(19 Giu 14) La Regione Piemonte, con la legge n. 11 del 2013, aveva regolato la cosiddetta "residenza venatoria", aprendo di fatto a tutti i cacciatori iscritti ai vari A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) la possibilità di cacciare anche in Area Contigua, in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro sui parchi (la legge n. 394 del 1991), che consente la caccia nelle Aree Contigue solamente a chi risiede nei comuni dell'Area stessa.
Anche la Regione Liguria aveva legiferato in maniera uguale, ma poi c'è stato l'intervento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma della legge ligure.
In data 19/5/14, con sentenza n° 136, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche della L.R. 11/2013 piemontese.
A seguito di questa sentenza la situazione, per il momento, torna ad essere quella antecedente alla L.R. 11. Pertanto in Area Contigua nella stagione venatoria 2014/15, salvo nuovi interventi legislativi, potranno cacciare soltanto i residenti dei comuni dell'Area Contigua, che sono i seguenti: Baldissero, Beinasco, Borgaro Torinese, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazze', Moncalieri, Monteu Da Po, Nichelino, Orbassano, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Da Po, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Venaria, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Villastellone.
I cacciatori residenti in uno di questo comuni possono cacciare in tutti i territori dell'Area Contigua, ovviamente a condizione di avere l'iscrizione ai relativi ATC, senza riguardo alla Provincia. Ad esempio il residente di Saluggia (VC) può cacciare anche a Carignano (TO) o Casalgrasso (CN), perché si tratta sempre di Comuni della medesima Area Contigua del Parco del Po e Collina Torinese.
Più fortunati sono i residenti del Comune di Casalgrasso, in quanto comune compreso nelle aree contigue sia del Parco del Po Torinese, sia del Parco del Po Cuneese. Pertanto, ferma restando l'iscrizione ai relativi A.T.C., potrebbero cacciare in tutte due le Aree Contigue. Lo stesso dicasi per i residenti di Crescentino e Verrua Savoia, per quanto riguarda i Parchi del Po Torinese e Vercellese-Alessandrino.
Per il momento la tabellazione dei confini dell'Area Contigua non è obbligatoria e neppure si sa se e chi dovrebbe effettuarla. L'unico obbligo per i soggetti gestori, ai sensi della L.R. 19/09, è quello di assicurare la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle Aree Contigue. L'Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese assolve questo compito fornendo le carte topografiche delle Aree Contigue, pubblicandole sul proprio sito internet alla pagina http://www.parchipocollina.to.it/par.php, ma anche qui di seguito.
Aree contigue:
• Area Contigua Po Torinese - carta 1 (zona sud-ovest)
• Area Contigua Po Torinese - carta 2 (zona Torino)
• Area Contigua Po Torinese - carta 3 (zona nord-est)
• Dettagli su alcune aree contigue: La Loggia, Sangone est, Sangone ovest, Borgaro-Venaria, S. Mauro T., Gassino T., Monteu, Torrazza
Per quanto invece riguarda i S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario), le Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) e le Z.N.C. (Zone Speciali di Conservazione), occorre ricordare che queste sono aree che, viste le loro caratteristiche di interesse europeo per la protezione della biodiversità, sono tutelate da normative europee e nazionali.
Con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/14, la Regione Piemonte ha deliberato di approvare le misure di conservazione per tali aree, emanando alcune norme di protezione generale ed altre valide esclusivamente per alcune di queste aree o anche soltanto per una specifica area.
Ovviamente alcuni divieti e prescrizioni riguardano anche il mondo venatorio, ed in particolare,
ai sensi dell'art. 3, sia nel S.I.C. del Mulino Vecchio, sia in quello del Bosc Grand è vietato:
Occorre inoltre sapere che:
• Le norme citate valgono esclusivamente per i S.I.C. gestiti dall'Ente Parco, mentre per altri S.I.C. o Z.P.S. o Z.N.C. occorrerà consultare le norme specifiche, che potrebbero essere più o meno stringenti o diverse a seconda delle necessità di protezione dei vari siti; sarà quindi bene contattare i soggetti gestori dei vari siti protetti, prima di avventurarsi a cacciare.
• La responsabilità è sempre personale, sia che vi sia stata un informazione sufficiente o meno; da aprile 2014 le prescrizioni contenute nelle norme di conservazione sono pienamente valide e il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta una sanzione di 1000 €.
• Per evitare contestazioni e sanzioni, i cacciatori all'ingresso del S.I.C. del Mulino Vecchio dovranno armare il fucile con il munizionamento senza piombo. Non sarà ovviamente sufficiente avere tale munizionamento in cartucciera. Per evitare inutili discussioni, è pertanto consigliato acquistare cartucce con ben specificato sopra che sono cartucce senza piombo.
• Per facilitare la conoscenza della perimetrazione del S.I.C. sono state posizionate tabelle permanenti.
Come vedete la situazione è in continua evoluzione. Per eventuali chiarimenti non esitate a chiamare il Servizio Vigilanza del Parco al numero 01164880164.
Il Responsabile di Vigilanza
Gianni Abbona