun selecontrollore, fino a tre capi nell'anno solare, quale rimborso delle spese sostenute. Il predetto quantitativo è solo per autoconsumo.
Art. 5 Unità di prelievo
L'unità di prelievo è composta obbligatoriamente da 2 selecontrollori, entrambi armati ed operativi.
L'unità di prelievo non è immutabile per tutta la durata della campagna di abbattimenti con tecnica del tiro da fisso, ma modificabile di uscita in uscita, secondo l'interesse dei volontari.
Art. 6 Settori
L'Area-Parco è ripartita in n. 4 settori, corrispondenti alle porzioni di territorio ricadenti su ciascuno dei 4 Comuni che fanno parte del Parco.
Art. 7 Unicità settore
I selecontrollori operano nel settore corrispondente al Comune di residenza.
Il selecontrollore può tuttavia chiedere di operare in un settore diverso da quello di residenza, dopo aver acquisito l'assenso del "Referente di settore" del Comune di elezione, di cui all'articolo successivo.
Quelli tra i selecontrollori che, per ragioni diverse, non siano residenti in uno dei Comuni del Parco, devono specificare in quale settore vogliono operare.
Art. 8 Referente di settore
I selecontrollori operanti all'interno di ciascun settore, individuano un Referente unico, il quale nel territorio di riferimento, coordina la programmazione delle uscite con la tecnica del tiro da fisso, favorendo la rotazione dei volontari sui siti.
I selecontrollori operanti all'interno di ciascun settore, individuano anche uno o più sostituti del Referente di settore, per il caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
I nominativi del Referente di settore e dei suoi sostituti, vanno comunicati alla Amministrazione.
Al Referente di settore e/o ai suoi sostituti, fa anche riferimento l'Amministrazione, per ogni problema organizzativo riferito al settore.
Art. 9 Siti di osservazione e tiro
Si tratta di punti fissi individuati nell'ambito di ciascun settore dell'Area-Parco, presso i quali si effettuano gli appostamenti finalizzati al tiro.
I siti di appostamento e tiro vengono individuati dall'Amministrazione sulla base della valutazione delle caratteristiche di idoneità e sicurezza di ciascuno, su proposta dei selecontrollori.
L'Amministrazione deve escludere siti che insistono su terreni i cui proprietari abbiano espressamente manifestato dissenso.
Di ogni sito sono registrate le coordinate con il sistema GPS.
Sul terreno, i punti predetti vengono segnalati mediante appositi picchetti.
Ciascuna unità di prelievo opera presso un solo sito per ogni uscita.
Art. 10 Luoghi di pastura dei cinghiali
Vanno individuati ad una distanza congrua dai siti di appostamento, in modo da non arrecare, anche indirettamente, danni a terzi.
Qualora la zona interessata alle operazioni, presenti delle colture in atto, vanno evitati i danneggiamenti.
CAPO III
Tempo
Art. 12 Campagna di abbattimenti con tecnica tiro da fisso
L'Amministrazione organizza campagne di abbattimenti con la tecnica del tiro da fisso, con l'esatta individuazione della durata.
Art 13 Tempi attivazione foraggiamento
Può essere attivato da 7 giorni prima dell'inizio della campagna di abbattimenti con tecnica del tiro da fisso.
Art. 14 Sessioni
Le operazioni si effettuano in due sessioni giornaliere:
all'alba nella fascia oraria compresa tra un'ora prima e due ore dopo il sorgere del sole;
al tramonto nella fascia oraria compresa un'ora prima e due dopo la scomparsa del sole all'orizzonte.
Una data unità di prelievo può scegliere di operare in una sola sessione della giornata o in entrambe.
Nella stessa sessione possono operare contestualmente n. 6 unità di prelievo per ogni settore.
CAPO IV
Strumenti
Art. 15 Alimenti per foraggiamento
Per la pastura dei cinghiali, vanno utilizzi esclusivamente sale o alimenti di origine vegetale non trasformati, fatti salvi quelli grossolanamente spezzati o macinati. Sono al contrario vietati mangimi o altri alimenti di origine animale o contenenti componenti di origine animale.
