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DOC Moscato di Terracina

La denominazione di origine controllata "Terracina" o "Moscato di Terracina" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie: "Terracina" o "Moscato di Terracina" secco; "Terracina" o "Moscato di Terracina" amabile; "Terracina" o "Moscato di Terracina" passito; "Terracina" o "Moscato di Terracina" spumante (secco o dolce). I vini sopra elencati, escluso la tipologia "spumante" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Moscato di Terracina": minimo 85%. Possono concorrere, da soli o congiuntamente, vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Lazio, per un massimo del 15%. Per la tipologia "spumante" la base ampelografica deve essere costituita dal 100% di "Moscato di Terracina".

Altre informazioni

Moscato di Terracina
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