Qualora per raggiungere le stazioni di osservazione e tiro, sia necessario percorrere con autoveicoli sentieri, strade e mulattiere precluse alla circolazione, gli operatori debbono essere muniti di specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 28/01.
Art. 17 Abbigliamento
Gli abbattimenti mediante tecnica dell'aspetto vanno eseguiti con carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm.6,86 (270 Winchester) munita di cannocchiale da mira.
Nelle operazioni vanno utilizzati solo proiettili privi di piombo.
Art. 21 Cassette ispezionabili
L'Amministrazione provvede alla installazione di un congruo numero di cassette di tipo postale, in ciascuno dei 4 settori del Parco, in luoghi facilmente accessibili, al fine di consentire la corretta esecuzione degli adempimenti amministrativi da parte dei selecontrollori.
Art. 22 Fascette con numero progressivo
L'Amministrazione consegna ad ogni selecontrollore delle fascette di plastica, da applicare ai capi abbattuti, al fine della loro esatta identificazione.
Il numero di fascette in possesso del selecontrollore, deve sempre corrispondere al numero di cinghiali appropriabili dallo stesso nell'anno solare di riferimento.
CAPO V
Svolgimento operazioni
Art. 23 Prenotazione
I due selecontrollori interessati ad effettuare una uscita comune, interpellano il Referente di Settore, per conoscere la disponibilità del sito nel giorno e nella sessione prescelti, e per fissare la relativa prenotazione.
Art. 24 Deposito scheda
I componenti l'unità di prelievo, nel giorno concordato con il Referente di Settore, prima di effettuare l'uscita, depositano all'interno di una delle cassette del settore di riferimento, il modello di prenotazione, predisposto dall'Amministrazione, contenente le seguenti indicazioni:
- settore;
- nominativi e firme dei componenti l'unità di prelievo;
- numero o nome del sito prescelto;
- giorno;
- orario;
- numero di capi abbattibili da ognuno;
- numero identificativo di ciascuna delle fascette ancora disponibili.
Art. 25 Custodia arma
Durante il tragitto per raggiungere o per abbandonare il sito di appostamento, l'arma deve essere sempre scarica e riposta nell'apposita custodia.
Art. 26 Messa in sicurezza area
I componenti l'unità di prelievo devono perlustrare la zona di azione prima dell'inizio delle operazioni di appostamento e tiro, al fine di accertare che sia libera da presenze umane, ed eventualmente sollecitare l'allontanamento delle stesse.
Quindi devono posizionare lungo le principali vie di accesso alla zona di azione, prima dell'inizio delle operazioni, un congruo numero di cartelli recanti il seguente messaggio: "Attenzione Pericolo! Contenimento della specie cinghiale in corso".
I selecontrollori, una volta stanziatisi nel punto di osservazione, non possono con l'arma carica, muoversi oltre un raggio di 50 metri.
Fermo restando il rispetto delle consuete regole di sicurezza sullo sparo, lo stesso deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:
a) dalla stazione di appostamento;
b) il cinghiale deve essere completamente visibile, chiaramente distinguibile, perfettamente immobile, possibilmente posizionato di fianco;
c) a distanza non superiore a 200 metri dal bersaglio;
d) nell'eventualità che l'animale non venga colpito, la palla deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque ne deve essere visibile l'intera traiettoria.
In particolare, è vietato tirare:
in direzione di strade, sentieri, edifici, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
in direzione di animali al pascolo;
in direzione di macchine operatrici in movimento;
in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve, o pioggia, che comportano una diminuzione della visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
in condizioni di scarsa luminosità dell'ottica;
a braccio libero.
Dopo lo sparo, i selecontrollori devono attendere almeno dieci minuti prima di porsi alla ricerca del capo colpito.
Art. 29 Recupero e ricerca ad opera dei selecontrollori
I selecontrollori procedono al recupero del capo abbattuto o alla ricerca di quello colpito, entro il raggio di 300 metri dal picchetto, potendo in caso di necessità, operare con l'arma carica, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, 1°comma.
Art. 30 Ricerca e recupero ad opera del Servizio di recupero
Se la ricerca del capo colpito si svolge oltre i 300 metri dal picchetto, i selecontrollori devono richiedere l'intervento del Servizio di Recupero.
L'intervento del Servizio di Recupero può inoltre essere chiesto dai selecontrollori che non riescano a ritrovare il cinghiale colpito entro il raggio di 300 metri dal picchetto.
Il Responsabile del Servizio di Recupero viene individuato dall'Amministrazione tra gli iscritti nell'elenco dei "Recuperatori di ungulati", adottato dalla Provincia di Perugia in attuazione del R.R.23/1999, ad oggi gestito dalla Regione.
Il responsabile del Servizio di recupero deve essere in possesso di un cane abilitato da ENCI, in regola con le relative prove di revisione periodica.
Egli deve essere in possesso di licenza di caccia in corso di validità e di polizza assicurativa.
Nel corso delle operazioni, è tenuto a:
indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità;
impiegare un solo cane;
dotare il cane di collare ad alta visibilità recante il suo numero telefonico, oltre che di apparecchiature idonee all'individuazione della posizione.
Egli è responsabile dell'intera conduzione delle operazioni, fino all'eventuale colpo di grazia.
Il selecontrollore deve mettersi a disposizione del Responsabile del Servizio di Recupero, per tutto quanto necessario, operando con arma scarica o senza arma, a seconda delle circostanze.
Il Responsabile del Servizio di Recupero può:
Prima di effettuare l'intervento, il recuperatore è tenuto ad avvertire gli Organismi di Vigilanza.
La ricerca non può protrarsi per più di due giorni.
Al termine di ogni intervento, il conduttore è tenuto a compilare un apposito verbale, in cui sono annotati tutti gli aspetti inerenti l'intervento effettuato, e a recapitarlo alla Amministrazione.
In caso di recupero del cinghiale ferito, il capo viene assegnato al selecontrollore responsabile del ferimento, se ancora edibile.
Al capo abbattuto, va applicata immediatamente una fascetta di riconoscimento inamovibile, fornita dall'Amministrazione.
La fascetta utilizzata, andrà poi restituita alla Amministrazione.
Art. 32 Verbale di uscita
Conclusa l'uscita, i componenti l'unità di prelievo depositano nella stessa cassetta utilizzata prima di iniziare l'attività, il modello di verbale di uscita predisposto dall'Amministrazione, con la registrazione dei seguenti dati:
settore;
nominativi e firme dei componenti l'unità di prelievo;
numero o nome del sito prescelto;
giorno;
orario di chiusura delle operazioni;
cinghiali abbattuti: sesso, età, peso, numeri fascette di riconoscimento utilizzate;
cinghiali avvistati;
cinghiali feriti e non recuperati.
Art. 33 Esame trichinoscopico
Sull'animale abbattuto va effettuato l'esame trichinoscopico.
Il risultato dell'esame trichinoscopico, va consegnato a cura del selecontrollore che ha sparato, alla Amministrazione.
CAPO VI
Valutazione dei risultati, vigilanza e sanzioni
Art. 34 Insufficienza risultati settoriali
Concluso il periodo di esecutività della campagna di abbattimenti con la tecnica del tiro da fisso, l'Amministrazione valuta i risultati ottenuti.
Qualora in un settore non si sia raggiunto un congruo numero di abbattimenti, l'Amministrazione potrà quivi autorizzare l'operatività di gruppi di altri settori, in deroga a quanto previsto dall'art. 7.
Art. 35 Sospensione
Nel caso che il selecontrollore rimanga inattivo per due campagne consecutive di abbattimenti, senza giustificazione, sarà sospeso a tempo indeterminato.
Potrà tornare in attività, dietro sua specifica richiesta, se l'Amministrazione reputerà la sua collaborazione ancora necessaria.
Controlli sulla regolarità delle operazioni di abbattimento mediante tecnica dell'aspetto, vengono effettuati dagli organismi di vigilanza competenti.
Art. 37 Sanzioni
L'Amministrazione ha facoltà di sospendere o, per i casi più gravi, di escludere dal compimento di ulteriori abbattimenti, i selecontrollori che contravvengano in qualsiasi forma alle regole del presente Regolamento.